Circolare
Ministeriale n. 24
Prot. n. 1286/B/1/A Roma, 1 febbraio 1999
Ai Provveditori agli Studi
Oggetto: Chiarimenti e integrazioni alla C.M. n. 462 del 25-11-1998Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e integrazioni alla Circolare ministeriale n. 462 su aspetti e profili significativi dell'esame di stato, legati in particolare alle operazioni di formazione e di abbinamento delle commissioni: 1) - Fermo restando il prioritario,
rigoroso rispetto delle procedure di cui ai punti A - B - C - D - pag.
7 della citata Circolare, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio,
eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare)
non si rendesse possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei
punti sopra menzionati, si potrà procedere all'abbinamento tra due
classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali
dello stesso ordine scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari
esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano
riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento
sarà consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concorso
coincidenti siano una sola.
2) - E' appena il caso di precisare che il criterio di cui al punto 1) si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali a classi/commissioni di istituti statali, nonchè in presenza di classi articolate. 3) - Lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato designato un diverso numero di commissari esterni (2/3; 3/4; 2/4), nonchè in presenza di classi articolate. 4) - Negli istituti che attuano
sperimentazioni di solo ordinamento, i candidati esterni che trovino possibilità
di assegnazione solo a classi sperimentali devono dichiarare se intendono
sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari. In quest'ultimo caso si seguono i criteri
fissati per le classi articolate per quanto riguarda i commissari sia esterni
che interni.
5) - L'indicazione di cui alla
lettera e) pag. 9 della ripetuta C.M. n. 462 secondo la quale per le classi
in cui vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse, i commissari
interni vanno designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi
indirizzi o i diversi gruppi di alunni, vale anche per i gruppi di studenti
che seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi e per
le classi nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre.
Le SS.LL. vorranno comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore. IL MINISTRO
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