XIII mensilità, compenso sostitutivo per ferie non fruite, conguaglio di competenze - Personale della scuola assunto in servizio per supplenze saltuarie - Decorrenza nuova procedura: 1° gennaio 2000
Le notevoli innovazioni legislative relative ai regimi
previdenziali e fiscali che hanno di recente interessato anche il personale
della scuola e l'approssimarsi del momento in cui l'autonomia didattica
e amministrativa troverà piena attuazione inducono ad adeguare le
attuali procedure di corresponsione degli emolumenti spettanti al personale
supplente saltuario, trasferendo in capo a ciascuna istituzione scolastica
anche il pagamento della XIII mensilità, del compenso sostitutivo
per ferie non godute e relative contribuzioni previdenziali e fiscali,
riferite al personale assunto in servizio per le supplenze saltuarie.
Si forniscono, pertanto, così come preannunciato
con C.M. 491 del 23/12/1998, le specifiche
istruzioni sulla nuova procedura da seguire, a decorrere dal 1° gennaio
2000 per le competenze pertinenti all'esercizio finanziario medesimo, da
parte di ciascuna istituzione scolastica all'atto della cessazione dei
singoli rapporti per supplenza saltuaria.
1) Attribuzione della competenza al pagamento
delle spettanze al supplente saltuario
Fermo restando che il pagamento della retribuzione
fondamentale continua ad essere soggetto alle vigenti prescrizioni normative
di liquidazione mensile, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000 ciascuna
istituzione scolastica, sulla base delle condizioni richieste dalla vigente
normativa per l'assunzione dei supplenti saltuari, stipula i relativi contratti
di lavoro e provvede al pagamento, con i fondi del proprio bilancio, della
retribuzione, della XIII e del compenso per ferie non godute, maturati
in relazione al servizio prestato dagli interessati.
Nel caso di più supplenze svolte dal medesimo
supplente nell'arco di uno stesso mese e nella medesima scuola, è
possibile effettuare liquidazioni cumulative per il pagamento della retribuzione,
della XIII e del compenso per ferie non godute.
2) Determinazione della tredicesima mensilità
La XIII mensilità deve essere corrisposta
al supplente saltuario alla fine di ogni singolo rapporto contrattuale
di lavoro, con l'unica eccezione di più supplenze nell'arco dello
stesso mese e nella medesima scuola, in ragione dei giorni di servizio
validi ai sensi della normativa vigente.
Premesso che la XIII mensilità è,
come noto, costituita da una quota di stipendio e da una quota di I.I.S.,
per stabilire l'importo spettante all'interessato ciascuna scuola procede
dividendo per 360 il valore lordo dello stipendio e dell'I.I.S. mensile
spettante, calcolato in base all'orario di servizio dell'interessato, moltiplicandolo
per il numero dei giorni di servizio validi ai fini della XIII mensilità
ed applicandovi l'eventuale percentuale di riduzione per assenze.
Si rammenta che sulla XIII mensilità gravano
le stesse ritenute della retribuzione fondamentale, precisando che le ritenute
per il fondo pensione Inpdap vanno calcolate su base imponibile diversa
(118% stipendio, 100% I.I.S.).
3) Compenso sostitutivo per ferie maturate e non
fruite
La modifica all'attuale procedura introdotta con
la presente circolare, così come previsto dal D.L.vo
n. 314/1997 per i lavoratori stagionali, consiste nel fatto che
il compenso per ferie non godute va liquidato alla fine di ogni singolo
rapporto, indipendentemente dalla sua durata e in relazione al servizio
effettuato dal supplente saltuario in base al contratto di assunzione,
con l'eccezione di più supplenze svolte nell'arco dello stesso mese
e nella medesima scuola.
Pertanto, per il personale docente che durante la
vigenza del contratto di lavoro non abbia chiesto di fruire delle ferie
nei periodi di sospensione delle lezioni, così come previsto all'Accordo
di interpretazione autentica dell'art. 19 (in G.U.
n. 231 del 3/10/1997) del CCNL-Scuola del 4/8/1995, deve procedersi
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Per il personale Ata che, durante la vigenza del contratto avendo richiesto
le ferie non ne abbia potute fruire per motivi di salute o per documentate
esigenze di servizio, deve procedersi al pagamento sostitutivo delle stesse
al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per la determinazione del numero dei giorni di ferie
maturate si procede moltiplicando i giorni di servizio, che danno titolo
alle ferie, per il coefficiente 30 (ferie annue) e dividendone il prodotto
per 360. Nel caso di supplenti che abbiano maturato il servizio previsto
dall'art. 14, comma 4, del CCNL-Scuola del 4/8/1995, il coefficiente di
ferie annue è di 32.
Il corrispondente compenso sostitutivo si determina
moltiplicando il trattamento fondamentale mensile lordo tabellare spettante
all'interessato in base all'orario di servizio, per il numero dei giorni
di ferie maturati, come sopra determinato, e il risultato diviso 30 (giorni
mensili).
Nel caso in cui il numero dei giorni di ferie risulti
decimale, in quanto anche la frazione di giorno di ferie va retribuita,
ai fini del calcolo vanno utilizzate due cifre decimali.
Si rammenta che per quanto riguarda il calcolo del
compenso sostitutivo per ferie, non vanno scomputate le riduzioni (es.:
assenza per malattia al 50%) legate ad assenze intervenute nel corso del
contratto, in quanto durante tali periodi si matura il diritto alle ferie;
mentre le assenze non retribuite e le astensioni facoltative retribuite
al 30% non concorrono al calcolo.
Si rammenta altresì che il compenso sostitutivo
per ferie non fruite, configurandosi come un'indennità, e non dando
luogo quindi per il periodo di riferimento all'attribuzione dell'assegno
per nucleo familiare, va assoggettata alla disciplina della contribuzione
Inps alla ritenuta Irpef e addizionale e all'Irap.
4) Applicazione dell'aliquota Irpef e delle detrazioni
concorrenti in fase di liquidazione mensile
L'abolizione del particolare regime di determinazione
dell'imposta per i lavoratori stagionali (D.L.vo n. 314/1997), richiamata
peraltro nella C.M. n. 127 del 10 marzo 1998 e disciplinata dalla C.M.-Finanze
n. 326 del 23 dicembre 1997, al punto 3.3 (Effettuazione della ritenuta),
prevede l'applicazione delle aliquote di imposta sul reddito delle persone
fisiche, con ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.
Tenuto conto, tuttavia, che di norma i supplenti
saltuari della scuola lavorano al massimo per nove mesi nell'arco del periodo
d'imposta, le istituzioni scolastiche, in presenza di supplenze saltuarie,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, applicheranno l'aliquota Irpef
e le relative detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente
operando la proiezione della base imponibile su nove mesi, anziché
su dodici (giusta la nota n. 74017 del 29/9/1999 del Ministero delle Finanze
- Dipartimento Entrate).
Per agevolare il calcolo della ritenuta d'acconto
con proiezione della base imponibile su nove mesi, si allega alla presente
la tabella "A" recante anche il prospetto per detrazione per lavoro dipendente
e carichi di famiglia, sempre con proiezione degli importi lordi su nove
mesi.
Ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia,
si rammenta che nel caso di più supplenze nell'arco dello stesso
mese, le stesse devono essere attribuite una sola volta per quel mese sulla
base della dichiarazione dell'interessato.
5) Operazioni di chiusura del rapporto di lavoro
del supplente saltuario, ovvero "conguaglio di competenze"
Il trasferimento in capo alla singola scuola del
pagamento, alla data di cessazione di ogni rapporto di lavoro di tutte
le competenze spettanti al supplente saltuario, comporta quindi oltre al
pagamento della retribuzione fondamentale anche le seguenti operazioni
di chiusura:
a) pagamento della XIII mensilità, nelle sue
parti di stipendio e indennità integrativa speciale, calcolate come
sopra;
b) pagamento delle ferie maturate e non godute,
calcolate come sopra;
c) effettuazione della ritenuta dell'addizionale
all'Irpef sui precedenti importi;
d) produzione del modello CUD.
L'introduzione di questa nuova procedura di liquidazione
delle competenze nei confronti del supplente saltuario, a decorrere dall'inizio
dell'esercizio finanziario 2000, comporta la non effettuazione del conguaglio
complessivo fiscale di fine anno e di conseguenza l'eliminazione della
necessità di produzione della scheda fiscale. In relazione a ciò
ciascun supplente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi
e, pertanto i singoli CUD dovranno essere utilizzati dagli interessati
per la citata dichiarazione.
La nuova procedura di liquidazione sarà presente
nel sistema informativo "SISSI" (Sistema integrato segreterie scolastiche
italiane) nei tempi utili. Ad ogni buon fine, per una migliore comprensione
del contenuto della presente circolare si riportano in allegato alcuni
esempi di liquidazione delle competenze spettanti al supplente saltuario
alla fine di ogni singolo rapporto di lavoro, elaborati alla luce della
nuova procedura, che si ricorda dovrà essere adottata sulle competenze
relative all'esercizio finanziario 2000.
La presente circolare è stata concordata
con il Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica (Igop
- nota n. 138904 dell'1/10/1999), con il Ministero delle Finanze (Dipartimento
Entrate - nota n. 74017 del 29/9/1999) e con le OO.SS. - Scuola ammesse
alla contrattazione integrativa nazionale.
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