Circolare ministeriale n. 244 del 14 ottobre 1999 prot. n. 43162

XIII mensilità, compenso sostitutivo per ferie non fruite, conguaglio di competenze - Personale della scuola assunto in servizio per supplenze saltuarie - Decorrenza nuova procedura: 1° gennaio 2000

Le notevoli innovazioni legislative relative ai regimi previdenziali e fiscali che hanno di recente interessato anche il personale della scuola e l'approssimarsi del momento in cui l'autonomia didattica e amministrativa troverà piena attuazione inducono ad adeguare le attuali procedure di corresponsione degli emolumenti spettanti al personale supplente saltuario, trasferendo in capo a ciascuna istituzione scolastica anche il pagamento della XIII mensilità, del compenso sostitutivo per ferie non godute e relative contribuzioni previdenziali e fiscali, riferite al personale assunto in servizio per le supplenze saltuarie.
Si forniscono, pertanto, così come preannunciato con C.M. 491 del 23/12/1998, le specifiche istruzioni sulla nuova procedura da seguire, a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le competenze pertinenti all'esercizio finanziario medesimo, da parte di ciascuna istituzione scolastica all'atto della cessazione dei singoli rapporti per supplenza saltuaria.

1) Attribuzione della competenza al pagamento delle spettanze al supplente saltuario
Fermo restando che il pagamento della retribuzione fondamentale continua ad essere soggetto alle vigenti prescrizioni normative di liquidazione mensile, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000 ciascuna istituzione scolastica, sulla base delle condizioni richieste dalla vigente normativa per l'assunzione dei supplenti saltuari, stipula i relativi contratti di lavoro e provvede al pagamento, con i fondi del proprio bilancio, della retribuzione, della XIII e del compenso per ferie non godute, maturati in relazione al servizio prestato dagli interessati.
Nel caso di più supplenze svolte dal medesimo supplente nell'arco di uno stesso mese e nella medesima scuola, è possibile effettuare liquidazioni cumulative per il pagamento della retribuzione, della XIII e del compenso per ferie non godute.

2) Determinazione della tredicesima mensilità
La XIII mensilità deve essere corrisposta al supplente saltuario alla fine di ogni singolo rapporto contrattuale di lavoro, con l'unica eccezione di più supplenze nell'arco dello stesso mese e nella medesima scuola, in ragione dei giorni di servizio validi ai sensi della normativa vigente.
Premesso che la XIII mensilità è, come noto, costituita da una quota di stipendio e da una quota di I.I.S., per stabilire l'importo spettante all'interessato ciascuna scuola procede dividendo per 360 il valore lordo dello stipendio e dell'I.I.S. mensile spettante, calcolato in base all'orario di servizio dell'interessato, moltiplicandolo per il numero dei giorni di servizio validi ai fini della XIII mensilità ed applicandovi l'eventuale percentuale di riduzione per assenze.
Si rammenta che sulla XIII mensilità gravano le stesse ritenute della retribuzione fondamentale, precisando che le ritenute per il fondo pensione Inpdap vanno calcolate su base imponibile diversa (118% stipendio, 100% I.I.S.).

3) Compenso sostitutivo per ferie maturate e non fruite
La modifica all'attuale procedura introdotta con la presente circolare, così come previsto dal D.L.vo n. 314/1997 per i lavoratori stagionali, consiste nel fatto che il compenso per ferie non godute va liquidato alla fine di ogni singolo rapporto, indipendentemente dalla sua durata e in relazione al servizio effettuato dal supplente saltuario in base al contratto di assunzione, con l'eccezione di più supplenze svolte nell'arco dello stesso mese e nella medesima scuola.
Pertanto, per il personale docente che durante la vigenza del contratto di lavoro non abbia chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, così come previsto all'Accordo di interpretazione autentica dell'art. 19 (in G.U. n. 231 del 3/10/1997) del CCNL-Scuola del 4/8/1995, deve procedersi al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. Per il personale Ata che, durante la vigenza del contratto avendo richiesto le ferie non ne abbia potute fruire per motivi di salute o per documentate esigenze di servizio, deve procedersi al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per la determinazione del numero dei giorni di ferie maturate si procede moltiplicando i giorni di servizio, che danno titolo alle ferie, per il coefficiente 30 (ferie annue) e dividendone il prodotto per 360. Nel caso di supplenti che abbiano maturato il servizio previsto dall'art. 14, comma 4, del CCNL-Scuola del 4/8/1995, il coefficiente di ferie annue è di 32.
Il corrispondente compenso sostitutivo si determina moltiplicando il trattamento fondamentale mensile lordo tabellare spettante all'interessato in base all'orario di servizio, per il numero dei giorni di ferie maturati, come sopra determinato, e il risultato diviso 30 (giorni mensili).
Nel caso in cui il numero dei giorni di ferie risulti decimale, in quanto anche la frazione di giorno di ferie va retribuita, ai fini del calcolo vanno utilizzate due cifre decimali.
Si rammenta che per quanto riguarda il calcolo del compenso sostitutivo per ferie, non vanno scomputate le riduzioni (es.: assenza per malattia al 50%) legate ad assenze intervenute nel corso del contratto, in quanto durante tali periodi si matura il diritto alle ferie; mentre le assenze non retribuite e le astensioni facoltative retribuite al 30% non concorrono al calcolo.
Si rammenta altresì che il compenso sostitutivo per ferie non fruite, configurandosi come un'indennità, e non dando luogo quindi per il periodo di riferimento all'attribuzione dell'assegno per nucleo familiare, va assoggettata alla disciplina della contribuzione Inps alla ritenuta Irpef e addizionale e all'Irap.

4) Applicazione dell'aliquota Irpef e delle detrazioni concorrenti in fase di liquidazione mensile
L'abolizione del particolare regime di determinazione dell'imposta per i lavoratori stagionali (D.L.vo n. 314/1997), richiamata peraltro nella C.M. n. 127 del 10 marzo 1998 e disciplinata dalla C.M.-Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, al punto 3.3 (Effettuazione della ritenuta), prevede l'applicazione delle aliquote di imposta sul reddito delle persone fisiche, con ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.
Tenuto conto, tuttavia, che di norma i supplenti saltuari della scuola lavorano al massimo per nove mesi nell'arco del periodo d'imposta, le istituzioni scolastiche, in presenza di supplenze saltuarie, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, applicheranno l'aliquota Irpef e le relative detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente operando la proiezione della base imponibile su nove mesi, anziché su dodici (giusta la nota n. 74017 del 29/9/1999 del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate).
Per agevolare il calcolo della ritenuta d'acconto con proiezione della base imponibile su nove mesi, si allega alla presente la tabella "A" recante anche il prospetto per detrazione per lavoro dipendente e carichi di famiglia, sempre con proiezione degli importi lordi su nove mesi.
Ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, si rammenta che nel caso di più supplenze nell'arco dello stesso mese, le stesse devono essere attribuite una sola volta per quel mese sulla base della dichiarazione dell'interessato.

5) Operazioni di chiusura del rapporto di lavoro del supplente saltuario, ovvero "conguaglio di competenze"
Il trasferimento in capo alla singola scuola del pagamento, alla data di cessazione di ogni rapporto di lavoro di tutte le competenze spettanti al supplente saltuario, comporta quindi oltre al pagamento della retribuzione fondamentale anche le seguenti operazioni di chiusura:

a) pagamento della XIII mensilità, nelle sue parti di stipendio e indennità integrativa speciale, calcolate come sopra;
b) pagamento delle ferie maturate e non godute, calcolate come sopra;
c) effettuazione della ritenuta dell'addizionale all'Irpef sui precedenti importi;
d) produzione del modello CUD.

L'introduzione di questa nuova procedura di liquidazione delle competenze nei confronti del supplente saltuario, a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario 2000, comporta la non effettuazione del conguaglio complessivo fiscale di fine anno e di conseguenza l'eliminazione della necessità di produzione della scheda fiscale. In relazione a ciò ciascun supplente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e, pertanto i singoli CUD dovranno essere utilizzati dagli interessati per la citata dichiarazione.
La nuova procedura di liquidazione sarà presente nel sistema informativo "SISSI" (Sistema integrato segreterie scolastiche italiane) nei tempi utili. Ad ogni buon fine, per una migliore comprensione del contenuto della presente circolare si riportano in allegato alcuni esempi di liquidazione delle competenze spettanti al supplente saltuario alla fine di ogni singolo rapporto di lavoro, elaborati alla luce della nuova procedura, che si ricorda dovrà essere adottata sulle competenze relative all'esercizio finanziario 2000.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica (Igop - nota n. 138904 dell'1/10/1999), con il Ministero delle Finanze (Dipartimento Entrate - nota n. 74017 del 29/9/1999) e con le OO.SS. - Scuola ammesse alla contrattazione integrativa nazionale.


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999