Circolare
Ministeriale n. 245
Prot.n. 43262/BL/Gab.IV Roma, 15 ottobre 1999
Oggetto: Legge 3/5/1999, n.124- art.8-Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato.Con nota n. 41013, in data 3 agosto 1999, è stato trasmesso agli uffici cometenti il Decreto 23 luglio 1999, n.184, inviato agli Organi di Controllo, concernente il trasferimento di funzioni e personale ATA per le scuole statali, dagli Enti locali allo Stato. Con successiva circolare n.192 prot 41014 di pari data, sono state trasmesse istruzioni e schede per la rilevazione puntuale del personale e delle funzioni da trasferire. Sulla base dei dati acquisiti a S.I.M.P.I.,
vengono ora forniti in linea i seguenti tabulati :
Relativamente al tabulato 3 si evidenzia che, nello stesso, risulta incluso, oltre al personale non trasferibile perché non ha svolto funzioni A.T.A., anche personale per il quale il presunto mancato trasferimento è determinato da carenza o errata comunicazione di dati immessi a sistema. Gli uffici competenti, in sede di verifica, provvederanno a far inserire o rettificare i dati trasmessi, in modo che possa essere aggiornato l'elenco di cui al punto 1. In relazione anche alle esigenze degli Uffici del Tesoro che dovranno provvedere ad erogare, dal 1° gennaio 2000, le retribuzioni al personale trasferito, è stato, inoltre, rilevato che le certificazioni degli Enti Locali, in ordine alla retribuzione in godimento da parte del personale interessato, non sono omogenee. In alcuni casi, infatti, detta retribuzione è comprensiva di tredicesima o altre indennità a carattere personale; in altri casi, invece, la medesima retribuzione comprende 12 mensilità. Al fine di consentire, mediante una puntuale verifica dei dati acquisiti, la conclusione degli adempimenti occorrenti, nei tempi, peraltro esigui programmati, si forniscono, qui di seguito, alcuni sintetici chiarimenti, utili per dare carattere omogeneo, nelle varie realtà territoriali, alla intera operazione. Considerazioni generali
2) Per garantire al personale interessato la conservazione della precedente sede di servizio, ove disponibile, si è ritenuto di non dover preventivamente determinare le dotazioni organiche per gli istituti già di "competenza " degli Enti Locali, onde evitare che le dotazioni medesime, acquisite a sistema e unificate a quelle degli istituti già di competenza dello Stato, venissero occupate, per mobilità, da personale statale. Tale valutazione, ovviamente, trova conforto anche nella considerazione che il reclutamento di personale dipendente da parte degli EE.LL. ha rappresentato una parziale modalità di assicurazione del servizio ATA; con la conseguenza che, salvo marginali, percentualmente irrilevanti, situazioni di esubero, le istituende dotazioni organiche per le istituzioni scolastiche interessate (sulla base dei medesimi criteri seguiti per le scuole già di competenza dello Stato) consentiranno il trasferimento così come disciplinato nel decreto n. 184 citato. Retribuzione al personale da trasferire
Detta anagrafe, sulla cui puntuale e urgente verifica si richiama la particolare attenzione degli uffici competenti, consentirà di formulare per ciascuna provincia e, nel rispettivo ambito, per ciascun comune, l'individuazione del personale di ruolo e della relativa retribuzione stipendiale in godimento, che, mediante formale provvedimento degli uffici competenti, verranno posti a carico dello Stato In particolare, si precisa che, per ciascun dipendente a tempo indeterminato, la retribuzione annua lorda è rapportata alle dodici mensilità ed è comprensiva del solo assegno personale riassorbibile di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 31.3.1999. Si evidenzia inoltre che le quote per
il nucleo familiare, contrariamente a quanto certificato da alcuni Enti
Locali, vanno indicate nell'importo mensile e non annuale.
Gli uffici competenti vorranno curare
che i Capi di Istituto interessati provvedano a far rettificare nel senso
suddetto i dati trasmessi.
Per il personale i cui dati non sono
stati inseriti a sistema nei tempi stabiliti (11 ottobre 1999) potrà
essere utilizzata sempre, dal 20 ottobre all' 8 novembre 1999, medesima
funzione di acquisizione dati.
Personale con nomina a tempo determinato
Sempre al fine di assicurare per l'anno 1999-2000 che il trasferimento di funzioni in parola, non incidesse su posizioni o aspirazioni precostituite di persone "gestite" in precedenza dagli Enti predetti, il decreto ha anche previsto, oltre alla proroga di supplenze già conferite dagli Enti Locali, che le supplenze temporanee occorrenti dal 1° gennaio 2000 vengano conferite dai Capi di istituto recependo, ove esistenti (e non da compilare appositamente), graduatorie formulate, a tal fine, dagli Enti Locali. E' di tutta evidenza che, in assenza di dette graduatorie, le supplenze di cui trattasi non potranno che essere conferite con le medesime modalità seguite per gli istituti già di competenza statale. Contratti-appalto e progetti LSU/LPU
Per tale motivo, nonché per l'esigenza di assicurare snellezza di gestione in connessione con l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potrà ravvisarsi, non solo la necessità che i contratti in parola vengano stralciati per la sola parte riferita alle scuole, ma anche l'opportunità che, nell'ambito di essa, sia esplicitato il servizio e l'onere finanziario relativo a ciascuna scuola, o gruppo di scuole in ragione anche della loro reciproca dislocazione. Ciò al fine di consentire a ciascun capo di istituto la verifica delle prestazioni e, ove occorra, l'erogazione del relativo canone contrattuale. Alla luce delle considerazioni di cui sopra gli uffici competenti, mediante intese con gli Enti locali interessati, individueranno, previa verifica dei requisiti indicati dall'art.9 del decreto 23/7/1999, n.184 il servizio ATA scolastico nel cui contratto subentrare. A tal fine sarà posta particolare attenzione sulla esigenza che permangano le medesime condizioni, sia di prestazioni che di costi, esistenti alla data del 25/5/1999. Eventuali variazioni in aumento dovranno corrispondere ad un incremento di prestazioni richieste e rispondenti alla esigenza scolastica. L'eventuale variazione della ditta contraente dovrà essere conseguente all'espletamento delle prescritte procedure di individuazione (ad esempio gara per l'appalto) Per la medesima esigenza di assicurare la continuità del servizio, per i contratti che vengono a scadenza dopo il 31/12/1999 e prima del termine della attività scolastica, gli uffici competenti sono autorizzati a disporne la proroga, alle medesime condizioni, fino al termine della esigenza delle singole scuole. Con le medesime modalità gli uffici competenti effettueranno il subentro nei "contratti" conseguenti alla stabilizzazione dei progetti LSU e LPU, avendo cura di verificare che i medesimi, per la sola parte relativa a funzioni A.T.A. si riferiscano a progetti esistenti prima della data del 25/5/1999 anche se, per esigenze tecniche, riattivati successivamente e riguardino i medesimi lavoratori. Si precisa, inoltre, che il subentro in tali ultime forme convenzionali verrà disposto dal 1° gennaio successivo alla "stabilizzazione". Si fa riserva di ulteriori istruzioni relativamente alle modalità di finanziamento dei conseguenti oneri. Modalità del trasferimento
Una volta definita la rilevazione e, quindi, individuato il personale da trasferire, attraverso il S.I.M.P.I. verranno predisposti schemi di decreto, per la firma delle uffici competenti, contenenti l'elenco nominativo dei soggetti da trasferire, con l'indicazione della retribuzione in godimento e della sede di assegnazione. Contestualmente verranno forniti al Ministero del Tesoro, che è già in possesso dei dati provvisori di anagrafe, gli esiti della verifica per l'attribuzione informatica agli interessati della retribuzione predetta. Successivamente, previa contrattazione collettiva presso l'ARAN, ai sensi del D.Lgs n.29/1993 e dell'art.47 della legge n.428/1990, verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto in medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, nonché all'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, della anzianità maturata presso gli Enti di provenienza. Lo stesso S.I.M.P.I. fornirà, per provincia, l'elenco dei contratti per i quali le uffici competenti vorranno, d'intesa con gli Enti Locali che li hanno stipulati, procedere, limitatamente alla parte che interessa, alla sottoscrizione con la ditta appaltata. Si fa riserva di ulteriori indicazioni per quanto concerne le modalità di copertura dei conseguenti oneri. Varie
2 - relativamente alle nuove istituzioni scolastiche si precisa che gli enti locali, in quanto tenuti fino al 31/12/199 ad assicurare il relativo servizio con le modalità previgenti potranno provvedervi o mediante utilizzazione di personale già "di ruolo" in altra scuola e ivi eccedente, o mediante la nomina di personale a tempo determinato. Nel primo caso, ferma la individuazione della titolarità alla data del 25/5/199 del dipendente interessato, il di lui trasferimento trova la relativa disciplina negli artt.1,2,3,5,6,7,8,11 del citato decreto; nel secondo caso si applica l'art.4 dello stesso decreto. 3 - il personale che, unitamente
alle prevalenti funzioni ATA presso una istituzione scolastica, abbia anche
svolto funzioni del proprio profilo in altro ambito, potrà essere
trasferito nei ruoli statali corrispondenti, fermo restando che dovrà
integralmente assolvere ai compiti del profilo statale di trasferimento
e cessare dalle restanti attività non di competenza statale (si
consideri a titolo meramente esemplificativo il bidello di una scuola elementare
che oltre a tale compito abbia svolto, nei limiti dell'orario d'obbligo
,anche quello di autista di scuolabus. Il predetto, all'atto del trasferimento
nei ruoli statali dovrà svolgere per l'intero orario i compiti del
bidello; con l'ovvia conseguenza che il servizio di trasporto rimane nella
competenza dell'ente locale.
4 - Il personale che abbia svolto più compiti nell'ambito della scuola, tutti riconducibili al profilo di trasferimento sarà tenuto allo svolgimento di tutti i compiti precedenti. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, i bidelli comunali incaricati anche di effettuare (nella scuola elementare e materna) l'assistenza alla mensa e il supporto ai servizi di mensa Costituisce assistenza alla mensa il normale ausilio ai bambini che usufruiscono di tale servizio e non anche la gestione della mensa stessa e della relativa pulizia delle stoviglie che rientrano, invece, nella competenza dell'ente locale quale "assistenza scolastica" in genere (D.P.R.616/1977). 5 - Parimenti il personale ausiliario che abbia svolto anche compiti di assistenza ai portatori di handicap sarà tenuto, come previsto nel profilo statale di destinazione, alla normale assistenza ai bambini portatori all'interno della istituzione scolastica in cui prestano servizio. Restano, invece, nella competenza dell'Ente Locale (che spesso li ha assicurati con personale specializzato, non sempre ausiliario) quei compiti di assistenza all'handicap di carattere specifico o quelli esterni all'istituzione scolastica. 6 - Con riferimento all'art.9 del decreto n.184, in data 23 luglio 1999 si fa presente che per i lavoratori utilizzati in progetti LSU o LPU la riserva del 30% prevista dall'art. 45 della legge 17.5.1999, n. 144 ai fini dell'avviamento al lavoro, ha costituito oggetto della Circolare n. 61/1999 del Ministero del Lavoro. 7 - in alcuni casi gli Enti
locali hanno segnalato di dover procedere al rinnovo di preesistenti appalti
per assicurare il servizio ATA nelle scuole e chiedono di conoscere se
la stipula debba limitarsi al periodo 1/9-31/12/1999 o, invece, riferirsi
come per il passato all'intero anno scolastico.
Quanto sopra per consentire la verifica dei dati acquisiti ai sensi della C.M.3/8/1999, n.192, prot.41014., e per l'acquisizione di eventuali ulteriori dati, nonché per valutare gli adempimenti che gli uffici competenti dovranno compiere a breve. La presente circolare viene diramata previe intese con i Ministeri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del Lavoro, con il Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché con l'A.N.C.I.(Associazione Nazionale Comuni italiani), l'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e l'UNCEM.(Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani). Si richiama la particolare attenzione degli uffici competenti sulla assoluta esigenza di rispetto dei termini sopra indicati per il completamento della rilevazione in questione. IL CAPO DI GABINETTO
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