Circolare Ministeriale n. 247 del 2 novembre 2000 D13-Prot.n. 3314

Oggetto: applicazione art. 4, comma 5, della L. 23 dicembre 1992, n. 498.

L'art.4, comma 5, della L.23 dicembre 1992, n. 498 dispone che l'art.1 della L.24 maggio 1970, n.336 va interpretato nel senso che non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. La norma stessa statuisce altresì che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Il beneficio in parola consiste nel riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, a favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, nonché degli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali (L.8 luglio 1971, n.541), di un'anzianità pari a due anni o, se più favorevole, del computo delle campagne di guerra, nella misura di un anno intero per ciascuna di esse riconosciuta tale dall'autorità militare (art.2 L.9 ottobre 1971, n.824), e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento.

Detto riconoscimento può essere richiesto dagli interessati una sola volta nella carriera e ha effetto giuridicamente dalla decorrenza economica della nomina in prova.

Per la concreta applicazione del succitato art.4, comma 5 sono già state date le necessarie istruzioni con la circolare ministeriale n.432 - prot.n.17644/BL - del 14 luglio 1997.
Essendo pervenuti dei quesiti relativamente al riassorbimento del beneficio di cui all'art.1 della L. 336/1970, per le situazioni che si sono determinate dal 13 gennaio 1993, data di entrata in vigore della L.448/1992, al 31 dicembre1995 si forniscono, con la presente circolare, i chiarimenti richiesti.

Le maggiori anzianità, conseguenti all'applicazione dell'art.1 dalla L. 336/70, non devono essere più considerate quando gli interessati sono destinatari di provvedimenti di ricostruzione economica per effetto di disposizioni di carattere generale.

Pertanto, nei confronti del personale che ha diritto al surrichiamato art.1 nell'arco temporale dal 13 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, l'inquadramento che assorbe il beneficio è quello disposto in data 1° gennaio 1996 ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995.
Le operazioni da effettuare sono le seguenti:

· in data 31 dicembre 1995 deve essere considerata, ai fini dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del 4 agosto 1995 all'1 gennaio 1996, l'anzianità complessiva senza tenere conto di quella attribuita quale beneficio ai sensi dell'art.1 della L.336/70;

· lo stipendio previsto nella tab.B del C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per la posizione attribuita deve essere confrontato con il trattamento economico in godimento; se è inferiore, la differenza va corrisposta quale assegno ad personam, riassorbibile per effetto della successiva progressione di carriera.

Infine si porta a conoscenza che è in corso l'adeguamento delle relative procedure automatizzate.
La presente circolare è diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP.


IL DIRETTORE GENERALE
Paradisi


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999