1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale docente. Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:
alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo
di prova . Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo
dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto
per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico
nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto
legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27
ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire
dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione dalla
posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla
sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. Ai Dirigenti
scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi
dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente
durata superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001,
comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi
del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26
della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi
sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in
ruolo o alla cessazione del comando hanno priorità di scelta tra
le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione
decentrata nazionale in materia di mobilità.
Gli enti, le associazioni e le Università presso le quali il
personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze al dirigente
scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti
scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei contingenti,
le richieste di assegnazione per l'anno scolastico 2003/2004 di cui ai
successivi paragrafi 2A) e 2B) dovranno essere indirizzate al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione generale
del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio VII - V.le
Trastevere, 76/A - 00153 Roma - e prodotte entro il 20 marzo 2003.
Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata
all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità
del personale richiesto.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico
nominale per i Dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2003/2004, sono
adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente
in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico
del personale interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le
istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare
alla sopracitata Direzione generale - Ufficio VII ed al competente ufficio
scolastico regionale una relazione nella quale dovranno essere illustrati
i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da
effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività
di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione
e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione
che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo
116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nel numero massimo di cento unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione
all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo
definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione
presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri
requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte
degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere
inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio
di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990. Questo Ministero si riserva la facoltà,
in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere
in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso istituzioni
universitarie, di corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità
terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilità a frequentare
corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione
scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali,
previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla
decorrenza dell'assegnazione (1° settembre 2003) ovvero non oltre,
comunque, il 30 settembre 2003. La frequenza dei corsi suddetti deve essere
documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione
dell'interessato presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione
di assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione
all'attività svolta, richiedono più unità di personale,
devono indicarne lo stretto ordine di priorità.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno
prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute
dai diretti interessati.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e
comportano il collocamento fuori ruolo.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici
e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché
presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica,
possono essere concesse nel limite massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte
degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno
contenere i seguenti elementi:
il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
l'ordine di priorità del personale richiesto;
la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
periodo di durata del progetto.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE ARTICOLO 26 - COMMA 9
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100
del 31 marzo 2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi
secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26
possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola,
chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate
per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Direttore
Generale del Servizio per gli affari economico-finanziari (v.le Trastevere,
76/A 00153 Roma) entro il 20 marzo 2003. Copia di tali richieste
dovrà essere inviata, per opportuna conoscenza, in pari data, alla
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione -
Ufficio VII.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO. ARTICOLO 26 - COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2003 esclusivamente
al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale individuato in
base alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri
Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà
o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare
della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata
dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento,
dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere
tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni
professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti
cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni
che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo
della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione
di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata
annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare
e di comunicare agli uffici interessati che la stessa può essere
consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete
Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
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