Circolare ministeriale n. 24 del 6 febbraio 1991 prot. n. 829/II

Piano nazionale per l'introduzione dell'Informatica nelle scuole secondarie superiori. Innovazione dei programmi di Matematica e fisica nei bienni e nei trienni. Anno scolastico 1991/92

Nell'a.s. 1991/92 il Piano Nazionale per l'Informatica interesserà i docenti di Matematica e Fisica di tutti gli istituti secondari superiori.
Nel pregresso quinquennio le strategie di intervento del P.N.I. hanno visto un'ampia attività di formazione, destinata sia ai citati docenti sia ai presidi delle scuole denominate «di base», un significativo impegno per il reperimento delle risorse finanziarie da destinare alla costituzione delle necessarie attrezzature, l'elaborazione di una ipotesi di innovazione, in via sperimentale, dei programmi di Matematica e Fisica dei bienni degli istituti secondari superiori.
L'interesse crescente dimostrato dagli allievi e dalle loro famiglie per gli obiettivi del P.N.I. e la partecipazione manifestata dagli Organi Collegiali con l'adozione sperimentale di programmi preposti richiedono, allo stato attuale, la messa a punto di ulteriori strategie di intervento per sostenere il processo innovativo avviato.
Tali strategie si concreteranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nelle seguenti azioni:

1) sperimentazione dei programmi di Matematica del biennio previsti dalla C.M. n. 109 del 19/4/1990, in sostituzione di quelli allegati alla C.M. n. 35 del 28/1/1989 e sperimentazione dei programmi di Fisica sulla base dell'unita ipotesi che costituisce una rielaborazione della precedente;
2) sviluppo dei programmi di Matematica e/o Fisica nei successivi trienni in modo coerente rispetto ai contenuti ed all'impostazione metodologica di quelli del biennio. In questa prima fase, i programmi allegati sono finalizzati ad un organico accordo con i piani di studio previsti dall'ordinamento vigente, ovvero con quelli previsti dai progetti nazionali di sperimentazione. La stesura definitiva dei programmi dei suddetti insegnamenti verrà operata successivamente sulla base sia dei risultati delle sperimentazioni autorizzate sia degli studi di revisione degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, avviati in sede ministeriale;
3) estensione del P.N.I., come originariamente previsto, alle discipline dell'area linguistico-letteraria, in linea con i risultati dei programmi di azione comunitaria, relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nel sistema scolastico. Questi, infatti, indicano che «per potere elaborare un intervento equilibrato è essenziale introdurre le nuove tecnologie nel programma scolastico globale e non soltanto in quelle materie connesse con la Scienze e la matematica (*);
4) attuazione di un piano di assistenza ai docenti sperimentatori, mediante iniziative di sostegno alla formazione in servizio, da realizzare con la collaborazione degli IRRSAE competenti per territorio. Nell'anno scolastico 1990/91 saranno attuati, in via sperimentale, modelli organizzativi di assistenza e consulenza con l'obiettivo di realizzare la più ampia integrazione delle risorse sul territorio, per corrispondere alle esigenze in proposito manifestate dai docenti medesimi.

La presente circolare offre indicazioni agli istituti secondari superiori dell'ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico ed artistico che verranno annualmente autorizzati a sperimentare i programmi di cui ai precedenti punti 1) e 2), nei limiti dell'incremento delle dotazioni organiche di istituto stabilite, di concerto con il Ministero del Tesoro. L'incremento dovrà essere contenuto per l'a.s. 1991/92 entro il limite (6%) previsto dall'O.M. 1/12/1990 n. 328.
Le innovazioni dei programmi sopracitati verranno quindi attuate con carattere di gradualità sino a quando non sarà possibile generalizzarle, assicurandone, d'intesa con il citato Dicastero, la relativa copertura finanziaria nel bilancio di questo Ministero.
Con istruzioni a parte verrà disciplinata la prosecuzione della sperimentazione negli istituti professionali, in considerazione delle particolari finalità istituzionali di tale ordine di studi:

- gli orari, le classi di concorso, le prove relative al biennio (All. A);
- gli orari, le classi di concorso, le prove relative al triennio (All. B);
- le ipotesi di struttura delle cattedre a regime (All. C);
- i programmi di insegnamento (All. D).

I quadri orario ed i programmi contenuti negli allegati A, B, C, D saranno adottati dagli istituti autorizzati a rinnovare ovvero ad attuare per la prima volta la sperimentazione del P.N.I. nell'a.s. 1991/92. Essi sostituiranno, pertanto, i precedenti.
Nell'allegato C sono proposte ipotesi di articolazione ottimale delle cattedre a regime. Nell'attuale fase transitoria, l'orario di cattedra, compreso quello costituito da classi ordinarie e classi sperimentali, è stabilito nel limite massimo e minimo di 18-14 ore. La concreta articolazione dell'orario di cattedre deve ricercare l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento, secondo ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14 ore.
Per la realizzazione delle attività didattiche connesse con le esercitazioni di laboratorio, negli istituti ove non sia prevista la presenza in organico di insegnanti tecnico pratici, si consentirà l'utilizzazione dei docenti di Matematica e/o di Fisica che eventualmente risultassero impegnati per un orario settimanale inferiore all'orario dell'obbligo.
In tal caso, i citati insegnanti potranno essere utilizzati per non più di due ore settimanali da destinare all'organizzazione didattica delle predette attività di laboratorio.
L'effettuazione delle attività medesime deve risultare da verbalizzazione o da specifiche dichiarazioni del Preside, da conservarsi agli atti della scuola.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza, che nell'attribuzione degli insegnamenti deve essere prioritariamente prevista l'utilizzazione dei docenti in servizio nell'istituto.
Si pregano i SS.LL. di dare massima diffusione alla presente circolare.

(*) Commissione CEE, Orientamenti a medio termine (1989/92) in tema di istruzione e formazione della Comunità Europea - parte II - punto 17.


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