Circolare ministeriale n. 256 dell'8 agosto 1994 prot. n. 3935
Elezioni scolastiche
1. Si ricorda alle SS.VV. che entro il 31 ottobre
p.v., secondo le disposizioni permanenti contenute negli artt. 21, 22 e
23 dell'ordinanza ministeriale n. 215 del 15/7/1991, devono essere eletti,
con procedura semplificata, nel corso delle assemblee di classe, i rappresentanti
dei genitori nei consigli di intersezione delle scuole materne, nei consigli
di interclasse delle scuole elementari e nei consigli di classe delle scuole
secondarie, nonché i rappresentanti degli studenti nei consigli
di classe e nei consigli d'istituto delle scuole secondarie superiori.
Appare opportuno che i direttori didattici e i presidi
inviino ai genitori degli alunni, non oltre il quinto giorno antecedente
quello fissato, per le votazioni, per il tramite degli alunni stessi, una
lettera di invito a partecipare alle elezioni, nella quale, oltre a dare
informazioni circa la data, l'orario e le modalità di espressione
del voto, venga sottolineata la particolare importanza che quest'anno riveste
l'elezione degli organi di base in argomento a seguito delle disposizioni
di cui all'art. 4 della legge n. 537 del 24/12/1993 sull'ampliamento dell'autonomia
scolastica e che delegano il Governo ad emanare norme sulla ridefinizione
della struttura, delle competenze e delle modalità di elezione degli
organi collegiali della scuola.
I direttori didattici e i presidi - come già
avvenuto in precedenti analoghe situazioni - esamineranno, inoltre, l'opportunità
di promuovere, nel prossimo mese di ottobre, lo svolgimento di assemblee
di genitori, e nelle scuole secondarie superiori anche di studenti, al
fine di consentire uno scambio di vedute con i docenti sulle problematiche
e sui modi di partecipazione alla gestione collegiale della scuola e sui
programmi di attività che la scuola intende adottare nel corso dell'anno
scolastico, nella prospettiva, questa volta, delle su ricordate importanti
riforme.
Le Associazioni dei genitori riconosciute dal Ministero
(vedi: C.M. n. 255 del 19/8/1991) potranno, inoltre, tenere riunioni negli
edifici scolastici, in orario non coincidente con quello delle lezioni,
per illustrare la propria attività nell'ambito degli organi collegiali
scolastici e diffondere avvisi e comunicati, al fine di coinvolgere quanto
più possibile le rappresentanze delle famiglie nella vita e nella
gestione della scuola.
2. Le SS.VV. non debbono assumere, per il momento,
alcuna iniziativa per il rinnovo degli organi collegiali di durata triennale
e per le eventuali elezioni suppletive degli stessi, in attesa dell'emanazione
dei provvedimenti di attuazione dell'art. 4 della legge 537/93.
3. Per quanto riguarda, infine, le scuole che verranno
istituite a decorrere dall'anno scolastico 1994/95, e quelle, comunque,
nelle quali, a causa di modificazioni territoriali o strutturali, sia necessario
procedere alla prima costituzione dei consigli di circolo o d'istituto,
le SS.VV. provvederanno a nominare un commissario per l'amministrazione
straordinaria, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975,
che svolgerà le funzioni assegnate dalla normativa vigente ai consigli
di circolo o di istituto, fino a quando questi ultimi saranno costituiti.
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