Disposizioni relative alle attivitą dell'anno di formazione destinate al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale educativo delle istituzioni educative statali, vincitore di concorso. Legge n. 270/82 e legge n. 417/89
PREMESSA
Nell'ambito del sistema di formazione
in servizio, così come prefigurato dalla C.M. n. 136 del 18/5/90
e che trova sistematica applicazione nella formulazione dei Piani Nazionali
di Aggiornamento che l'Amministrazione predispone annualmente in attuazione
del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, devono trovare giusta collocazione le
attività di formazione in servizio destinate al personale docente
delle scuole di ogni ordine e grado e al personale educativo delle istituzioni
educative statali immesso in ruolo quale vincitore di concorso ai sensi
della legge 20 maggio 1982 n. 270 o per effetto dell'inclusione nelle graduatorie
di cui alla legge 27 dicembre 1989 n. 417.
Le innovazioni che sono intervenute,
quali la riforma degli ordinamenti della scuola elementare e gli orientamenti
dell'attività educativa nelle scuole materne, o che si prevedono
per l'immediato futuro, e che interessano sia aspetti normativi che pedagogici
e didattici e la sempre più capillare diffusione di progetti sperimentali
di vasta portata, impongono un'attenta riconsiderazione di quanto fin qui
svolto, alla luce, anche, delle esperienze formative condotte e sulla scorta
delle indicazioni formulate dai soggetti coinvolti nelle attività
di formazione.
Appare opportuno considerare, inoltre,
la prospettiva introdotta dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva
del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
che prevede, tra l'altro, intese tra quest'ultimo Ministero e il Ministero
della Pubblica Istruzione sui problemi inerenti la formazione del personale
della scuola, ivi compresi quelli relativi ai corsi di studio universitari
che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.
La successiva legge 19 novembre 1990 n. 341 di riforma degli ordinamenti
universitari prevede, altresì, l'istituzione di corsi di laurea
per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola
materna ed elementare, nonché l'istituzione di una scuola di specializzazione
all'insegnamento, anche con attività di tirocinio didattico, per
gli insegnanti delle scuole secondarie.
Conseguentemente a quanto premesso
ed al fine di rispondere in modo puntale alle nuove istanze che la società
pone al sistema scolastico nel suo complesso, con la presente circolare
si intendono disciplinare, in un'ottica organica e coerente con quanto
prefigurato dalla C.M. n. 136/90 già citata, le attività
di formazione destinate al personale docente ed educativo immesso in ruolo.
VALIDITA' DELL'ANNO DI FORMAZIONE
AI FINI DELLA PROVA
1) Disposizioni previgenti
In ordine agli aspetti di status giuridico
connessi allo svolgimento dell'anno di formazione ed alla sua rilevanza
ai fini del superamento del periodo di prova sono state, in precedenza,
impartite varie disposizioni contenute nei seguenti atti:
- C.M. n. 311 dell'11 novembre 1983;
- C.M. n. 18 del 13 gennaio 1984;
- C.M. prot. 2869 del 23 marzo 1984;
- C.M. n. 235 del 31 luglio 1984;
- C.M. n. 357 del 22 novembre 1984,
- C.M. n. 46 del 31 gennaio 1985;
- C.M. n. 230 del 27 luglio 1985 (titolo
I e titolo II);
- C.M. n. 74 del 6 marzo 1986;
- C.M. n. 113 del 13 aprile 1986;
- C.M. n. 55 dell'8 marzo 1990.
Le suindicate disposizioni debbono
ritenersi superate dalla presente circolare, che costituisce regolamentazione
tendenzialmente stabile, fatte salve successive modifiche rese eventualmente
necessarie da innovazioni normative.
2) Destinatari dell'anno di formazione
La legge 20 maggio 1982 n. 270, innovando
la previgente disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente ed educativo, ha prescritto un anno di formazione della durata
minima di 180 giorni, come momento integrante della procedura concorsuale
e periodo di prova ai fini della conferma in ruolo dei vincitori del concorso.
Successivamente l'articolo 2, comma
26, della legge 27/12/1989, n. 417 (di conversione del D.L. 6/11/1989,
n. 357), ha esteso l'applicazione delle disposizioni concernenti l'anno
di formazione anche al personale docente ed educativo immesso in ruolo
mediante concorso per soli titoli.
Destinatario, quindi, dell'anno di
formazione è il personale docente ed educativo nominato in ruolo
a seguito di concorso per esami e titoli o di concorso per soli titoli.
Detto personale ha l'obbligo, durante
l'anno di formazione, di prestare servizio nelle attività istituzionali
(insegnamento o altre forme di utilizzazione, secondo quanto precisato
al successivo n. 3), nonché di partecipare a specifiche iniziative
di formazione finalizzate ad affinarne le competenze professionali.
Al contrario, stante il quadro normativo
prima richiamato, i docenti nominati in ruolo per effetto di precedenti
servizi riconosciuti utili a tal fine da specifica legge (docenti immessi
in ruolo "ope legis") non sono tenuti a partecipare alle iniziative attuate
per l'anno di formazione, dovendo solo svolgere il periodo di prova secondo
la normativa generale. E' il caso, ad esempio, dei docenti nominati in
ruolo ex art. 8 bis legge 426/88.
Analogamente, non sono tenuti a partecipare
all'anno di formazione neppure i docenti che, avendo maturato titolo alla
nomina sia "ope legis" che a seguito di superamento di concorso abbiano
optato per quest'ultima possibilità semprechè entrambe le
nomine siano riferite a posti dello stesso ruolo e, quanto all'istruzione
secondaria di primo e secondo grado, della stessa classe di concorso o
di classe di concorso per la quale non sia richiesto di ripetere il periodo
di prova.
3) Durata dell'anno di formazione
e del periodo di prova
Premesso che le disposizioni sull'anno
di formazione introdotte dalla legge n. 270/82, non hanno soppresso né
modificato - con la sola eccezione delle particolari modalità prescritte
per la conferma in ruolo nell'art. 2, comma 19 - la normativa generale
preesistente (articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 417/74) sul periodo di prova
si pone il problema dell'esatta individuazione dell'arco temporale entro
il quale possono svolgersi le attività dell'anno di formazione,
per consentire a coloro che vi partecipano il superamento del periodo di
prova.
Al riguardo va rilevato che mentre
l'art. 2 della legge n. 270 individua nella "fine delle lezioni" il termine
conclusivo dell'anno di formazione, art. 58 del D.P.R. 417/74 dispone che
la prova "ha la durata di un anno scolastico", con ciò ricomprendendo
anche i periodi successivi al termine delle lezioni.
Invero, la succitata antinomia normativa
è solo apparente.
Nella previsione della legge n. 270,
infatti, l'anno di formazione si caratterizza esclusivamente per l'esigenza
di affinare le competenze professionali dei neo-vincitori di concorso,
affiancando alla normale prestazione delle attività di istituto,
la partecipazione ad iniziative di formazione.
Le due tipologie di attività
(attività di istituto e attività formative), di norma, ricadono
entrambe nel periodo di durata delle lezioni.
Dal computo dei 180 giorni di servizio
utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi
le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle
lezioni, quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro
interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.
Ne consegue, quindi, che il termine
della "fine delle lezioni" fissato dalla legge 270/82 per lo svolgimento
dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità
organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini
del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente
prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico.
Siffatta interpretazione, del resto,
è confortata proprio dal fatto che la legge n. 270, introducendo
l'anno di formazione, non ha fatto venir meno la vigenza dell'art. 58 del
D.P.R. n. 417/74 in ordine alla generale validità dei servizi per
il superamento della prova.
4) Servizi utili ai fini del compimento
del periodo di prova
L'art. 2 della legge n. 270/82, precisando
che l'anno di formazione è valido come periodo di prova, stabilisce
che "restano ferme le restanti disposizioni di cui all'art. 58 e quelle
dell'art. 59 del D.P.R. 31/5/74 n. 417".
Conseguentemente, all'anno di formazione
è applicabile il principio generale, sancito dall'art. 58 del citato
D.P.R. n. 417/74, secondo cui il personale in prova deve esser impiegato
nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è
stata conseguita.
In conformità dei principi
generali in materia di periodo di prova, inoltre, l'anno di formazione
è valido allorché il personale in prova, appartenente alle
Dotazioni organiche aggiuntive o al quale non sia stato possibile assegnare
una sede di servizio per indisponibilità di posto, presti servizio
in utilizzazione.
Pertanto, il servizio prestato dal
personale in prova è da ritenersi pienamente utile ai fini in questione
in tutti i casi di utilizzazione previsti dall'O.M. n. 93 del 30 marzo
1991, in quanto tali utilizzazioni sono del tutto assimilate, ai fini che
interessano, agli altri compiti istituzionali.
A titolo esemplificativo sono da ritenersi
utili:
a) le attività didattico-educative
e psico-pedagogiche ai sensi del sesto comma dell'art. 14 della legge n.
270/82;
b) l'utilizzazione per corsi ed iniziative
di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;
c) la messa a disposizione per supplenze;
d) le attività inerenti al
funzionamento degli organi collegiali;
e) l'utilizzazione su insegnamenti
affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole
medie e viceversa;
f) l'utilizzazione in attività
di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica;
g) l'utilizzazione in attività
di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico
(per i docenti di scuola secondaria di secondo grado ed artistica), e in
attività di operatore tecnologico o psico-pedagogico (per i docenti
di scuola elementare e secondaria di primo grado).
5) Partecipazione alle attività
seminariali
Per quanto riguarda la partecipazione
alle attività seminariali previste dall'anno di formazione - cui,
si ribadisce, sono tenuti i docenti in ruolo quali vincitori di concorso
per titoli ed esami ovvero di concorso per soli titoli - si precisa che
i docenti medesimi, ai fini del superamento del periodo di prova, devono
essere ammessi agli incontri organizzati per la classe di concorso per
cui è stata conseguita la nomina e nella provincia in cui essi prestano
servizio.
I coordinatori dei predetti incontri
rilasceranno il previsto attestato di partecipazione al Comitato di valutazione
della scuola di servizio degli interessati, il quale è l'organo
collegiale competente per la discussione della relazione e formulazione
del parere, di cui all'art. 58 del D.P.R. n. 417/74, sul periodo di prova
sostenuta.
Si conferma, altresì, la possibilità
di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato
il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati
e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del corso e da comprovarsi
nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie
attività seminariali, ovvero le abbiano potuto frequentare solo
parzialmente. Rientra in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, la fattispecie
riguardante l'insegnante che, pur avendo prestato il servizio minimo di
180 giorni, sia impedita in tutto o in parte alla frequenza delle attività
da astensione obbligatoria ex legge n. 1204/71 (da documentare con attestazione
di organi sanitari e, ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro).
Nel caso inverso (docente che abbia
frequentato regolarmente le attività seminariali e che, tuttavia,
per legittimo impedimento non abbia compiuto i 180 giorni di servizio minimo
richiesto) la proroga della prova, ex art. 58, penultimo comma, del D.P.R.
n. 417/74, all'anno scolastico successivo non esigerà la ripetizione
della partecipazione alle attività seminariali.
La discussione della relazione, infine,
può essere rinviata all'anno successivo allorché il docente,
in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle
attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento
della discussione stessa.
I - FINALITA' E CONTENUTI DELLE
ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Le attività relative all'anno
di formazione, previste dagli articoli 1 e 2 della legge del 20 maggio
1982, n. 270 e dall'articolo 2, comma 26, del decreto legge 6 novembre
1989 n. 357 convertito nella legge n. 417/89, hanno la finalità
di stimolare una riflessione che, sulla base delle competenze disciplinari
del personale neo nominato, peraltro accertate in sede di concorso, orienti
nei seguenti ambiti della professionalità docente:
- competenze metodologiche e didattiche;
- conoscenze psico-pedagogiche;
- abilità relazionali e comunicative;
- aspetti giuridici ed amministrativi,
in particolare sulla normativa che regola la partecipazione agli organi
collegiali della scuola.
Tale attività di formazione,
che troverà più puntuale programmazione di contenuti in relazione
alle peculiarità proprie di ogni grado ed ordine di scuola di appartenenza
dei docenti, terrà conto anche di quelle tematiche definite trasversali,
le quali attengono cioè a più aree sia curricolari che educative,
in quanto rispondono ai bisogni sempre più complessi della società
contemporanea.
Si fa riferimento in particola modo
alle problematiche dell'orientamento e dell'integrazione degli alunni in
situazioni di handicap, alle iniziative volte ad affrontare la dispersione
scolastica, alle attività relative all'educazione alla salute e
alle azioni volte a favorire le pari opportunità tra donna e uomo.
II - MODALITA' DI INTERVENTO
Le iniziative dell'anno di formazione
si articoleranno in due distinte modalità d'intervento: attività
di istituto e incontri seminariali, da attuarsi secondo le indicazioni
che di seguito vengono fornite.
Queste due tipologie di intervento,
a cui dovrà annettersi pari importanza e cura, costituiscono due
aspetti di un unico progetto formativo, in quanto dovranno sostenere in
modo organico e sistematico il processo di formazione dei neo docenti e
rappresentare un effettivo supporto alla loro azione didattica e professionale.
Per tali ragioni appare quanto mai
necessaria che le iniziative previste nelle due modalità di intervento
formativo vengano distribuite sinergicamente su un arco di tempo che abbracci
tutto l'anno scolastico.
All'elaborazione ed attuazione delle
iniziative dovranno concorrere tutti i soggetti istituzionali, secondo
i diversi livelli di responsabilità e le differenti competenze in
ordine agli ambiti scientifici, tecnici ed amministrativi.
A) Attività di istituto
Le attività che si svolgono
secondo tale modalità hanno l'obbiettivo di offrire ai docenti neo
nominati le condizioni per fornire adeguati strumenti informatici ed operativi
a sostegno dell'attività di insegnamento e di partecipazione alla
vita della scuola.
Il capo di Istituto, su designazione
del Collegio dei docenti - la quale avrà riguardo in modo particolare
alle competenze di carattere metodologico-didattico, organizzativo e soprattutto
relazionale, nonché di specifica motivazione a condurre esperienze
di formazione tra pari - nominerà, fin dall'inizio dell'anno scolastico,
gli insegnanti che svolgeranno il compito di docenti esperti o tutor dei
neo docenti.
Tali tutor, sosterranno il docente
in formazione durante il corso dell'anno, in particolare, per quanto attiene
agli aspetti relativi alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione
di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e
valutazione; essi inoltre saranno da considerarsi quali facilitatori dei
rapporti interni ed esterni all'Istituto e di accesso alle informazioni.
Poiché la funzione svolta dai
docenti tutor concorre alla qualificazione della formazione dei docenti
e del servizio scolastico, il Ministero conta di ricomprendere, nel rispetto
delle procedure negoziali previste, le attività espletate nell'esercizio
di tale funzione tra quelle che danno diritto all'accesso al fondo di incentivazione.
I Collegi dei Docenti stabiliranno,
inoltre il numero dei docenti da nominare, in considerazione delle specificità
proprie dei diversi gradi ed ordini di scuola, del numero dei docenti da
formare e anche in relazione al numero di plessi o sedi distaccate. A tale
riguardo appare utile la presenza in ogni plesso o sede distaccata di un
tutor al quale non verranno affidati più di due docenti in formazione.
Le attività dei tutor saranno
coordinate dal capo d'istituto che valuterà l'opportunità
di incontri periodici nei quali potrà aver luogo efficacemente l'assistenza
tecnico-scientifica degli ispettori tecnici.
A tali incontri saranno chiamati a
partecipare, ove presenti nella scuola, anche i docenti che svolgono le
attività psico-pedagogiche di cui all'art. 14, comma 6°, della
legge n. 270/82 e di operatore psico-pedagogico di cui all'O.M. 10 agosto
1989, n. 282.
Al fine di garantire un continuum
al processo formativo, sopra configurato, ai capi d'istituto ed ai docenti
tutor dovranno pervenire, fin dall'inizio dell'anno scolastico, i progetti
di intervento elaborati a livello provinciale per l'attuazione degli incontri
seminariali indicati al successivo punto B, nonché, alla loro conclusione,
le attestazioni di presenza.
Ciò consentirà, da un
lato di progettare le attività di Istituto avendo riguardo ai progetti
provinciali e dall'altro di tenere presenti tutti gli elementi qualificanti
delle attività espletate dai neo docenti - ivi comprese quelle relative
alla partecipazione alla vita della scuola e all'esercizio della funzione
di insegnamento - nel momento in cui dovrà procedersi alla valutazione
finale prevista dall'articolo 2, comma 19, della legge n. 270/82, da esprimersi
da parte del Comitato per la valutazione del servizio.
Il docente neo nominato dovrà
elaborare, a tal fine, al termine dell'anno di attività una relazione
sulle proprie esperienze di formazione e di insegnamento.
Sulla base della relazione, che sarà
consegnata al capo d'istituto e al Comitato per la valutazione 15 giorni
prima della data fissata per la discussione, nonché degli altri
elementi forniti dal capo d'istituto stesso e dal docente tutor, il Comitato
esprimerà il proprio parere ai fini della conferma in ruolo di cui
all'articolo 58 del D.P.R. n. 417/74.
Per il personale educativo valgono
le medesime indicazioni, con gli adattamenti resi necessari dai particolari
aspetti di differenziazione normativa.
B) Incontri seminariali
1) Progettazione e programmazione
A livello regionale, i Sovrintendenti
scolastici convocheranno apposite conferenze di servizio alle quali parteciperanno
i Provveditori agli Studi, gli Ispettori tecnici incaricati di curare le
attività dell'anno di formazione, i rappresentanti dell'IRRASAE
competente per territorio e nelle quali verranno definite le linee d'intervento,
in un quadro coerente ed unitario a base regionale.
In dette riunioni, infatti, si programmeranno
le modalità di rilevazione dei bisogni formativi, si individueranno,
inoltre, gli interventi, distinti per i docenti dei diversi gradi e ordini
di scuola e per gli educatori, si predisporranno la documentazione, i materiali
di lavoro e gli strumenti per la rilevazione degli esiti formativi conseguiti
al termine dei corsi.
Alla corresponsione delle indennità
di missione agli aventi diritto provvederanno gli Uffici di appartenenza
con i fondi a disposizione sul Cap. 1019.
Inoltre, in tale sede, potranno essere
prefigurate e accertate le possibili forme di collaborazione con gli Istituti
Universitari presenti nel territorio.
A livello provinciale, i Provveditori
agli Studi, con l'assistenza degli ispettori tecnici a cui sarà
affidata la consulenza tecnico-scientifica e il coordinamento delle iniziative,
formuleranno, sulla base delle indicazioni programmatorie scaturite in
seno alle conferenze regionali, il piano di intervento con l'individuazione
dei destinatari, suddivisi per gradi ed ordini di scuola, il numero dei
corsi da attivare, i programmi dei corsi e le metodologie di svolgimento,
le strutture idonee ad ospitare gli incontri in relazione all'ubicazione,
alla disponibilità di locali e di supporti tecnico-didattici, gli
oneri di spesa sui capitoli 1121 e 1019.
Nell'organizzazione dei corsi, particolare
attenzione sarà posta al reperimento dei direttori dei corsi stessi
e dei docenti relatori ed esperti ad impegnare secondo criteri da accertare
competenze in ordine sia ai contenuti previsti sia in relazione ai metodi
ipotizzati per lo svolgimento dei corsi.
Ai direttori dei corsi, da reperire
possibilmente tra i Capi d'istituto, spetterà il compito di vigilare
sul regolare andamento dei corso nonché di attestare le presenze
da notificare, al termine dei corsi, alle scuole di appartenenza dei docenti
in formazione.
2) Durata degli incontri
L'impegno orario da destinare agli
incontri seminariali per il personale neo nominato si correla in modo funzionale
agli obiettivi e alle metodologie progettate.
Si indica, pertanto, in 40 ore l'impegno
richiesto.
L'obbligo di assolvere a detto impegno,
è da ritenersi prioritario rispetto alla partecipazione ad iniziative
di aggiornamento deliberate dai Collegi dei Docenti.
Le assenze, che dovranno essere comunque
giustificate, non potranno superare un terzo del monte ore previsto per
la durata degli incontri.
3) Periodi di svolgimento
Per le motivazioni cui sopra illustrate,
viene ritenuto utile che gli incontri seminariali abbiano una scansione
temporale durante tutto l'arco dell'anno scolastico, prevedendo, ove possibile,
periodi intensivi iniziali nel mese di settembre prima dell'avvio delle
lezioni e comunque con inizio entro il mese di ottobre, e periodi conclusivi,
nel mese di giugno, al termine delle lezioni.
Altri incontri periodici, da scandire
secondo i calendari che terranno conto degli altri impegni a cui sono chiamati
gli insegnanti, saranno programmati durante i restanti mesi dell'anno scolastico
ad esaurimento del monte ore stabilito, avendo riguardo, in particolare,
alle esigenze del personale in servizio nelle classi terminali della scuola
secondaria.
4) Metodologia dei corsi
Ogni corso sarà destinato ad
un minimo di 15 docenti fino ad un massimo di 30, che verrà opportunamente
suddiviso in gruppi di lavoro costituiti da 8/10 membri.
Per il raggiungimento degli obiettivi
formativi le 40 ore saranno destinate a lezioni-input anche attraverso
la presentazione di materiali e a lavori di gruppo, esercitazioni, esercizi
di role-playing, simulazioni, esame di casi ed elaborazione di materiali.
Si ritiene utile, al fine di un'attiva
partecipazione dei destinatari delle iniziative, che la quota oraria prevista
per le lezioni non superi la metà delle 40 ore.
Al termine dell'anno di formazione,
i docenti e gli educatori neo nominati saranno invitati a formulare proprie
osservazioni sull'intero iter formativo, in particolare sui contenuti proposti,
sui processi attivati, sulle metodologie e sugli strumenti di lavoro adottati.
I direttori dei corsi invieranno al
Provveditore agli Studi competente le schede secondo il modello trasmesso
il allegato alla presente circolare (si omette nella pubblicazione,
n.d.r.), che saranno sottoposte all'esame degli ispettori tecnici per
le valutazioni finali, anche allo scopo di adeguare gli interventi formativi
dell'anno successivo.
III - CALENDARIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Entro il mese di luglio (limitatamente
all'a.s. 1991/92 entro il mese di settembre)
Svolgimento delle conferenze regionali,
con gli obiettivi sopra indicati.
I Provveditori agli Studi, sulla base
della programmazione regionale predispongono il piano di intervento provinciale
con l'indicazione del numero dei destinatari suddivisi per gradi e ordini
di scuola e dal numero dei corsi che si rendono necessari. Gli oneri afferenti
ai capitoli di spesa 1121 e 1019 saranno distinti nei due esercizi finanziari
in cui insiste l'anno scolastico di riferimento.
Gli oneri di spesa, si ricorda, dovranno
esser quantificati secondo la normativa vigente; in particolare si rimanda
a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 13 giugno 1986 che l'articolo
1 fissa, i compensi per l'attività di docenza prestata nei corsi
di aggiornamento per tutto il personale della scuola, in L. 50.000 per
ora di insegnamento e in L. 20.000 per ora di esercitazione o coordinamento
dei lavori di gruppo.
A tale proposito, si precisa che l'intervento
dei docenti e degli esperti in seno ai gruppi di lavoro può considerarsi,
nei casi in cui ricorreranno puntuali indicazioni metodologiche e didattiche
relative agli obiettivi formativi determinati per i seminari, quale attività
di insegnamento anziché di coordinamento.
Detto D.I., inoltre, stabilisce all'articolo
2, per l'attività organizzativa, direttiva e di controllo svolta
dai direttori dei singoli corsi, in L. 50.000 il compenso per ogni giornata
di corso, fino ad un massimo di L. 500.000.
Tali spese saranno imputate al capitolo
1121, come ogni altra spesa per gli aspetti organizzativi dei corsi, ivi
compresa quella relativa alla produzione di materiale didattico elaborato
dagli IRRASAE e all'interno dei corsi stessi.
Al capitolo 1019 saranno imputati
gli oneri relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto
per le missioni dei partecipanti, se dovute, secondo la normativa vigente.
I preventivi finanziari conterranno
dettagliati elementi sulle singole voci.
I corsi seminariali avranno carattere
intensivo residenziale solo in caso di assoluta impossibilità a
procedere con incontri durante tutto l'anno scolastico; tale condizione
verrà valutata e documentata in sede di conferenze regionali, in
cui si programmeranno inoltre anche i corsi a carattere interprovinciale
che, per il limitato numero di personale da formare, si rendesse necessario
attuare.
I piani così predisposti verranno
inviati alle Direzioni Generali, ispettorati competenti e Servizio per
la Scuola Materna per gli adempimenti susseguenti.
Gli Uffici centrali, quindi, sulla
base delle richieste dei Provveditori agli Studi, predisporranno gli atti
amministrativo-contabili relativi all'esercizio finanziario di competenza
della prima parte dell'anno scolastico.
Qualora i piani d'intervento prevedano
corsi destinati a docenti di diversi gradi e ordini di istruzione, gli
Uffici centrali competenti prenderanno opportuni accordi, al fine di coordinare
l'azione amministrativa per la predisposizione dei provvedimenti formali.
Nel mese di settembre (limitatamente
all'a.s. 1991/92 entro il mese di ottobre)
Avvio delle iniziative di formazione
secondo le procedure e le modalità indicate. Situazioni obiettive
potrebbero imporre uno slittamento delle iniziative stesse; queste, però,
dovranno essere avviate comunque entro il mese successivo.
Entro il mese di gennaio
I Provveditori agli Studi inviano
agli Uffici centrali il preventivo dettagliato e definitivo degli oneri
da sostenere all'Esercizio finanziario di conclusione dell'anno di formazione.
Gli Uffici centrali, conseguentemente,
dispongono i provvedimenti formali relativi all'allocazione delle risorse
finanziarie.
IV - RELAZIONI CONCLUSIVE
Allo scopo di pervenire all'elaborazione
di un rapporto conclusivo sul complesso delle attività di aggiornamento
e formazione in servizio previste dal Piano Nazionale Annuale di Aggiornamento,
come indicato nella C.M. n. 136/90, i Provveditorati agli Studi, al termine
delle iniziative dell'anno di formazione, faranno pervenire alle Direzioni
Generali, Ispettorati e al Servizio per la Scuola Materna e all'Ufficio
Studi e Programmazione, una relazione di sintesi con allegate le schede
compilate dai singoli direttori dei corsi, secondo il modello in allegato
alla presente circolare.
Per la provincia di Bolzano, il Sovrintendente
scolastico, l'Intendente per le scuole delle località ladine possono
recare gli adattamenti ritenuti opportuni avuto riguardo agli specifici
ordinamenti ed alle particolari esigenze locali.
Le disposizioni emanate con precedenti
circolari, in particolare con la C.M. 6 marzo 1986 n. 74, relative alla
materia trattata dal presente provvedimento, debbono ritenersi superate.
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