Circolare Ministeriale 18 novembre 1999, n. 275

Prot. n. 44571/BL

Oggetto: Liquidazione al personale docente in servizio negli istituti professionali delle ore di approfondimento prestate in eccedenza all’orario obbligatorio di insegnamento

Pervengono a questo Ministero, da parte di numerosi uffici scolastici provinciali e istituti professionali, quesiti volti a conoscere, alla luce delle innovazioni introdotte dal Contratto Integrativo Nazionale del 31 agosto 1999 in materia di fondo delle istituzioni scolastiche, come vada liquidato il compenso per il pagamento delle ore di approfondimento prestate in eccedenza all’orario obbligatorio di insegnamento da parte del personale docente in servizio negli anzidetti istituti professionali.

Al riguardo giova richiamare le disposizioni contrattuali che attualmente disciplinano la materia.

L’art. 70 - comma 2 - del CCNL-scuola del 4 agosto 1995, tuttora in vigore, stabilisce che il compenso di cui trattasi viene calcolato:

per una quota, nella misura del compenso per l’ora eccedente (1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato), a carico del relativo capitolo di spesa;

per una ulteriore quota a carico del fondo d’istituto (art. 72 - comma 2 - lettera c dello stesso CCNL/1995), da calcolare nella misura della differenza tra l’importo dell’ora eccedente e quello dell’ora aggiuntiva di insegnamento prevista dalla tabella D annessa al citato CCNL/1995 (lire 37.000 per i docenti diplomati e lire 41.000 per i docenti laureati).

Con i successivi contratti decentrati nazionali applicativi dell’art. 72 si previde la possibilità di retribuire la quota di cui alla precedente lettera b) anche a carico del fondo provinciale di cui al comma 2 - lettera b) - del CCNL in discorso.

Con il CCNL-scuola del 26 maggio 1999 sono stati eliminati sia il fondo provinciale che il fondo nazionale. Tuttavia i relativi stanziamenti sono stati portati in aumento di quello previsto per il fondo d’istituto, rinominato dal CCNL/1999 fondo dell’istituzione scolastica.

Inoltre, per effetto dell’art. 26 - comma 22 - della legge n. 448/1998, a favore degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e quindi anche degli istituti professionali, nel fondo in questione sono inoltre confluiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i finanziamenti in precedenza previsti per gli IDEI.

Il CIN del 31 agosto 1999 ha ridisegnato la tabella degli importi dei compensi orari per prestazioni aggiuntive retribuibili a carico del fondo di cui sopra, elevando e unificando a lire 50.000 lorde tabellari l’importo orario previsto per le prestazioni di insegnamento aggiuntive.

Dal quadro normativo di cui sopra si ricava, quindi, che le modalità di liquidazione delle ore di cui trattasi restano quelle fissate dall’art. 70 comma 2 del CCNL-scuola del 4 agosto 1995 e che pertanto la differenza retributiva tra l’importo dell’ora eccedente rideterminato in base alle nuove misure stipendiali previste dal CCNL/1999 e quello di lire 50.000 dell’ora aggiuntiva di insegnamento rideterminata dalla tabella D) del CIN continua a gravare sul fondo dell’istituto professionale, fondo che viene tuttavia incrementato degli stanziamenti sopra specificati.

Sulla presente circolare sono state sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e del CIN.


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