Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per lanno scolastico 2003/2004 - Trasmissione schema di decreto interministeriale
Al fine di garantire il puntuale e
ordinato inizio dell'anno scolastico 2003/2004, anche alla luce delle disposizioni
introdotte dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 212 convertito nella
legge 22 novembre 2002 n. 268, dalla legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria
2002) e dalla legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) si rende necessario
che codesti Uffici provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione
delle dotazioni organiche del personale docente relative al citato anno
scolastico; tanto anche nella considerazione che tale adempimento è
preliminare rispetto alla scansione delle operazioni e delle fasi relative
alla mobilità, alle utilizzazioni e alle nomine del personale stesso.
Perché le SS.LL. possano disporre
degli elementi e dei dati occorrenti per dare subito avvio alle complesse
e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si trasmette, con
la presente, la bozza del decreto interministeriale da assumere di concerto
col Ministero dell'Economia e delle Finanze previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura
di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che dovessero
rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei
citati organi.
In conformità delle prescrizioni
normative vigenti, le dotazioni organiche vengono assegnate a livello regionale.
Spetterà, pertanto, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali
dotazioni tra le province di rispettiva competenza, prendendo a riferimento
gli attuali assetti delle istituzioni e delle platee scolastiche e sulla
base dei criteri definiti dal decreto.
Le consistenze delle dotazioni organiche
regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo succitato. Tali
consistenze sono state ridimensionate rispetto a quelle degli organici
di diritto dell'anno scolastico 2002/2003 tenendo innanzitutto in considerazione
l'effettiva situazione degli alunni risultante dall'organico di fatto,
la previsione dell'andamento della popolazione scolastica per l'anno prossimo,
nonché dei flussi di scolarità riferiti agli ultimi anni.
Inoltre, ai fini del ridimensionamento,
sono stati applicati i seguenti criteri:
per la scuola elementare:
si è ridotta la quota di organico funzionale in dotazione, non utilizzata
per le esigenze di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/1998 (formazione
delle classi, costituzione di posti per il sostegno, costituzione di posti
per l'insegnamento della lingua straniera), quota riferita, per ciascuna
regione, all'anno in corso;
per l'istruzione secondaria:
si è soppressa la quota dei posti utilizzati in ciascuna regione
per l'istituzione, a norma del decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105,
dell'organico funzionale; si è ricondotto a 18 ore, ai sensi della
disposizione contenuta nell'art. 35, comma 1 della citata legge n. 289/2002,
la quantità oraria delle cattedre attualmente costituite con un
orario di insegnamento inferiore.
Per quel che concerne la scuola materna,
al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie e di ridurre il fenomeno
delle liste di attesa, è stato confermato, in ciascun ambito regionale,
il numero di posti istituiti per l'anno scolastico 2002/2003, nella fase
di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.
Per i posti di sostegno, l'organico
di diritto è stato rideterminato sulla base del rapporto di un posto
ogni 138 alunni, come previsto dalla legge n. 448/1997, e ricondotto nei
limiti della dotazione organica di cui alla tabella allegata al D.I. n.
168 del 20/11/2001.
Al riguardo, si richiama l'attenzione
su quanto previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 che definisce,
come destinatari delle attività di sostegno ai fini dell'integrazione
scolastica, "gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica
o sensoriale stabilizzata o progressiva". La stessa norma, modificando
le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994 "atto di indirizzo e coordinamento
relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni
portatori di handicap", affida l'individuazione e la certificazione dell'handicap
ad accertamenti collegiali da effettuarsi secondo modalità e criteri
previsti da apposito D.P.C.M. in corso di elaborazione.
In merito a tale ultimo aspetto si
fa riserva di ulteriori comunicazioni.
CRITERI DI ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANICI
Circa i criteri di articolazione degli
organici si precisa che, fermo restando l'impianto generale definito con
D.I. n. 131 del 18/12/2002, il decreto interministeriale introduce alcune
modifiche sia per dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della
legge n. 289/2002, sia per rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi
di contenimento fissati dalla legge n. 448/2001.
Scuola materna ed elementare
Nessuna modifica viene apportata,
per le scuole materna ed elementare, ai criteri fissati con il D.I. n.
131 del 18/12/2002.
L'intervento di riduzione è
stato operato sulla quota di organico funzionale della scuola elementare
non utilizzata per le esigenze di cui al citato comma 1 dell'art. 26 del
D.M. n. 331/1998, (formazione delle classi, costituzione di posti di sostegno,
costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), ed è
stato effettuato con criteri di proporzionalità rispetto alle consistenze
complessive di ciascuna realtà regionale.
Per quanto riguarda l'insegnamento
della lingua straniera nelle prime due classi della scuola elementare,
si fa riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, anche in relazione
ai prevedibili effetti del provvedimento di legge "Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione".
Analoga riserva si ritiene di dover
formulare in ordine ad eventuali revisioni delle quantità organiche
relative alla prima classe dell'istruzione primaria, in dipendenza dell'eventuale
ammissione degli alunni alla frequenza anticipata.
Istruzione secondaria di I e di
II grado
Per l'organico delle scuole di istruzione
secondaria di primo e secondo grado sono introdotte le seguenti innovazioni
e modifiche:
riconduzione nella configurazione ordinamentale della dotazione organica delle scuole che hanno attivato l'organico funzionale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari;
per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal D.M. n. 331/1998, viene modificato il comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. n. 331/1998 nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile, e pertanto non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio.
Educazione degli adulti
Per quanto concerne i Centri territoriali
permanenti, le relative consistenze di organico non possono superare, in
ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto
dell'anno scolastico 2002/2003. Ciò anche in previsione di una revisione
e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente,
l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL. volte
a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all'andamento delle
effettive frequenze, debbano subire riduzioni.
Situazioni di fatto
Per quanto riguarda le situazioni
di fatto, la legge n. 268 del 22/11/2002, come è noto, ha fornito
l'interpretazione autentica dell'art. 3, 1° comma, della legge 20/8/2001
n. 333.
Il citato primo comma va pertanto
applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento
dell'organico alle situazioni di fatto, possono disporre incrementi del
numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri
un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto,
e tale da legittimare gli incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare
i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti
risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri
fissati dal D.M. n. 331/1998.
Poiché la corrispondenza tra
la previsione dell'organico di diritto e la situazione di fatto costituisce
il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse,
nonché per il tempestivo avvio dell'anno scolastico, si richiama
la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le
proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici,
affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza,
avendo cura di tenere in considerazione la serie storica dei flussi di
scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché
di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che concorrono
alla determinazione delle platee scolastiche. Al riguardo si richiama,
poi, l'attenzione sulla necessità di un'attenta gestione del fenomeno
delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un'istituzione scolastica
all'altra, che spesso determina, da una parte, il mantenimento di classi
ingiustificatamente anemiche, dall'altra, la formazione di un numero di
classi superiore a quello previsto nell'organico di diritto.
Sulla materia si richiama, parimenti,
la responsabilità degli Uffici regionali i quali valuteranno puntualmente
le proposte dei dirigenti scolastici, anche nell'ottica complessiva delle
disponibilità delle risorse.
Sempre per effetto della citata legge
n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di
nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi
tardivi di alunni.
La stessa legge Finanziaria n. 289/2002
dispone inoltre che la necessità di istituire posti di sostegno
in deroga debba essere valutata dal competente Direttore regionale che
provvede alle necessarie autorizzazioni.
Verifiche e monitoraggio
Gli Uffici regionali, al fine di poter
disporre in ogni momento di un quadro chiaro e aggiornato delle situazioni,
che consenta di valutare l'impiego razionale e oculato delle risorse, nel
rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante
monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli
organici. I medesimi Uffici cureranno, inoltre, il monitoraggio delle attività
di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento
delle stesse e verificando che gli incrementi delle classi e dei posti
di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.
Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno
costituire un'apposita struttura permanente, corrispondente all'analoga
struttura istituita e funzionante presso questo Ministero, avendo cura
di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 - e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it)
e alla Direzione Generale del Personale (n. fax 0658492997 - e-mail eugenia.volpe@istruzione.it)
il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica
del dirigente o del funzionario di riferimento.
IL CAPO DIPARTIMENTO
- Pasquale Capo -
Disposizioni sulla determinazione degli Organici del Personale Docente per lanno scolastico 2003/2004
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Riceca
di concerto con il
Ministro dellEconomia e delle Finanze
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
Visti l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331, e l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
Visti l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;
Vista la legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Vista la legge 2 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 488, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Vista la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'Università, la Ricerca scientifica e tecnologica e l'Alta Formazione artistica e musicale;
Vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1997 n. 176 e 6 agosto 1999 n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000 n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105 concernente l'istituzione dell'organico funzionale in un campione di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002 riguardante le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della citata legge 28 dicembre 2001 n. 488, "Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale";
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;
Preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente, nelle sedute del .............. e del ..............;
1. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali
per l'anno scolastico 2003/2004 sono quelle riportate nelle allegate tabelle
"A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento.
Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della
popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori
di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle
varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione
tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche
geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche
e di disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate,
altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli
stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola elementare
e la scuola materna, alla configurazione degli organici funzionali, così
come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998,
n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità
di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni
di disagio.
3. Relativamente all'istruzione secondaria, le predette
dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità
orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni
di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
4. I Direttori regionali acquisiscono i dati e gli
elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle
realtà territoriali di propria competenza, anche attraverso la costituzione
di appositi organismi di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono
conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la
partecipazione dei responsabili dei Csa e dei dirigenti scolastici, finalizzati
ad un approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, all'individuazione
e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche, nonché
ad una verifica puntuale degli adempimenti posti in essere dai citati dirigenti.
Art. 2 -
Dotazioni provinciali
1. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali,
informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze
organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione
delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze
ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni
scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile
delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione
dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni
di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo
alle zone montane e alle piccole isole.
2. I Direttori Generali regionali, previa informativa
alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni
organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far
fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche
ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica
e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali
di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite
dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta formulata
dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti
organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal
fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole,
al Direttore Generale regionale le esigenze definite nel Piano dell'offerta
formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte
a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa
e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica
negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia
rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.
4. I Direttori Generali regionali assicurano il
rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate intervenendo direttamente
nelle operazioni di definizione delle consistenze di organico ed effettuando
puntuali controlli in ordine alle proposte formulate dai dirigenti scolastici.
Art. 3 -
Insegnamento della lingua straniera nell'istruzione
primaria
1. L'insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati ulteriori posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.
Art. 4 -
Istruzione secondaria
1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia
e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione
delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo
conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali
sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle
connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.
2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge
27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario
obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante
l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà
d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino
all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e
formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora,
nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni
di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite
tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare
la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di
completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli
fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per
le operazioni di mobilità. Nelle scuole medie di 1° grado le
cattedre sono ricondotte a 18 ore nei limiti in cui sia possibile utilizzare
eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.
3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la
costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale di
istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola.
In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità
va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle
ore. In presenza di più titolari, la titolarità è
assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario;
in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità
viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità
del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede
in assenza di titolari.
4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono
costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni
della medesima istituzione scolastica.
5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere
utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede
alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato
di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità
indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione,
con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio,
fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
7. In relazione alla disposizione dell'articolo
4, comma 7 del decreto interministeriale n. 131 del 18 agosto 2002 che
ha disapplicato, dall'anno scolastico 2002/2003, le norme di cui al decreto
3 aprile 2000 n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale
in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria
di primo e secondo grado, la dotazione organica delle scuole interessate
viene ricondotta nella configurazione ordinamentale indipendentemente dalla
presenza di docenti titolari.
Art. 5 -
Formazione delle classi nelle scuole di istruzione
secondaria di II grado
1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate,
sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti
con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore
a 20.
2. Le prime classi non possono essere articolate
in gruppi di studio di diversi indirizzi ancorché in presenza di
progetti di modificazione "sperimentale" ovvero di innovazione degli ordinamenti
didattici.
3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione
ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe,
il competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di ridistribuzione
degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola,
ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione
ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l'indirizzo di specializzazione
o la sperimentazione richiesti.
4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda
che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata
dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede
all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento
con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare
il gruppo classe.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto,
si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n.
141/1999.
Art. 6 -
Dotazione organica dei Centri territoriali permanenti
1. In attesa di una disciplina aggiornata della materia, la dotazione organica che a livello regionale è assegnata ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può essere superiore a quella dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2002/2003.
Art. 7 -
Sezioni ospedaliere
1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.
Art. 8 -
Dotazione organica di sostegno
1. La dotazione organica dei posti di sostegno per
l'integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata
secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante
del presente provvedimento.
2. I Direttori Generali regionali determinano la
dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico
di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della
tabella E.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori
Generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno,
correlata all'effettiva presenza di alunni portatori di handicap.
4. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti
alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui
al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo
40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26, comma
16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato,
ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine
delle attività didattiche.
Art. 9 -
Organizzazione didattica
1. Nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee a creare le condizioni per l'impiego ottimale delle risorse stesse, avvalendosi degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
Art. 10 -
Istituzioni educative
1. Per effetto di quanto contemplato dall'articolo
4/ter della legge 20 agosto 2001 n. 333, concernente l'unificazione dei
ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza
delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali
e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali
annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con
riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché
al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato
per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle
istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei posti
da assegnare distintamente al personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle
istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle
convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di
cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:
1) in presenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno trenta convittori: cinque posti
b) con almeno trenta convittrici: cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori
e/o convittrici: un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori
e/o semiconvittrici: un posto;
e) con almeno venti convittori o convittrici ed
almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici:
è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).
2) in assenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici:
quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori
e/o semiconvittrici: un posto.
4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito
regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati
anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito
ai punti 1a), 1b) e 2a). Per quel che concerne la fattispecie di cui al
punto 2a), la dotazione organica è costituita esclusivamente da
un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori
e/o semiconvittrici.
5. Per le istituzioni convittuali per non vedenti
o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al punto precedente
le dotazioni organiche sono raddoppiate.
Art. 11 -
Gestione delle situazioni di fatto
1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i dirigenti
scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi
del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria
solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo
del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e,
in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio
1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno
1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 e dal
presente decreto
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del
22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione
degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle
classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti né
istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
4. Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate
immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente Direttore
regionale.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni
carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi
di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1977 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere
attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato
su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività
didattiche.
6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga
al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre
1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo
35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore Generale
regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione
di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Art. 12 -
Verifica e monitoraggio
1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio
in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite
in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la
rispondenza delle dotazioni stesse con gli obiettivi formativi nel rispetto
dei contingenti di posti assegnati. I medesimi Uffici effettuano, inoltre,
il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando
sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli
incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano
contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione
centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni
anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza
della normativa regolante la materia. Un'analoga struttura è costituita
presso ciascuno degli Uffici scolastici regionali.
Art. 13 -
Scuole di lingua slovena
1. Con proprio decreto il Direttore Generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.
Art. 14 -
Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte
dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca |
Il Ministro
dell'economia e delle finanze |
TABELLA A - SCUOLA DELL'INFANZIA
|
||||
|
2002/2003 |
2003/2004 |
organico |
organico |
|
|
|
|
|
Abruzzo |
2.453
|
2.480
|
27
|
1,10%
|
Basilicata |
1.352
|
1.360
|
8
|
0,59%
|
Calabria |
4.572
|
4.586
|
14
|
0,31%
|
Campania |
12.186
|
12.192
|
6
|
0,05%
|
Emilia Romagna |
3.413
|
3.486
|
73
|
2,14%
|
Friuli-Venezia Giulia |
1.406
|
1.410
|
4
|
0,28%
|
Lazio |
6.351
|
6.360
|
9
|
0,14%
|
Liguria |
1.627
|
1.634
|
7
|
0,43%
|
Lombardia |
8.455
|
8.543
|
88
|
1,04%
|
Marche |
2.672
|
2.674
|
2
|
0,07%
|
Molise |
601
|
604
|
3
|
0,50%
|
Piemonte |
5.258
|
5.300
|
42
|
0,80%
|
Puglia |
7.634
|
7.671
|
37
|
0,48%
|
Sardegna |
2.883
|
2.883
|
0
|
0,00%
|
Sicilia |
8.762
|
8.782
|
20
|
0,23%
|
Toscana |
4.777
|
4.826
|
49
|
1,03%
|
Umbria |
1.406
|
1.406
|
0
|
0,00%
|
Veneto |
3.377
|
3.400
|
23
|
0,68%
|
Totale |
79.185
|
79.597
|
412
|
0,52%
|
(A): Totale regionale dei
posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).
(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |
|
||||
|
2002/2003 |
2003/2004 |
organico |
organico |
|
|
|
|
|
Abruzzo |
5.347
|
5.220
|
127
|
2,38%
|
Basilicata |
3.051
|
2.962
|
89
|
2,92%
|
Calabria |
10.805
|
10.401
|
404
|
3,74%
|
Campania |
27.790
|
27.086
|
704
|
2,53%
|
Emilia Romagna |
13.908
|
14.090
|
182
|
1,31%
|
Friuli-Venezia Giulia |
4.555
|
4.579
|
24
|
0,53%
|
Lazio |
20.844
|
20.692
|
152
|
0,73%
|
Liguria |
5.295
|
5.301
|
6
|
0,11%
|
Lombardia |
35.115
|
35.316
|
201
|
0,57%
|
Marche |
5.707
|
5.734
|
27
|
0,47%
|
Molise |
1.427
|
1.426
|
1
|
0,07%
|
Piemonte |
16.524
|
16.576
|
52
|
0,31%
|
Puglia |
17.520
|
17.113
|
407
|
2,32%
|
Sardegna |
7.110
|
6.843
|
267
|
3,76%
|
Sicilia |
23.437
|
22.948
|
489
|
2,09%
|
Toscana |
12.487
|
12.553
|
66
|
0,53%
|
Umbria |
3.271
|
3.276
|
5
|
0,15%
|
Veneto |
17.934
|
18.046
|
112
|
0,62%
|
Totale |
232.127
|
230.162
|
1.965
|
0,85%
|
(A): Totale regionale dei
posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).
(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |
TABELLA C - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|
||||
|
2002/2003 |
2003/2004 |
organico |
organico |
|
|
|
|
|
Abruzzo |
3.613
|
3.578
|
35
|
0,97%
|
Basilicata |
2.274
|
2.226
|
48
|
2,11%
|
Calabria |
8.113
|
7.884
|
229
|
2,82%
|
Campania |
21.618
|
21.433
|
185
|
0,86%
|
Emilia Romagna |
8.253
|
8.387
|
134
|
1,62%
|
Friuli-Venezia Giulia |
2.636
|
2.690
|
54
|
2,05%
|
Lazio |
13.792
|
13.851
|
59
|
0,43%
|
Liguria |
3.239
|
3.300
|
61
|
1,88%
|
Lombardia |
21.567
|
21.682
|
115
|
0,53%
|
Marche |
3.659
|
3.699
|
40
|
1,09%
|
Molise |
1.034
|
1.034
|
0
|
0,00%
|
Piemonte |
9.979
|
10.012
|
33
|
0,33%
|
Puglia |
13.109
|
13.039
|
70
|
0,53%
|
Sardegna |
5.858
|
5.683
|
175
|
2,99%
|
Sicilia |
18.950
|
18.707
|
243
|
1,28%
|
Toscana |
7.752
|
7.790
|
38
|
0,49%
|
Umbria |
2.049
|
2.064
|
15
|
0,73%
|
Veneto |
11.418
|
11.550
|
132
|
1,16%
|
Totale |
158.913
|
158.609
|
304
|
0,19%
|
(A): Totale regionale dei
posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).
(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |
TABELLA D - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
|
||||
|
2002/2003 |
2003/2004 |
organico |
organico |
|
|
|
|
|
Abruzzo |
5.783
|
5.464
|
319
|
5,52%
|
Basilicata |
3.304
|
3.157
|
147
|
4,45%
|
Calabria |
11.322
|
10.835
|
487
|
4,30%
|
Campania |
28.115
|
27.655
|
460
|
1,64%
|
Emilia Romagna |
13.110
|
12.869
|
241
|
1,84%
|
Friuli-Venezia Giulia |
4.347
|
4.171
|
176
|
4,05%
|
Lazio |
22.205
|
21.477
|
728
|
3,28%
|
Liguria |
4.851
|
4.765
|
86
|
1,77%
|
Lombardia |
28.973
|
28.190
|
783
|
2,70%
|
Marche |
6.274
|
5.979
|
295
|
4,70%
|
Molise |
1.592
|
1.592
|
0
|
0,00%
|
Piemonte |
14.311
|
13.876
|
435
|
3,04%
|
Puglia |
19.768
|
19.317
|
451
|
2,28%
|
Sardegna |
8.540
|
8.049
|
491
|
5,75%
|
Sicilia |
23.655
|
23.374
|
281
|
1,19%
|
Toscana |
12.344
|
11.968
|
376
|
3,05%
|
Umbria |
3.415
|
3.306
|
109
|
3,19%
|
Veneto |
16.012
|
15.745
|
267
|
1,67%
|
Totale |
227.921
|
221.789
|
6.132
|
2,69%
|
(A): Totale regionale dei
posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).
(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |
TABELLA E - SOSTEGNO
|
|||||
|
D.I. n. 131/2002 |
di diritto 2003/2004 |
a.s. 2003/2004 |
a.s. 2003/2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Abruzzo |
1.266
|
1.260
|
213
|
1.473
|
6
|
Basilicata |
668
|
668
|
83
|
751
|
0
|
Calabria |
2.248
|
2.202
|
415
|
2.617
|
46
|
Campania |
8.289
|
8.146
|
143
|
8.289
|
143
|
Emilia Romagna |
2.478
|
2.478
|
518
|
2.996
|
0
|
Friuli-Venezia Giulia |
812
|
694
|
211
|
905
|
118
|
Lazio |
4.785
|
4.785
|
432
|
5.217
|
0
|
Liguria |
1.137
|
1.137
|
72
|
1.209
|
0
|
Lombardia |
5.528
|
5.057
|
1.911
|
6.968
|
471
|
Marche |
983
|
983
|
412
|
1.395
|
0
|
Molise |
275
|
275
|
87
|
362
|
0
|
Piemonte |
2.987
|
2.987
|
563
|
3.550
|
0
|
Puglia |
4.665
|
4.665
|
568
|
5.233
|
0
|
Sardegna |
1.662
|
1.662
|
201
|
1.863
|
0
|
Sicilia |
6.538
|
6.340
|
554
|
6.894
|
198
|
Toscana |
2.220
|
2.196
|
654
|
2.850
|
24
|
Umbria |
551
|
548
|
217
|
765
|
3
|
Veneto |
2.646
|
2.597
|
1.020
|
3.617
|
49
|
Totale |
49.738
|
48.680
|
8.274
|
56.954
|
1.058
|
TABELLA DI RIEPILOGO
|
||||
|
2002/2003 |
2003/2004 |
organico |
organico |
|
|
|
|
|
Abruzzo |
17.196
|
16.742
|
454
|
2,64%
|
Basilicata |
9.981
|
9.705
|
276
|
2,77%
|
Calabria |
34.812
|
33.706
|
1.106
|
3,18%
|
Campania |
89.709
|
88.366
|
1.343
|
1,50%
|
Emilia Romagna |
38.684
|
38.832
|
148
|
0,38%
|
Friuli-Venezia Giulia |
12.944
|
12.850
|
94
|
0,73%
|
Lazio |
63.192
|
62.380
|
812
|
1,28%
|
Liguria |
15.012
|
15.000
|
12
|
0,08%
|
Lombardia |
94.110
|
93.731
|
379
|
0,40%
|
Marche |
18.312
|
18.086
|
226
|
1,23%
|
Molise |
4.654
|
4.656
|
2
|
0,04%
|
Piemonte |
46.072
|
45.764
|
308
|
0,67%
|
Puglia |
58.031
|
57.140
|
891
|
1,54%
|
Sardegna |
24.391
|
23.458
|
933
|
3,83%
|
Sicilia |
74.804
|
73.811
|
993
|
1,33%
|
Toscana |
37.360
|
37.137
|
223
|
0,60%
|
Umbria |
10.141
|
10.052
|
89
|
0,88%
|
Veneto |
48.741
|
48.741
|
0
|
0,00%
|
Totale |
698.146
|
690.157
|
7.989
|
1,14%
|
(A): Totale regionale dei
posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del sostegno).
(B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |
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