Circolare
Ministeriale n. 284 del 24 novembre 1999
DIV. I - Prot. n. 7140
OGGETTO :
Cap. 1461- Sussidi
di gestione alle scuole materne non statali- D.L:vo 16 aprile 1994, n.297-
art.339 e seguenti.
Si ritiene opportuno impartire anche
per l'anno 1999/2000 le istruzioni necessarie a regolare le procedure relative
al Cap.1461 in oggetto, concernente "Assegni, premi, sussidi e contributi
per il mantenimento e la diffusione di scuole materne non statali".
Come è noto con D.M. 210 del
10.7.1991 è stata disciplinata la materia dei sussidi alle scuole
materne non statali; nel D.M. in parola si fa esplicito rinvio a successive
istruzioni dirette ai Provveditori agli Studi, volte a fissare, annualmente,
la tempistica degli adempimenti relativi alle varie fasi della procedura
finalizzata all'erogazione dei sussidi.
Con la presente diretta ai Provveditori,
che ne cureranno la massima diffusione, si intende non solo comunicare
tale tempistica, ma anche trasmettere i modelli a stampa che le SS.LL.medesime
utilizzeranno per la compilazione degli elenchi di proposte di sussidio
nonchè fornire precisazioni e chiarimenti utili al fine di evitare
errori e contestazioni che rallenterebbero il sollecito espletamento degli
atti.
Termini entro i quali devono
essere compiuti gli adempimenti previsti dal D.M.210/91 :
-
30/12/1999 - presentazione delle
domande, da parte dei gestori, al Direttore Didattico competente;
-
31/01/2000 - trasmissione delle
domande, da parte dei Direttori Didattici, ai Provveditori agli Studi;
-
15/03/2000 - trasmissione al Ministero,
da parte dei Provveditori agli Studi, dei piani delle proposte e della
prescritta documentazione, se acquisita.
Tali termini dovranno essere osservati
al fine di consentire il più tempestivo svolgimento delle ulteriori
fasi della procedura, finalizzata alla tempestiva erogazione dei contributi.
Infatti, la trasmissione tardiva degli atti da parte dei Provveditori agli
Studi competenti comporterebbe ritardi su tutta l'operazione complessiva,
ponendo in difficoltà gli operatori del settore e i beneficiari
del provvedimento.
I Provveditori entro la suddetta data
del 15.03.2000 devono trasmettere allo Scrivente - Servizio per
la Scuola Materna - Via Carcani, 61 - i seguenti atti :
-
due elenchi, ciascuno in triplice copia,
delle proposte;
-
le domande e le relative schede, raccolte
nell'ordine alfabetico, dei due elenchi ;
-
due copie della relazione del Provveditore
agli Studi al Consiglio Scolastico Provinciale;
-
il testo, in triplice copia, del parere
del predetto Organo Provinciale o, qualora il suddetto Organo non si sia
ancora pronunciato, l'indicazione della data nella quale la richiesta
di parere è pervenuta al Consiglio Scolastico Provinciale.
I Provveditori entro la data del 15.03.2000
devono, altresì, trasmettere:
-
le proposte di sussidio per le scuole
materne gestite dai seguenti Enti :
-
Ente Pugliese per la Cultura Popolare
e l'Educazione Professionale (E.P.C.P.E.P.) - Via P. Ravanas, 235 -
BARI;
-
Associazione Educatrice Italiana (A.E.I.)
- Via Trinità dei Pellegrini, 16 - ROMA;
-
Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d'Italia (O.N.M.I.) - Via dei Pianellari, 7 - ROMA ;
-
le domande e le relative schede, conformi
all'allegato C, compilate dagli Enti suddetti;
-
due copie della relazione del Provveditore
agli Studi al Consiglio Scolastico Provinciale relativa alle domande degli
Enti suddetti dalle quali risulti la data di spedizione della relazione
al suddetto Organo consultivo;
-
stralcio, in triplice copia, in adesione
ad espressa richiesta degli Organi di controllo del parere espresso dal
Consiglio Scolastico Provinciale sulle richieste relative a tali Enti o,
qualora il suddetto Organo non si sia ancora pronunciato, l'indicazione
della data nella quale la richiesta di parere è pervenuta al
Consiglio Scolastico Provinciale.
Si ritiene utile precisare quanto segue
ai fini della compilazione dei modelli a stampa trasmessi in allegato alla
presente e finalizzati alla compilazione degli elenchi di cui al n. 4 dell'art.6
del D.M. citato :
-
le scuole devono essere esattamente
comprese in uno dei due elenchi, a seconda della duplice distinzione degli
Enti gestori (ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI - COMUNI ). In ciascun elenco
dovranno essere evidenziati i totali generali delle scuole, sezioni, alunni
iscritti e accolti gratuitamente;
-
i dati relativi a ciascuna scuola devono
essere corrispondenti a quelli riportati nel modello "allegato A" compilato
dal gestore o a quelli eventualmente indicati, a seguito di accertamento,
dai Direttori Didattici;
-
nell'apposita colonna deve essere precisata
la misura, al lordo della tassa di bollo, del sussidio ordinario assegnato
a ciascuna scuola per l'esercizio finanziario 1999. Per le scuole che nel
1999 non hanno avuto sussidio di gestione deve essere indicato il motivo
della mancata assegnazione;
-
negli elenchi non devono essere comprese
le scuole che non ammettono gratuitamente alla frequenza e alla refezione,
o alla sola frequenza o alla sola refezione almeno una parte dei bambini.
In proposito è da rilevare che anche il per il 1999 sono state comprese
negli elenchi e proposte per il sussidio scuole che non hanno assistito
gratuitamente alcun bambino;
-
devono essere escluse dalle proposte
e, quindi, dagli elenchi le istituzioni che, non conformandosi alle prescrizioni
della legge, non siano classificabili come scuole materne e che non siano
state autorizzate a funzionare come tali dalla competente Autorità
scolastica. E' superfluo ricordare, a tale riguardo, che l'autorizzazione
deve essere richiesta da chiunque, Ente pubblico o privato, intenda gestire
scuole materne e che l'autorizzazione va revocata in qualunque momento
si accerti la sopravvenuta mancanza delle condizioni prescritte dalle norme
vigenti per la concessione dell'autorizzazione.
Allo scopo di evitare che le somme accreditate
siano trasferite in conto resti dell'esercizio successivo, con il ben noto
aggravio di lavoro per gli Uffici provinciali e centrali e al fine di non
ritardare la riscossione di una sovvenzione sulla quale fanno affidamento
le previsioni di spesa degli Enti e dei gestori, si raccomanda vivamente
che sia dato il più sollecito corso alle operazioni di erogazione
dei sussidi. Tra l'altro, si segnala l'opportunità che gli adempimenti
preliminari all'emissione degli ordini di pagamento siano compiuti non
appena ricevuti gli elenchi conformi all'allegato B) e senza attendere
l'avviso di esigibilità delle somme accreditate dal Ministero.
Inoltre, nei casi di più scuole
gestite dallo stesso Ente o Associazione (D.M.210/91-art.3, punto 4) può
essere emesso a favore dei gestori un unico ordine di pagamento per l'ammontare
complessivo dei sussidi assegnati alle scuole da ciascuno di essi dipendenti.
Si prega di diramare con la massima
sollecitudine le istruzioni necessarie per il puntuale assolvimento degli
adempimenti richiamati e previsti dalla presente circolare, avendo cura,
in particolare, che i gestori delle scuole materne non statali siano
informati al più presto del termine entro cui possono presentare
la domanda di sussidio.
Al riguardo, si ribadisce che, ai
sensi dell'art. 16 della legge n. 241/90, qualora dalla data del ricevimento
da parte del Consiglio Scolastico Provinciale della richiesta di parere
inoltrata dai Provveditori, decorrano 90 giorni senza che l'Organo consultivo
suddetto renda il parere o rappresenti eventuali esigenze istruttorie,
questa Amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere stesso.
Al fine di consentire, comunque,
un tempestivo esame degli atti da parte dello Scrivente, si ravvisa la
necessità che i Provveditori inviino, comunque, contestualmente
all'inoltro della richiesta di parere all'Organo consultivo, tutti gli
atti utili a questo Servizio, precisando esattamente la data di ricezione
da parte dell'Organo consultivo suddetto della richiesta di parere formulata
dai Provveditori; successivamente i Provveditori trasmetteranno il parere
espresso da tale Organo o comunicazione dell'avvenuto infruttuoso decorso
dei novanta giorni.
Anche nel corso dell'istruttoria relativa
alle istanze di sussidio per l'anno in corso, si sono rilevate imprecisioni
e incertezze circa la data in cui la richiesta di parere è stata
acquisita dal Consiglio Scolastico Provinciale; pertanto, si ritiene opportuno
ribadire ulteriormente che i novanta giorni di cui all'art. 16 della legge
241/90 decorrono dalla data in cui il Consiglio Scolastico Provinciale
riceve la richiesta di parere.
E', quindi, necessario, che i Provveditori
nell'inviare la suddetta richiesta di parere adottino procedure di trasmissione
degli atti, che consentano con certezza il computo dei novanta giorni.
Infine, si invitano i Provveditori
ad inviare allo scrivente, oltre al supporto cartaceo, anche il relativo
SUPPORTO MAGNETICO ; per quest'ultimo si fa riserva di successive istruzioni.
Si prega di assicurare ricevuta.
IL CAPO DEL SERVIZIO
Rosa Angela Giombolini
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