Insegnamento dell'Educazione fisica per classi miste anzichè per squadre distinte per sesso anno scolastico 1999/2000
"Com'è noto alle SS.LL., l'art.
1, Cpv 76 della legge 23/12/1996, n. 662, nelle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria superiore, consente agli organi competenti di
ciascun istituto, sulla base dell'autonoma valutazione delle esigenze organizzative,
di deliberare che l'insegnamento dell'Educazione fisica sia impartito per
classi intere anziché per squadre maschili e femminili.
Sono intervenute a questo Ispettorato
numerose sollecitazioni, da parte dei docenti di Educazione fisica, anche
negli incontri regionali, ad approfondire i presupposti organizzativi e
pedagogici della scelta che investe l'Educazione fisica e gli studenti
in un momento particolare della crescita.
E' stato denunciato come in alcuni
casi le decisioni siano state prese senza adeguata motivazione, non per
favorire i ragazzi, ma per opportunità di orario e organizzazione
interna della scuola.
L'Ispettorato raccomanda che, in primo
luogo, la delibera prevista dalla legge debba essere adeguatamente motivata,
in secondo luogo che la motivazione si fondi esclusivamente sull'interesse
dei ragazzi; in terzo luogo la delibera comunque debba essere corredata
da una opportuna valutazione tecnica degli insegnanti di Educazione fisica,
che sono i più idonei a formulare indicazioni organizzative e didattiche
coerenti con le esigenze pratiche dei giovani.
F.to Il Capo dell'Ispettorato Luigi
Calcerano".
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