OGGETTO: Iscrizioni nelle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2004/2005 – Domande di ammissione agli esami per l’anno scolastico 2003/2004.
Si è avuto più volte modo di evidenziare che le iscrizioni alle sezionidella scuola dell’infanzia ed alle classi delle scuole dei diversi ordini e gradi costituiscono un adempimento di fondamentale importanza sia sotto l’aspetto amministrativo, organizzativo e gestionale, sia e soprattutto per il diretto coinvolgimento degli alunni e delle famiglie chiamati ad operare scelte significative non solo ai fini dell’accesso ai percorsi formativi e nell’ambito deglistessi, ma anche in funzione di ulteriori scelte e dell’inserimento nel mondo del lavoro.In effetti tale adempimento assume carattere preliminare rispetto a tutta una serie di operazioni, di fasi e di procedure finalizzate a definire le platee scolastiche, a dare assetto e stabilità al sistema educativo e formativo e a garantire il regolare inizio dell’anno scolastico. Né può sfuggire che il ripetuto adempimento, che impegna in via principale le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue espressioni centrali e locali, chiama in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati. Si pensi agli Enti locali cui spettano una molteplicità di interventi, quali la messa a disposizione di locali, dotazioni, strumenti didattici, l’erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, ecc..
A titolo di esempio valga, poi, il riferimento agli accresciuti compiti dei Comuni, connessi all’attivazione degli anticipi nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003. Nel quadro delle iniziative relative alle iscrizioni e all’accesso a taluni percorsi formativi, meritano, altresì, menzione le recenti attribuzioni delle Regioni, individuate e definite con l’Accordo del 19 giugno 2003 e con i Protocolli di intesa aventi ad oggetto ”La realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale”; attribuzioni sulle quali si tornerà più diffusamente nel paragrafo dal titolo “Scuola secondaria di secondo grado, Corsi di formazione professionale”. Nell’attuale periodo di transizione del sistema scolastico e formativo, caratterizzato da scenari in rapida trasformazione, nel quale coesistono assetti e profili consolidati, con processi di riforma in via di elaborazione o di definizione, si rende più che mai necessario svolgere un’accorta, puntuale emirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, sono interessati e concorrono all’annuale, delicata incombenza delle iscrizioni. Incombenza che, per l’anno scolastico 2004/2005, con specifico riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, assume ulteriori valenze, in relazione alla circostanza che il Decreto legislativo, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, sta completando il suo iter presso gli organi competenti e, prevedibilmente, entrerà in vigore nel primo scorcio dell’anno 2004 e produrrà i suoi effetti a partire dall’anno scolastico 2004/2005. Stando alle previsioni del citato decreto legislativo, i nuovi modelli e assetti educativi e didattici riguarderanno, per l’anno scolastico 2004/2005, la scuola dell’infanzia, l’intero corso della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di I grado.In ordine agli aspetti innovativi che potranno scaturire dall’applicazione del decreto suddetto e delle connesse norme attuative, si fa riserva di fornire specifiche istruzioni ed indicazioni non appena il quadro normativo di riferimento avrà trovato completa definizione. Ferma restando l’esigenza sopra richiamata di rendere edotte le componenti scolastiche e le famiglie interessate in tempo utile circa il nuovo assetto ordinamentale, strutturale e organizzativo riguardante le fasce discolarità suddette, si ritiene che esistano, sin da ora, tutte le condizioni e gli elementi atti ad assicurare che l’adempimento delle iscrizioni si realizzi in un quadro esaustivo di consapevolezza e sulla base di criteri certi e trasparenti, sì da consentire scelte meditate e valide. Ciò in quanto, come è stato più volte precisato, per l’anno scolastico 2004/2005 le quantità orarie proprie degli istituti del tempo pieno e del tempo prolungato nonché del servizio di mensa rimangono pienamente confermate e trovano puntuale previsione anche nel nuovo assetto ordinamentale. Si richiamano al riguardo, tra l’altro, le note di commento di questo Ministero al testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 settembre 2003, nonché gli emendamenti e le integrazioni al ripetuto testo assunte dalla Conferenza Unificata con il parere del 10 dicembre2003. Premesso quanto sopra e nel precisare che la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione è fissata in via ordinaria al 31gennaio 2004, si impartiscono, per ciascun segmento di istruzione, le disposizioni e le indicazioni che seguono.
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53 ha
previsto per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento la facoltà
di iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia. Si tratta di una
significativa innovazione rispetto alla previgente normativa che fissava
al 31 dicembre il compimento dell’età di ammissione alla frequenza.
Peraltro l’esercizio di tale facoltà da parte dei genitori è
stato assoggettato, per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006,
a criteri di gradualità e a soluzioni di carattere sperimentale.
L’articolo 7, comma 4, della legge succitata pone tale gradualità
in relazione “alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie
dei Comuni secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto
dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. ”Per
l’anno scolastico in corso non è stato possibile dare concreta attuazione
alla citata disposizione concernente l’iscrizione anticipata, sia per i
limitati margini temporali a disposizione, sia perché non ricorrevano
tutte le condizioni atte a far fronte alle accresciute esigenze di personale,
di strutture, di dotazioni e di servizi. L’anno scolastico 2004/2005 è
quello intermedio dell’arco temporale di gradualità previsto dalla
legge, sicché, per dare effettiva gradualità all’istituto
dell’anticipo, evitando impatti concentrati al termine della fase transitoria,
si ritiene opportuno, pur all’insegna della doverosa cautela, consentire,
col concorso delle circostanze che di seguito vengono esplicitate, la presentazione
di istanze diammissione anticipata alla scuola dell’infanzia. D’altra parte,
l’avvio degli anticipi nella scuola dell’infanzia trova le sue motivazioni
logiche e di praticabilità sia nelle esperienze maturate in via
sperimentale nell’anno scolastico 2002/2003, sia nella possibilità
offerta nel corrente anno scolastico alle famiglie di anticipare l’accesso
dei propri figli alla scuola primaria. Ai fini della concreta attivazione
della frequenza anticipata sono stati previsti e avviati con l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani incontri e consultazioni (che troveranno prosieguo
e implementazione nell’ambito di stabili sedi di confronto) nell’ottica
di una valutazione approfondita e congiunta di tutti gli aspetti della
specifica materia, ivi compresi quelli relativi all’adozione degli interventi
e delle soluzioni utili già dal prossimo anno scolastico. Pertanto,
dopo una attenta e ponderata analisi delle varie e diversificate situazioni
esistenti nei vari contesti territoriali, questo Ministero, d’intesa con
l’A.N.C.I., è pervenuto alla determinazione di consentire, dopo
la data di scadenza del 31 gennaio 2004 (riferita all’iscrizione delle
bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il
31 dicembre 2004) l’iscrizione, fin dal prossimo anno scolastico, anche
a coloro che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio2005,
subordinatamente all’esistenza delle seguenti condizioni:
SCUOLA PRIMARIA
L’articolo 2 comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n.53 ha
profondamente innovato il regime delle iscrizioni al primo anno della scuola
primaria stabilendo che, alla stessa debbano iscriversi le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto di ciascun
anno. Nel contempo è stata riconosciuta alle famiglie la facoltà
di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico diriferimento.
Tale anticipazione rimane assoggettata, fino all’anno scolastico2005/2006,
ad un regime di gradualità. Infatti, per l’anno scolastico in corso,
hanno potuto esercitare la facoltà di iscrizione anticipata le famiglie
delle bambine e dei bambini che hanno compiuto i sei anni di età
entro il 28 febbraio, considerato che la progressiva estensione fino alla
data del 30 aprile, prevista a regime, è modulata in rapporto alla
disponibilità delle risorse finanziarie (articolo 7, comma 5). Anche
per il prossimo anno scolastico si ritiene di dover confermare la data
del 28 febbraio quale termine ultimo per il compimento dell’età
di ammissione anticipata, in quanto la normativa relativa al primo ciclo,
in via di approvazione, reca con sé tutta una serie di altre innovazioni
che rendono consigliabile, allo stato, il consolidamento della data succitata.
Pertanto, per l’anno scolastico 2004/2005 dovranno essere iscritti al primo
anno della scuola primaria tutte le bambine e i bambini nati entro il 28
febbraio 1999, le cui famiglie intendano avvalersi della facoltà
di anticiparne la scolarizzazione. E’ evidente, infatti, che l’esercizio
della cennata facoltà da parte dei genitori produce un obbligo di
accoglimento delle istanze da parte delle autorità scolastiche.
Si richiama l’attenzione sui nuovi assetti strutturali previsti dalla riforma,
imperniati su una quota oraria annuale, obbligatoria, delle lezioni di
891 ore e su ulteriori 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite
per gli alunni, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con
il profilo educativo, da organizzare nell’ambito dell’offerta formativa,
tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie. A tale impianto
(nella cui quota obbligatoria vanno collocate le già avviate attività
di alfabetizzazione informatica e di studio della lingua inglese) va aggiunto
il tempo eventualmente riservato alla mensa (nel limite massimo di 330
ore annue) costituente a tutti gli effetti organico di istituto; tempo
durante il quale è assicurata l’assistenza del personale docente.
Come già precisato con riguardo alla scuola dell’infanzia, l’opzione
delle famiglie, tra orario obbligatorio e orario comprensivo di quello
aggiuntivo di tipo facoltativo e opzionale nonché del tempo eventualmente
dedicato alla mensa, va formulata all’atto dell’iscrizione, concorrendo
la stessa alla determinazione del fabbisogno di risorse umane necessarie
per la elaborazione delle consistenze di organico. In effetti la struttura
oraria articolata sugli orari aggiuntivi trova piena corrispondenza con
le quantità orarie proprie all’attuale istituto del tempo pieno
ed è, pertanto, compatibile con i modelli di erogazione del servizio
scolastico ormai consolidati nei vari contesti territoriali in un quadro
di continuità. Si fa riserva di ulteriori, più dettagliate
istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l’area
delle attività e degli insegnamenti rientranti nella quota delle
99 ore annue non appena risulterà definito il quadro normativo recante
la disciplina della scuola dell’infanzia e del primo ciclo; ciò
fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti didattico-organizzativi
attualmente vigenti.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il decreto legislativo in corso di approvazione prevede che dal 1°settembre
2004 la riforma venga introdotta anche nella prima classe dell’istruzione
secondaria di I grado. L’innovazione si fonda su un impianto obbligatorio
annuale di 891 ore, cui si aggiungono 198 ore di attività opzionali,
facoltative e gratuite, nonché il tempo eventualmente dedicato alla
mensa corrispondente ad un massimo di 231 ore annue. Le discipline della
quota nazionale, che comprendono anche lo studio obbligatorio di una seconda
lingua comunitaria, sono quelle riportate nelle “Indicazioni nazionali
per i piani di studio personalizzati nell’istruzione secondaria diI grado”,
che, secondo il citato decreto legislativo, sostituiscono, in via transitoria,
i Regolamenti previsti dall’art. 7 della legge 28 marzo 2003, n.53 e vengono
impartite, ciascuna, per il monte ore annuo flessibile previsto dalle “Indicazioni”stesse.
Ciò lascia prevedere che l’assetto ordinamentale della scuola secondaria
di I grado attraverserà una fase transitoria nella quale, prima
della messa a regime dell’innovazione per tutti e tre gli anni di corso,
andranno a coesistere, in parallelo, modelli diversi di percorsi formativi.
In tale contesto e al fine di rendere compatibili il “vecchio” ed il “nuovo”
saranno individuate soluzioni transitorie che consentiranno di gestire
il sistema in maniera fisiologica, senza traumi o mutamenti radicali. Le
famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di 1°grado,
pertanto, potranno all’atto dell’iscrizione, esprimere le loro scelte tra
l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo
aggiuntivo di ulteriori198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente
dedicato alla mensa. Si fa riserva di ulteriori, più dettagliate
istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l’area
delle attività e degli insegnamenti rientranti nella quota delle
ulteriori 198 ore annue non appena risulterà definito il quadro
normativo recante la disciplina della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo, fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti
didattico-organizzativi attualmente vigenti. Specifica menzione merita
l’insegnamento dello strumento musicale non rientrante, secondo la previsione
del più volte richiamato decreto legislativo, tra le discipline
della quota oraria obbligatoria e, pertanto, da collocare, ove siano presenti
richieste delle famiglie in tal senso, nelle attività opzionali
e facoltative. Trattasi di una situazione che per un verso presenta il
vantaggio di una possibile maggiore diffusione territoriale della cennata
esperienza al di fuori dei vincoli e delle rigidità che attualmente
accompagnano l’esperienza stessa, per altro verso va gestita con particolare
attenzione in sede di elaborazione dell’organico, specialmente per quanto
concerne la conservazione delle attuali consistenze. Ciò premesso,
si conferma che nell’ambito degli istituti comprensivi di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di
iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da parte
delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto
la quinta classe della scuola primaria. L’obbligo di presentare formale
domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendano far
frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo
nel quale hanno conseguito la licenza elementare. In tutti gli altri casi
di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe
della scuola secondaria di I grado dovranno essere indirizzate al dirigente
scolastico della scuola prescelta e presentate per il tramite di quello
della scuola primaria di provenienza che provvederà a trasmetterle,
entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 31 gennaio
2004, alla istituzione scolastica interessata.
MODULISTICA DA FORNIRE ALLE FAMIGLIE
La modulistica da fornire alle famiglie per gli adempimenti connessi
alle iscrizioni è quella allegata alla circolare di pari oggetto
diramata negli anni decorsi. Peraltro, tenuto conto della riserva di ulteriori,
più dettagliate istruzioni e indicazioni da impartire non appena
entrerà in vigore il decreto legislativo più volte menzionato,
al momento dell’iscrizione dovrà essere compilata soltanto la parte
di modulistica riferita alle scelte da esprimere con immediatezza.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’istruzione secondaria di II grado non è, allo stato, immediatamente
interessata da provvedimenti attuativi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Conseguentemente gli alunni frequentanti la terza media negli istituti
statali, paritari e legalmente riconosciuti, per la prosecuzione del proprio
percorso di studi nel sistema dell’istruzione, presenteranno le domande
di iscrizione alla prima classe, indirizzate al Dirigente scolastico dell’istituto
secondario di II grado prescelto, al Dirigente scolastico della scuola
secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi
alla scadenza del 31 gennaio 2004, provvederà a trasmetterle alle
scuole di destinazione. I Dirigenti scolastici di queste ultime scuole
terranno in particolare evidenza le domande di iscrizione, come sopra pervenute,
al fine di verificare il reale assolvimento del diritto-dovere da parte
degli interessati e di attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione
che dovessero essere necessari. Si conferma che la domanda di iscrizione
deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore,
anche via Internet, secondo le medesime procedure già sperimentate
nell’anno decorso. Premesso e precisato quanto sopra e per le sue evidenti
connessioni con l’adempimento delle iscrizioni, si reputa necessario richiamare
alcuni aspetti e profili innovativi scaturenti dalla stessa legge n. 53/2003
per effetto dell’abrogazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9. Com’è
noto tale abrogazione è stata disposta nell’ottica di un progressivo
ampliamento del diritto–dovere all’istruzione e alla formazione per almeno
dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica professionale; in
sostanza l’esercizio di tale diritto-dovere ridefinisce ed amplia l’obbligo
scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione, nonché l’obbligo
formativo introdotto dall’art. 68 della legge n. 144/99. In attesa della
emanazione del relativo decreto legislativo e della strutturazione del
nuovo assetto ordinamentale articolato sui due percorsi, quello dell’istruzione
e quello dell’istruzione e formazione professionale, gli studenti che conseguono
la licenza media sono tenuti comunque a proseguire il proprio percorso
formativo in un quadro di opzioni ampliato ed arricchito rispetto alle
previsioni della citata legge n. 9/99. Al riguardo si richiama l’attenzione
sul disposto dell’articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2003, n.
350 secondo cui “gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole
secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento
delle tasse scolastiche “; disposto che indirettamente conferma le
indicazioni sopra menzionate. In tale prospettiva in data 19 giugno 2003
è stato stilato un Accordo quadro tra questo Ministero, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane,
al quale hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati tra
gli stessi soggetti al fine di poter consentire agli alunni di terza media,
una volta conseguito il diploma, oltre la prosecuzione degli studi nella
scuola secondaria superiore anche l’accesso a corsi dell’istruzione e della
formazione professionale. E’opportuno ricordare che le intese sottoscritte
con le Regioni prevedono percorsi formativi della durata triennale, differenziati
nei diversi contesti territoriali, sicché le famiglie, per esercitare
consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro
delle offerte emergenti dalle intese sottoscritte a livello regionale.
I titoli e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al termine del triennio
saranno utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto
rispondenti agli standard minimi formativi in corso di definizione. Si
ricorda infine che, per coloro che abbiano compiuto i quindici anni di
età, resta ferma comunque la possibilità di proseguire i
percorsi formativi in apprendistato sino al compimento del diciottesimo
anno di età o almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Il quadro delle opportunità sopra richiamate evidenzia la necessità
di effettuare una attenta ricognizione delle scelte espresse dagli studenti
al termine del percorso di studi della scuola secondaria di I grado; ricognizione
da porre in essere a cura dei Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione
secondaria di I grado dai quali provengono gli studenti stessi, anche al
fine di individuare eventuali defezioni e di promuovere tutte le iniziative
idonee ad assicurare il prosieguo nell’istruzione o nella formazione professionale,
o nel sistema integrato tra istruzione e formazione professionale, sino
al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica
professionale. Pertanto, entro 15 giorni dal termine fissato per le iscrizioni,
le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di I grado rileveranno
le scelte effettuate da tutti gli studenti per il successivo anno scolastico,
nonché i nominativi di coloro che non avranno effettuato alcuna
scelta. Tale incombenza dovrà essere assolta anche da coloro che
hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza
media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti
di età previsti per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione. La rilevazione sarà effettuata mediante procedure
automatizzate con l’uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative
messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici
del M.I.U.R., secondo le procedure e le modalità già adottate
negli ultimi due anni. Al riguardo saranno impartite specifiche istruzioni.
Gli Uffici Scolastici regionali prenderanno opportuni accordi con le Regioni
per procedere all’implementazione e all’adeguamento delle anagrafi dei
giovani destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo
anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle
iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali ed i Dirigenti
scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso
le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un’accorta
e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti
delle famiglie, degli alunni e di quanti,a vario titolo, sono coinvolti
e interessati alla delicata incombenza.
ISTRUZIONE PATERNA
I genitori o gli esercenti la patria potestà che intendano provvedere
privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato, secondo quanto
previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare
al Dirigente scolastico della scuola interessata apposita dichiarazione
da rinnovare anno per anno. Tale dichiarazione si intende riferita anche
al caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e
paritarie.
CORSI PER ADULTI
Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti
finalizzati all’alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria
di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di
istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto
l’attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro
degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2004.
Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione
ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera
e non curricolare delle istituzioni scolastiche. La fissazione del succitato
termine ordinario mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei termini
previsti, delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico.
Tuttavia in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite
a singoli interessati è possibile, attraverso l’adozione di formale
provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2004
e, comunque, non oltre quella del 31 agosto 2004. In ogni caso le iscrizioni
tardive non potranno comportare incrementi delle dotazioni organiche. I
Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali sono invitati ad adottare
ogni utile iniziativa al fine di fornire la massima pubblicità ai
termini come sopra indicati.
ISCRIZIONE AGLI ESAMI PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2003-2004
Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria di II grado, con Circolare ministeriale
n. 80 del 29 ottobre 2003, è già stato fissato il termine
per la presentazione della relativa domanda, che è scaduto il 30
novembre 2003; termine che, coincidendo con un giorno festivo, è
stato, di diritto, prorogato al giorno seguente.In relazione a quanto previsto
dal Regolamento di attuazione della legge n. 425 del 10 dicembre 1997,
approvato con D.P.R. n.323 del 23 luglio 1998, icandidati esterni, dopo
la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati
a una delle classi terminali, davanti al cui Consiglio di classe sosterranno,
nei casi previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati
siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per
conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.
Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai Direttori degli
Uffici Scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi,sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2004; limitatamente a
coloro che cessano la frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio
e prima del 15 marzo, il predetto termine è differito al 20 marzo.Gli
alunni interni dell’ultima classe, che non cessano la frequenza prima del
15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l’esame conclusivo,
fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da soddisfare
prima del termine delle lezioni.
Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:
- entro il 31 gennaio2004, gli alunni delle penultime classi che intendano
sostenere l’esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito
o obblighi di leva;
- entro il 26 gennaio 2004, i candidati esterni agli esami di qualsiasi
tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria
di II grado;
- entro il 20 marzo 2004, gli alunni interni che, cessando la frequenza
delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami in qualità
di candidati esterni.
Le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di II grado statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande, per sostenere esami di idoneità all’ultimo e penultimo anno, da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria di II grado, che si svolgono in istituti privati con presa d’atto.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
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