Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2006 - 2007
Com'è noto, l'art.21-9° comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro
ha comunicato in data 30-12-2005 che il tasso d'inflazione programmato
per il 2006 è pari all'1,7%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche,
pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2006-2007, come dal seguente
prospetto in euro:
Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2005-2006 riferito all'anno d'imposta 2004 | Rivalutazione in ragione del 1,7 %, con arrotondamento all'unità di euro superiore | Limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2006-2007 riferito all'anno d'imposta 2005 |
1 | euro 4.547,00 | 78,00 | 4.625,00 |
2 | euro 7.544,00 | 129,00 | 7.673,00 |
3 | euro 9.699,00 | 165,00 | 9.864,00 |
4 | euro 11.584,00 | 197,00 | 11.781,00 |
5 | euro 13.468,00 | 229,00 | 13.697,00 |
6 | euro 15.264,00 | 260,00 | 15.524,00 |
7 e oltre | euro 17.058,00 | 290,00 | 17.348,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).
Ai sensi del combinato disposto dell'art.6, comma 1, del Decreto Legislativo 15-4-2005, n.76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17-10-2005,n.226, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni,Città e Autonomie Locali del 19-6-2003.
Conseguentemente gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
Il Vice Direttore
Sergio Scala
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