Quesiti concernenti l'applicazione della C.M. n. 211 del 24 luglio 1986
Si ritiene opportuno fornire riscontro
con la presente circolare a taluni quesiti che assumono rilevanza più
generale con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 25 marzo
1985, n. 121 e nel D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, ferme restando le indicazioni
caso per caso già fornite nelle vie brevi per le situazioni di carattere
particolare dalle SS.LL. rappresentate.
Tra i problemi che le SS.LL. hanno
qui evidenziato si ritengono meritevoli di prioritaria considerazione quelli
le cui soluzioni consentano di assicurare il rispetto delle scelte operate
dalle famiglie e dagli studenti e nel contempo siano idonee a garantire
il diritto di tutti gli allievi a fruire, con riferimento ai singoli ordini
e gradi di istruzione frequentati, di un uguale tempo scuola.
Allo scopo di realizzare tale effettiva
parità di posizioni si sottolinea la necessità che i collegi
dei docenti, tenuto conto delle proprie competenze in ordine alla programmazione
delle attività previste per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento
della religione cattolica o delle attività educative di religione
cattolica (per la scuola materna), acquisiscano - secondo le modalità
già previste dalle precedenti circolari n. 128 - 129 - 130 e 131
del 3 maggio 1986 e dalla circolare n. 211 del 24 luglio 1986 - concrete
proposte, nell'ambito dell'azione programmatoria in parola, anche da parte
di coloro che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi nel menzionato
insegnamento o delle predette attività educative di religione cattolica.
Al riguardo, è appena il caso
di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni
che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale
funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza
dei collegi dei docenti dall'art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi
con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico
dei collegi dei docenti medesimi.
Di conseguenza, qualora tale puntuale
adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà
cura dei capi d'istituto intervenire perché subito l'organo collegiale
predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività
in parola.
Relativamente alla scuola elementare
e media, le attività formative da offrire agli alunni che comunque
non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
rientrano, come esplicitato in precedenti circolari, tra quelle integrative
da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge
4 agosto 1977 n. 517; a detto fine, qualora i contenuti delle attività
medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potrà procedersi
all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in
senso verticale. La frequenza delle attività integrative - in quanto
nella fattispecie rivolta ad assicurare la fruizione di un eguale tempo
scuola agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica - viene ad assumere per gli alunni stessi carattere
di obbligatorietà.
Per quanto concerne gli istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica, le particolari indicazioni
fornite in proposito con la circolare n. 131 del 3 maggio 1986, costituiscono,
di norma, l'ambito entro il quale gli studenti possono formulare le loro
proposte, al fine di consentire al collegio dei docenti di tradurle in
obiettivi programmati.
Premesso che lo svolgimento delle
attività integrative e culturali rientra, nei limiti dell'orario
d'obbligo, fra i compiti istituzionali del personale docente in servizio,
si richiama ancora una volta l'attenzione sull'assoluta necessità
che per l'effettuazione di dette attività venga anzitutto impiegato
personale docente di ruolo (docenti delle dotazioni organiche aggiuntive,
docenti in soprannumero totale o parziale, docenti che debbano completare
l'orario di servizio stabilito dall'art. 88 del citato D.P.R. n. 417/74,
senza che peraltro siano disattese, relativamente agli istituti di istruzione
secondaria, le esigenze derivanti dall'applicazione dell'art. 17 della
legge 20 maggio 1982, n. 270. Resta fermo quanto in precedenti occasioni
disposto sui docenti impegnati in attività già programmate
e definite (ad esempio, per la scuola media, tempo prolungato e corsi di
recupero).
Nell'ipotesi in cui non si determinino
le condizioni sopra indicate, ai fini dello svolgimento delle attività
integrative e culturali previste a favore degli studenti che comunque non
abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica,
si farà ricorso a docenti disponibili all'effettuazione delle ore
eccedenti, che ovviamente saranno retribuite ai sensi dell'art. 88 del
D.P.R. 31/5/74, n. 417.
Solo nel caso di oggettiva impossibilità
di adottare una delle soluzioni sopra prospettate e nei limiti temporali
in cui tale oggettiva impossibilità perduri, risulterà, in
via assolutamente residuale, necessitata l'utilizzazione di personale supplente.
In tale circostanza i capi di istituto conferiranno le supplenze agli aspiranti
inclusi nelle graduatorie relative a classi di concorso per attività
coerenti con le particolari indicazioni di cui alla più volte citata
circolare n. 131/86.
In mancanza di aspiranti in possesso
di titolo di studio prescritto, saranno utilizzate le graduatorie di altre
scuole o istituti posti nell'ambito dello stesso distretto o, in subordine,
per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dello stesso
comune o di comuni viciniori.
In ogni caso, le supplenze di cui
sopra saranno conferite, in relazione alle effettive esigenze, raggruppando
per quanto possibile le ore disponibili in ciascuna istituzione scolastica,
fino alla concorrenza dell'orario obbligatorio di servizio previsto dall'art.
88 del D.P.R. n. 417/74. A tale riguardo, qualora i contenuti delle attività
siano tali da renderlo utile ed opportuno, si potrà procedere all'accorpamento
degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale.
Si chiarisce, inoltre, che attività
diverse rispetto a quelle indicate nella più volte richiamata C.M.
n. 131 del 3/5/1986 sono da ritenersi consentite subordinatamente alla
utilizzazione di risorse certamente già disponibili e purché,
comunque, il loro svolgimento non comporti il ricorso a supplenze.
Per quanto riguarda, infine, l'attività
di studio individuale, si chiarisce che ad essa sono tenuti, negli istituti
di istruzione secondaria di II grado, gli studenti che, avendo comunque
dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica,
non intendano fruire delle attività programmate dal collegio dei
docenti.
Nel mentre si invitano i competenti
organi a predisporre adeguate norme integrative ai singoli regolamenti
di istituto, volte a disciplinare lo svolgimento di detto studio individuale,
si sottolinea l'esigenza di esperire ogni iniziativa affinché gli
studenti interessati possano disporre di appositi spazi, così da
corrispondere nel modo migliore al dovere di vigilanza per tutto il tempo
scuola, dovere che comporta la permanenza degli studenti nei locali scolastici
durante l'intero orario. Resta fermo, in ogni caso, con riferimento all'attività
di studio individuale, che non potrà procedersi all'impiego di personale
supplente.
Si coglie, infine, l'occasione per
raccomandare che le SS.LL. e tutte le componenti del mondo della Scuola
proseguano nell'apprezzata opera fin qui svolta nella costruttiva ricerca
delle soluzioni più idonee per garantire la più coerente
applicazione della nuova disciplina relativa al diritto di avvalersi o
non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, e ciò
nel pieno rispetto del pluralismo che, come non appare inutile ribadire,
si configura come valore peculiare della Costituzione e rappresenta principio
educativo fondamentale del nostro sistema scolastico.
Home Page |
---|