Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio
Sulla G.U dell'11 aprile 1989 è
stata pubblicata la Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica n.
31787-8.93.12 del 5 aprile 1989 in tema di permessi straordinari retribuiti
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio.
La predetta circolare demanda alle
singole Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali
da seguire al proprio interno.
Nel trasmettere in allegato, per conoscenza
e norma, la predetta circolare del Ministro per la Funzione Pubblica, si
forniscono di seguito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità
di applicazione del predetto art. 3 del D.P.R. 395 del 1988 per tutto il
personale del comparto scuola.
1) Determinazione del contingente
In attuazione di quanto previsto nell'art.
3 dell'Accordo intercompartimentale e nella sopraindicata circolare applicativa
del 5 aprile 1989, il numero dei beneficiari dei permessi straordinari
retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento
della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento
all'unità superiore.
Nelle predette dotazioni organiche,
ai fini del calcolo della percentuale del 3%, vanno computate anche le
dotazioni organiche aggiuntive.
Per i Conservatori e le Accademie
le dotazioni organiche vanno riferite a ciascuna istituzione.
Nel calcolo del contingente è
irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica
e profilo professionale.
Il capo dell'Ispettorato per l'Istruzione
Artistica per quanto riguarda i Direttori dei Conservatori e delle Accademie
e i Direttori Amministrativi, i Direttori di Conservatori e Accademie,
per quanto riguarda il personale docente e A.T.A. delle rispettive istituzioni
scolastiche, e i Provveditori agli Studi, per quanto riguarda il restante
personale, con atto formale da affiggere all'albo dell'ufficio entro il
15 ottobre, determinano annualmente, sulla base di quanto sopra detto,
in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero complessivo
dei permessi retribuiti concedibili, distribuendo il predetto numero proporzionalmente
fra:
- personale direttivo, docente, distinto
per grado di istruzione, nonché personale educativo;
- personale A.T.A., considerato complessivamente,
senza distinzione per profilo professionale.
2) Presentazione delle domande
La domanda di concessione dei permessi
straordinari retribuiti di cui alla presente circolare deve essere presentata,
per quanto riguarda i Direttori dei Conservatori e delle Accademie e i
Direttori Amministrativi, al Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica,
per il personale docente e A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie, al
Direttore delle relative istituzioni, per il personale direttivo al Provveditore
agli Studi competente per territorio, per tutto il restante personale,
per il tramite del capo d'istituto, al Provveditore agli Studi della provincia
in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 novembre di ogni anno,
a pena di decadenza.
La domanda, redatta in carta semplice,
deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi
straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, i seguenti
dati:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
2) tipo di corso;
3) durata dei permessi da utilizzare
nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza
del corso prescelto;
4) per il personale docente, ruolo
di appartenenza e sede di servizio;
5) per il personale educativo, sede
di servizio;
6) per il personale A.T.A., il profilo
professionale e la sede di servizio;
7) per il personale direttivo, la
sede di servizio;
8) l'anzianità complessiva
di servizio di ruolo;
9) il possesso dei requisiti di precedenza,
come indicati nel successivo punto 3).
L'anzianità di servizio può
essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge
4/1/1968, n. 15.
La domanda deve essere sottoscritta
dall'interessato e la sua firma autenticata dal Capo dell'istituzione scolastica
o educativa in cui il richiedente presta servizio.
Per il personale direttivo la firma
sarà autenticata dal Provveditore agli Studi.
3) Modalità di concessione
Il capo dell'Ispettorato per l'Istruzione
Artistica, i Provveditori agli Studi e i Direttori dei Conservatori e Accademie
ricevono le domande e provvedono a formare una graduatoria dei richiedenti,
distinta secondo i criteri di cui al punto 1), sulla base dei seguenti
parametri indicati in ordine di priorità:
1. - frequenza di corsi finalizzati
al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2. - frequenza di corsi finalizzati
al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e
II grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti;
3. - frequenza di corsi finalizzati
al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi
di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
4. - frequenza di corsi finalizzati
al conseguimento di titoli di studio in corsi postuniversitari;
5. - frequenza di corsi finalizzati
al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già
posseduto;
6. - anzianità di ruolo;
7. - età.
I permessi verranno concessi in base
alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente
determinato e distribuito proporzionalmente secondo i criteri di cui al
punto 1) della presente circolare.
A parità di condizioni sono
ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per
lo stesso corso.
I provvedimenti formali di concessione
dei permessi dovranno essere predisposti, per quanto riguarda i Direttori
dei Conservatori e delle Accademie e i Direttori Amministrativi, dal Capo
dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica; per il personale direttivo
dal Provveditore agli Studi; per il restante personale dai Capi d'istituto
sulla base delle autorizzazioni concesse con riferimento alle competenze
di cui al punto 1), entro il 15 dicembre di ogni anno.
4) Durata dei permessi. Certificazione
I permessi straordinari retribuiti
sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun
dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di
svolgimento dei corsi, e sono rinnovabili, con priorità rispetto
agli altri richiedenti, per tutta la durata del corso prescelto. essi decorrono
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La certificazione relativa alla frequenza
dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al capo d'Istituto
della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso
e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. I medesimi Capi
d'Istituto riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati
nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha fruito l'interessato.
Il personale direttivo presenterà
la certificazione al Provveditore agli Studi competente per territorio.
La certificazione dovrà comunque
essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
Sembra opportuno puntualizzare che
i permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88
sono consentiti soltanto per la frequenza dei corsi espressamente previsti
dalla presente circolare e non anche per la sola preparazione degli esami
finali dei concorsi e per la sola preparazione della tesi di laurea.
Nei casi sopraddetti, peraltro, ove
possibile, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del D.P.R. 395/88 sono
previsti dei turni di lavoro che agevolano l'interessato nello studio e
nella preparazione degli esami.
5) Disposizioni finali
In merito alle modalità di
sostituzione del personale beneficiario dei permessi di cui alla presente
circolare si richiamano le disposizioni contenute nell'allegata circolare
del Ministro per la Funzione Pubblica del 5 aprile 1989 secondo la quale
vanno previste misure di carattere organizzativo" necessarie a sopperire
al temporaneo minor apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi
al beneficio e quindi tali da evitare il ricorso ad assunzione di personale
supplente temporaneo."
ne consegue che, in coerenza con le
suddette indicazioni, nel caso di personale assente in quanto beneficiario
dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988,
n. 395, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema
di sostituzione di personale della scuola.
A tal proposito si richiama, comunque,
per il personale docente l'ordine di priorità indicato nella Circolare
di questo Gabinetto n. 266 del 23 settembre 1988.
Per quanto attiene in particolare
alla scuola elementare, in ragione della peculiarità didattica e
formativa sottolineata dalla riforma degli ordinamenti (legge 148/90),
le assenze derivanti dalla frequenza dei corsi suddetti sono consentite:
- se superiori a cinque giorni, alla
condizione di effettuare la sostituzione del docente con altro insegnante
titolare soprannumerario o comunque a disposizione;
- se inferiore a cinque giorni ovvero
per le assenze orarie, oltre l'utilizzazione sopra detta, sono da tener
presenti anche le disposizioni attuative dell'art. 9 - 5° comma - della
legge 148/90.
Per risolvere alcune perplessità
che sono emerse in sede di applicazione della precedente circolare, si
fa presente che la mancata previsione di una eventuale contrattazione decentrata
provinciale deriva dalla circostanza che tale livello di contrattazione
non è previsto nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica
5 aprile 1989, n. 31787-8.93.12, allegata anche alla presente circolare.
In osservanza pertanto alle predette disposizioni non è consentito
attivare una contrattazione che, in materia, è esclusivamente di
livello nazionale e non provinciale (vedasi art. 3, comma 7, D.P.R. 395/88).
Per quanto non espressamente previsto
nella presente circolare si fa rinvio a quanto disposto nella circolare
del Ministro per la Funzione Pubblica, riportata in allegato.
Sono fatte salve le situazioni già
verificatesi, nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo art. 3.
La presente circolare annulla e sostituisce
la precedente n. 236, prot. n. 29863/2257/GL dell'8/7/1989.
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