Circolare ministeriale n. 319 del 24 ottobre 1991 prot. n. 8600/289/MS

Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio

Sulla G.U dell'11 aprile 1989 è stata pubblicata la Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica n. 31787-8.93.12 del 5 aprile 1989 in tema di permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio.
La predetta circolare demanda alle singole Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali da seguire al proprio interno.
Nel trasmettere in allegato, per conoscenza e norma, la predetta circolare del Ministro per la Funzione Pubblica, si forniscono di seguito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art. 3 del D.P.R. 395 del 1988 per tutto il personale del comparto scuola.

1) Determinazione del contingente
In attuazione di quanto previsto nell'art. 3 dell'Accordo intercompartimentale e nella sopraindicata circolare applicativa del 5 aprile 1989, il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore.
Nelle predette dotazioni organiche, ai fini del calcolo della percentuale del 3%, vanno computate anche le dotazioni organiche aggiuntive.
Per i Conservatori e le Accademie le dotazioni organiche vanno riferite a ciascuna istituzione.
Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale.
Il capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica per quanto riguarda i Direttori dei Conservatori e delle Accademie e i Direttori Amministrativi, i Direttori di Conservatori e Accademie, per quanto riguarda il personale docente e A.T.A. delle rispettive istituzioni scolastiche, e i Provveditori agli Studi, per quanto riguarda il restante personale, con atto formale da affiggere all'albo dell'ufficio entro il 15 ottobre, determinano annualmente, sulla base di quanto sopra detto, in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili, distribuendo il predetto numero proporzionalmente fra:

- personale direttivo, docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo;
- personale A.T.A., considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.

2) Presentazione delle domande
La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui alla presente circolare deve essere presentata, per quanto riguarda i Direttori dei Conservatori e delle Accademie e i Direttori Amministrativi, al Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, per il personale docente e A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie, al Direttore delle relative istituzioni, per il personale direttivo al Provveditore agli Studi competente per territorio, per tutto il restante personale, per il tramite del capo d'istituto, al Provveditore agli Studi della provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 novembre di ogni anno, a pena di decadenza.
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, i seguenti dati:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
2) tipo di corso;
3) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
4) per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;
5) per il personale educativo, sede di servizio;
6) per il personale A.T.A., il profilo professionale e la sede di servizio;
7) per il personale direttivo, la sede di servizio;
8) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo;
9) il possesso dei requisiti di precedenza, come indicati nel successivo punto 3).

L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15.
La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e la sua firma autenticata dal Capo dell'istituzione scolastica o educativa in cui il richiedente presta servizio.
Per il personale direttivo la firma sarà autenticata dal Provveditore agli Studi.

3) Modalità di concessione
Il capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, i Provveditori agli Studi e i Direttori dei Conservatori e Accademie ricevono le domande e provvedono a formare una graduatoria dei richiedenti, distinta secondo i criteri di cui al punto 1), sulla base dei seguenti parametri indicati in ordine di priorità:

1. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti;
3. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
4. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi postuniversitari;
5. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto;
6. - anzianità di ruolo;
7. - età.

I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito proporzionalmente secondo i criteri di cui al punto 1) della presente circolare.
A parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti, per quanto riguarda i Direttori dei Conservatori e delle Accademie e i Direttori Amministrativi, dal Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica; per il personale direttivo dal Provveditore agli Studi; per il restante personale dai Capi d'istituto sulla base delle autorizzazioni concesse con riferimento alle competenze di cui al punto 1), entro il 15 dicembre di ogni anno.

4) Durata dei permessi. Certificazione
I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e sono rinnovabili, con priorità rispetto agli altri richiedenti, per tutta la durata del corso prescelto. essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al capo d'Istituto della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. I medesimi Capi d'Istituto riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha fruito l'interessato.
Il personale direttivo presenterà la certificazione al Provveditore agli Studi competente per territorio.
La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
Sembra opportuno puntualizzare che i permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88 sono consentiti soltanto per la frequenza dei corsi espressamente previsti dalla presente circolare e non anche per la sola preparazione degli esami finali dei concorsi e per la sola preparazione della tesi di laurea.
Nei casi sopraddetti, peraltro, ove possibile, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del D.P.R. 395/88 sono previsti dei turni di lavoro che agevolano l'interessato nello studio e nella preparazione degli esami.

5) Disposizioni finali
In merito alle modalità di sostituzione del personale beneficiario dei permessi di cui alla presente circolare si richiamano le disposizioni contenute nell'allegata circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 5 aprile 1989 secondo la quale vanno previste misure di carattere organizzativo" necessarie a sopperire al temporaneo minor apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio e quindi tali da evitare il ricorso ad assunzione di personale supplente temporaneo."
ne consegue che, in coerenza con le suddette indicazioni, nel caso di personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988, n. 395, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola.
A tal proposito si richiama, comunque, per il personale docente l'ordine di priorità indicato nella Circolare di questo Gabinetto n. 266 del 23 settembre 1988.
Per quanto attiene in particolare alla scuola elementare, in ragione della peculiarità didattica e formativa sottolineata dalla riforma degli ordinamenti (legge 148/90), le assenze derivanti dalla frequenza dei corsi suddetti sono consentite:

- se superiori a cinque giorni, alla condizione di effettuare la sostituzione del docente con altro insegnante titolare soprannumerario o comunque a disposizione;
- se inferiore a cinque giorni ovvero per le assenze orarie, oltre l'utilizzazione sopra detta, sono da tener presenti anche le disposizioni attuative dell'art. 9 - 5° comma - della legge 148/90.

Per risolvere alcune perplessità che sono emerse in sede di applicazione della precedente circolare, si fa presente che la mancata previsione di una eventuale contrattazione decentrata provinciale deriva dalla circostanza che tale livello di contrattazione non è previsto nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 5 aprile 1989, n. 31787-8.93.12, allegata anche alla presente circolare. In osservanza pertanto alle predette disposizioni non è consentito attivare una contrattazione che, in materia, è esclusivamente di livello nazionale e non provinciale (vedasi art. 3, comma 7, D.P.R. 395/88).
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si fa rinvio a quanto disposto nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica, riportata in allegato.
Sono fatte salve le situazioni già verificatesi, nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo art. 3.
La presente circolare annulla e sostituisce la precedente n. 236, prot. n. 29863/2257/GL dell'8/7/1989.


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