Trattenute per sciopero
A seguito della circolare di questo Ministero n.
315 (prot. n. 39372-568-MF) del 1° dicembre 1975, si trascrive, qui
di seguito, per opportuna conoscenza e norma, la nota della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - n. 31395-10282 del 19 dicembre
1975, relativa all'oggetto:
"Con circolare n. 29381-10282-65.32.3 del 31 ottobre
u.s. fu fissato il principio che le trattenute per sciopero devono essere
effettuate con immediatezza "nello stesso mese in cui questo si è
verificato" salvi i limiti di compatibilità col sistema di pagamento
degli stipendi, ed osservate le istruzioni integrative del Ministero del
Tesoro.
Poiché sono ora pervenute varie richieste
di chiarimenti circa la decorrenza delle nuove disposizioni, si precisa
che queste si applicano a tutte le astensioni dal lavoro ad iniziare dal
mese di (ottobre c.a.) nel quale la circolare è stata emanata.
E' chiaro che le trattenute per gli scioperi dell'ottobre,
in quanto non potute effettuare nel mese di novembre, dovranno essere imputate,
come già previsto dalla circolare sulla retribuzione "del mese successivo"
e cioè di dicembre prossimo, secondo le istruzioni ora diramate
dal Ministero del Tesoro con telegramma n. 179420 del 12 novembre c.a.".
Le Direzioni Generali interessate sono pregate di
portare quanto sopra a conoscenza degli enti da esse vigilati.
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