Circolare ministeriale n. 321 del 5 dicembre 1975 prot. n. 40190-569

Trattenute per sciopero

A seguito della circolare di questo Ministero n. 315 (prot. n. 39372-568-MF) del 1° dicembre 1975, si trascrive, qui di seguito, per opportuna conoscenza e norma, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - n. 31395-10282 del 19 dicembre 1975, relativa all'oggetto:
"Con circolare n. 29381-10282-65.32.3 del 31 ottobre u.s. fu fissato il principio che le trattenute per sciopero devono essere effettuate con immediatezza "nello stesso mese in cui questo si è verificato" salvi i limiti di compatibilità col sistema di pagamento degli stipendi, ed osservate le istruzioni integrative del Ministero del Tesoro.
Poiché sono ora pervenute varie richieste di chiarimenti circa la decorrenza delle nuove disposizioni, si precisa che queste si applicano a tutte le astensioni dal lavoro ad iniziare dal mese di (ottobre c.a.) nel quale la circolare è stata emanata.
E' chiaro che le trattenute per gli scioperi dell'ottobre, in quanto non potute effettuare nel mese di novembre, dovranno essere imputate, come già previsto dalla circolare sulla retribuzione "del mese successivo" e cioè di dicembre prossimo, secondo le istruzioni ora diramate dal Ministero del Tesoro con telegramma n. 179420 del 12 novembre c.a.".
Le Direzioni Generali interessate sono pregate di portare quanto sopra a conoscenza degli enti da esse vigilati.


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