Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attivitą di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da essi promossi; universitą e altri istituti di istruzione superiore - Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2001/2002
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel
prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94,
a eccezione dei commi 12, 13 e 14 ha introdotto, attraverso una nuova normativa,
sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in
compiti connessi con la scuola dei dirigenti scolastici e del personale
docente.
La sopracitata legge n. 448/98 prevede all'articolo 26, comma 8 - in
aggiunta al contingente di 500 docenti, compreso il personale educativo,
e i dirigenti scolastici da collocare in posizione di fuori ruolo presso
l'Amministrazione scolastica per lo svolgimento di compiti connessi con
l'attuazione dell'autonomia scolastica - che un contingente di docenti,
compreso il personale educativo, e i dirigenti scolastici, nel limite massimo
di cento unità, può essere assegnato presso enti e associazioni
che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.
Un ulteriore contingente di cento unità di docenti, compreso
il personale educativo, e di dirigenti scolastici, può essere assegnato
- ai sensi del predetto comma 8 - alle associazioni professionali dei dirigenti
scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi,
nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa
e didattica. Dette assegnazioni disposte ai sensi del comma 8 citato, comportano
il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.
A norma del comma 10 dell'articolo 26 citato, le predette associazioni,
gli enti cooperativi da esse promossi nonché gli enti, le istituzioni
e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su
loro richiesta e con oneri interamente a loro carico, possono richiedere
in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti,
compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.
Sono previsti, altresì, dal medesimo comma 10, comandi di durata
annuale del personale di cui al comma 8 presso le Università degli
Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a
carico dell'Istituzione richiedente.
Il personale da collocare in posizione di fuori ruolo o di comando
deve aver superato il periodo di prova.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando abbiano avuto durata
non superiore a un quinquennio, i dirigenti scolastici e i docenti, all'atto
della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando,
sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano avuto complessivamente
durata superiore a un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi
del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10, si sommano
se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. I dirigenti
scolastici e i docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro
in ruolo o alla cessazione del comando, hanno priorità di scelta
tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di
contrattazione decentrata nazionale in materia di mobilità.
Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo o di
comando dai dirigenti scolatici e dal personale docente è valido
come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di
stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del
servizio medesimo.
Gli enti, le associazioni e le Università presso le quali il
personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze al dirigente
scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti
scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.
2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nell'attesa che, a completamento del processo di riorganizzazione dell'Amministrazione
scolastica, previsto dal regolamento adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, siano del tutto operativi gli
Uffici scolastici regionali, con le loro articolazioni periferiche, per
l'anno scolastico 2001/2002 i provvedimenti di collocamento fuori ruolo
e di comando saranno adottati dal Direttore generale della Direzione del
personale della scuola e dell'amministrazione del Dipartimento per i servizi
nel territorio.
Alla suddetta Direzione generale - Ufficio VII - dovranno essere indirizzate,
entro il 15 marzo 2001, le richieste di assegnazione di cui ai successivi
paragrafi 3), 4) e 5).
Nell'acquisire le domande potrà essere valutata l'opportunità
di integrarle con le osservazioni dell'Ufficio competente in relazione
alle tematiche delle iniziative da attivare.
Copia della richiesta sarà inviata, per conoscenza, all'Ufficio
scolastico provinciale individuato in base alla sede di titolarità
del docente richiesto, e al Gabinetto del Ministro.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni, le
istituzioni e le Amministrazioni, nonché le Università e
gli Istituti d'istruzione superiore presso cui il personale presta servizio,
dovranno presentare alla sopracitata Direzione generale una relazione nella
quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato
o comandato e i risultati conseguiti.
3) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI. ARTICOLO 26 - COMMA 8.
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da
effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione
e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione
che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo
116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nel numero massimo di cento unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione
all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo
definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione
presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri
requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione possono essere inoltrate nei confronti
di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma
dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.
Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità
residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli stessi
effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di corsi di durata
almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti,
o la disponibilità a frequentare corsi di formazione, sulla stessa
materia, promossi dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e
periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione
dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione
(1° settembre 2001). La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata
con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato
presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione
di assenso dell'interessato.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno
prese in esame.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e
comportano il collocamento fuori ruolo.
4) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO
ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI
NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA.
ARTICOLO 26 - COMMA 8.
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici
e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché
presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica,
possono essere concessi nel limite massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione dovranno contenere i seguenti elementi:
a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione
completa dell'istituzione;
b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli
obiettivi che si intendono conseguire;
c) il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero
delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata
per la ricerca;
d) l'ordine di priorità del personale richiesto;
e) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale
richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da
attivare;
f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto
(struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già
disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
g) periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione
di assenso dell'interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà
essere allegato inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi
è indispensabile anche il documento attestante la regolare costituzione
e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese,
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio
1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno
prese in esame.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata
annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
5) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL
PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO
ENTI,
ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE,
IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO.
ARTICOLO 26 - COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98
le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore,
le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale
docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti,
le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale
e artistico, possono richiedere comandi di durata annuale del personale,
di cui al comma 8 del predetto articolo 26, con oneri interamente a loro
carico.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri
Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà
o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare
della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata
dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento,
dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere
tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni
professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti
cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni
che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo
della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione
di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata
annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.
6) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE
DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI
E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI
NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE.
ARTICOLO 26 - COMMA 9.
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100
del 31 marzo 2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi
secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26
possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola,
chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate
per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
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