Circolare ministeriale n. 338 del 27 ottobre 1995 prot. n. 4052

Docenti elementari di sostegno. Orario di insegnamento

In riferimento ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Generale, in ordine all'orario di insegnamento del personale docente di scuola elementare titolare o utilizzato su posti di sostegno a favore di alunni in situazione di handicap, si precisa quanto segue.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 - 1° co. - della legge n. 148/90, recepito dall'art. 131 del D.L.vo n. 297/94, l'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali, delle quali due dedicate alla programmazione didattica e che il personale docente assegnato sul sostegno va assimilato a quello di tipo comune, ai sensi dell'art. 4 - comma 5 - della legge medesima.
I docenti di sostegno, come stabilito del resto dall'art. 127 - 2° e 3° co. - del citato D.L.vo n. 297/94, assumono inoltre la piena contitolarità delle classi in cui operano e la loro azione deve essere strettamente coordinata con l'attività didattica generale, mediante opportune forme di programmazione.
Ciò premesso e tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 41 del nuovo contratto collettivo di lavoro per il comparto scuola, si deve concludere che l'orario di servizio relativo agli insegnamenti di sostegno è costituito di ventidue ore settimanali, cui vanno aggiunte le due di programmazione didattica da attuarsi in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
L'equiparazione dell'orario d'insegnamento dei docenti di sostegno, a quello del restante personale, comporta una riduzione dell'intervento didattico diretto di sostegno, ma rende possibile d'altra parte una puntuale ed approfondita progettazione e quindi una migliore integrazione con gli interventi didattici generali.
Le presenti indicazioni si muovono nella prospettiva di una più esplicita affermazione della natura progettuale e didattica degli interventi di sostegno, in piena sintonia con le scelte compiute dal legislatore con la legge n. 148/90 e riaffermate nella legge n. 104/92, che assegnano all'Amministrazione scolastica il compito di garantire gli interventi educativi di sostegno e agli Enti locali l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap (art. 13 - 3° comma - legge n. 104/92).
Si raccomanda infine di promuovere le opportune forme d'intesa con gli Enti locali competenti, al fine di creare le migliori condizioni operative per il coordinamento degli interventi.


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999