Docenti elementari di sostegno. Orario di insegnamento
In riferimento ai numerosi quesiti
pervenuti a questa Direzione Generale, in ordine all'orario di insegnamento
del personale docente di scuola elementare titolare o utilizzato su posti
di sostegno a favore di alunni in situazione
di handicap, si precisa quanto segue.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.
9 - 1° co. - della legge n. 148/90, recepito dall'art. 131 del D.L.vo
n. 297/94, l'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito
di ventiquattro ore settimanali, delle quali due dedicate alla programmazione
didattica e che il personale docente assegnato sul sostegno
va assimilato a quello di tipo comune, ai sensi dell'art. 4 - comma 5 -
della legge medesima.
I docenti di sostegno,
come stabilito del resto dall'art. 127 - 2° e 3° co. - del citato
D.L.vo n. 297/94, assumono inoltre la piena contitolarità delle
classi in cui operano e la loro azione deve essere strettamente coordinata
con l'attività didattica generale, mediante opportune forme di programmazione.
Ciò premesso e tenuto conto
delle disposizioni contenute nell'art. 41 del nuovo contratto collettivo
di lavoro per il comparto scuola, si deve concludere che l'orario di servizio
relativo agli insegnamenti di sostegno
è costituito di ventidue ore settimanali, cui vanno aggiunte le
due di programmazione didattica da attuarsi in tempi non coincidenti con
l'orario delle lezioni.
L'equiparazione dell'orario d'insegnamento
dei docenti di sostegno, a quello del
restante personale, comporta una riduzione dell'intervento didattico diretto
di sostegno, ma rende possibile d'altra
parte una puntuale ed approfondita progettazione e quindi una migliore
integrazione con gli interventi didattici generali.
Le presenti indicazioni si muovono
nella prospettiva di una più esplicita affermazione della natura
progettuale e didattica degli interventi di sostegno,
in piena sintonia con le scelte compiute dal legislatore con la legge n.
148/90 e riaffermate nella legge n. 104/92, che assegnano all'Amministrazione
scolastica il compito di garantire gli interventi educativi di sostegno
e agli Enti locali l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e
la comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap (art.
13 - 3° comma - legge n. 104/92).
Si raccomanda infine di promuovere
le opportune forme d'intesa con gli Enti locali competenti, al fine di
creare le migliori condizioni operative per il coordinamento degli interventi.
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