Art. 69 del C.C.N.L. del personale della scuola, recante «Indennità di funzioni superiori e di reggenza». Applicazione
Com'è noto l'art. 69 del C.C.N.L.
del personale della scuola stabilisce che:
«1. Al personale docente incaricato
dell'ufficio di presidenza o di direzione e al docente vicario
che sostituisce a tutti gli effetti il Capo d'istituto per un periodo superiore
a 15 giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente
amministrativo che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile
amministrativo, negli stessi casi, è attribuita per l'intera durata
dell'incarico o della sostituzione, un'indennità pari al differenziale
dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento
in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la
reggenza è corrisposta un'indennità di reggenza pari al cinquanta
per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così
come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario
è corrisposta un'indennità di pari importo».
Premesso che a parere dello scrivente l'attribuzione dell'indennità di reggenza, stante la dizione del comma 2 «così come definita nel comma medesimo», ossia nel comma 1, non può che seguire i medesimi criteri previsti per l'erogazione dell'indennità per funzioni superiori, si ritiene che dall'analisi del suindicato art. 69 possano trarsi le seguenti indicazioni operative:
Indennità per l'espletamento di funzioni superiori
1) al docente incaricato della presidenza
è attribuita, per l'intera durata dell'incarico, un'indennità
pari alla differenza tra gli stipendi iniziali d'inquadramento di docente
e di Preside previsti dalla Tabella B) annessa al C.C.N.L.-Scuola;
2) la stessa indennità è
attribuita per i periodi di sostituzione superiori a 15 giorni e per
l'intera durata della sostituzione, al docente vicario
che sostituisce a tutti gli effetti il Capo d'istituto, nei casi di assenza
o impedimento nonché al responsabile amministrativo che sostituisce
il Direttore amministrativo e all'assistente amministrativo che sostituisce
il responsabile amministrativo, nei medesimi casi.
Indennità di reggenza
1) al Direttore didattico che assuma
la reggenza di un'istituzione scolastica è attribuita, per l'intera
durata della reggenza, un'indennità pari al 50% dell'indennità
per funzioni superiori;
2) la stessa indennità, per
il medesimo importo, è corrisposta al docente vicario
dell'istituzione scolastica affidata in reggenza, in relazione ai giorni
di servizio effettivamente prestati;
3) in caso di assenza o impedimento
del Capo d'istituto reggente per periodi superiori a 15 giorni, al docente
vicario della sede affidata in reggenza
è attribuito l'intero importo (100%) dell'indennità stessa
per tutto il periodo della sostituzione.
Da quanto sopra esposto e dalla circostanza
che gli emolumenti in questione, non sono ricompresi tra quelli accessori
disciplinati dal Capo II del Titolo primo della parte seconda del C.C.N.L.,
discende che, nei confronti del docente incaricato della presidenza e del
Direttore didattico reggente, gli emolumenti in questione vanno considerati
quali emolumenti fondamentali, fissi e continuativi e che gli stessi seguono
le sorti dello stipendio e sono pertanto ridotti negli stessi casi. Pertanto
nei confronti delle due suindicate figure di personale direttivo le indennità
stesse spettano, come precisato, per tutta la durata dell'incarico e della
reggenza, anche nelle posizioni di stato assimilabili al servizio.
Al docente vicario
della direzione didattica affidata in reggenza, invece, l'indennità
va liquidata in rapporto ai giorni di effettivo servizio prestato.
Nei confronti del docente vicario
che sostituisca il Capo d'istituto titolare, incaricato o reggente assente
o impedito dalle funzioni, dell'assistente amministrativo che sostituisca
il responsabile amministrativo o il Direttore amministrativo, infine, il
diritto alla percezione delle indennità in discorso è sottoposto
al verificarsi della condizione che l'assenza o l'impedimento del titolare
delle funzioni superi i 15 giorni. Al verificarsi di tale condizione le
indennità in questione, spettando al sostituto per tutta la durata
della sostituzione, vanno liquidate, retroattivamente, a decorrere dal
primo giorno di assenza o impedimento del titolare dalle funzioni. Va dunque
esclusa la possibilità di liquidare dette indennità ai sostituti
nei casi di assenza o impedimento dei titolari per periodi continuativi
inferiori a 16 giorni.
Ai fini in questione si chiarisce
che per periodo di assenza o impedimento deve intendersi un periodo di
mancato esercizio della funzione che non presenti soluzione di continuità
e che detta soluzione di continuità va comunque esclusa nel caso
in cui tra due o più periodi di mancato esercizio delle funzioni
si interpongano una o più giornate festive continuative.
Poiché l'applicazione della
suindicata disposizione contrattuale ha posto alcuni problemi interpretativi,
l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale, dietro richiesta di questo Ministero,
con lettera n. 331 del 17 gennaio 1996 ha chiarito che le norme contenute
nell'articolo di cui trattasi trovano applicazione dal 1° gennaio 1996,
ciò in quanto l'emolumento in questione, come pure l'indennità
di direzione è da ricomprendersi nella nuova struttura della retribuzione
definita dal C.C.N.L., che alla predetta decorrenza si ricollegano anche
le disapplicazioni previste dall'art. 82, ciò per l'esigenza di
non determinare un vuoto normativo nella transizione tra vecchio e nuovo
ordinamento retributivo e che, pertanto fino al 31 dicembre 1995 trovano
attuazione le previgenti disposizioni.
Va tenuto presente, infatti, che:
a) ai sensi dell'art. 68, comma 2 dello
stesso C.C.N.L. la nuova struttura retributiva fissata dal C.C.N.L. entra
in vigore pure dal 1° gennaio 1996;
b) ai sensi dell'art. 63 - comma 3
- del medesimo C.C.N.L., resta in vigore fino al 31 dicembre 1995 la struttura
retributiva prevista dal D.P.R. n. 399/88.
Da quanto sopra discende che:
1) al personale docente incaricato
della direzione di un'istituzione scolastica spetta fino al 31/12/1995
l'indennità di funzione prevista dal comma 4 dell'art. 6 del D.P.R.
n. 399/88;
2) sempre dal 1° gennaio 1996
opera la disapplicazione dell'art. 28 della legge n. 734/73, che detta
i criteri di determinazione dell'indennità di reggenza, prevista
dall'art. 82 del Contratto medesimo, per cui fino al 31/12/1995 ai Direttori
didattici reggenti spetta l'indennità di reggenza a norma dell'anzidetta
legge n. 734/73.
Ciò premesso si precisa ulteriormente che le indennità in questione, pur se il criterio per la loro determinazione è stabilito su base annua, vanno liquidate mensilmente agli aventi diritto come segue:
- dalle competenti Direzioni Provinciali
del Tesoro nei confronti dei docenti incaricati della presidenza di un'istituzione
scolastica e dei Direttori didattici reggenti, stante la natura di emolumento
fisso e continuativo delle indennità per essi previste;
- dalle istituzioni scolastiche di
appartenenza nei confronti del docente vicario
del circolo didattico affidato in reggenza e nei casi di sostituzione da
parte del docente vicario e dell'assistente
amministrativo, atteso che per detto personale il diritto alle indennità
di cui trattasi è legato all'effettiva prestazione del servizio
da parte degli interessati.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. e, ai sensi dell'art. 190 delle vigenti I.G.S.T., con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.
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