Esonero dall'insegnamento del collaboratore vicario del direttore didattico
In merito alla questione dell'esonero
dall'insegnamento del collaboratore vicario
del capo d'istituto questo Ministero ebbe, come noto, a richiedere il parere
del Consiglio di Stato che si è espresso nella seduta del 14 marzo
1984, riaffermando il pieno esplicarsi delle disposizioni dettate dall'art.
23 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Per le particolari implicazioni che
dal complesso della normativa vigente emergevano riguardo il settore dell'istruzione
elementare di cui manca l'istituto dell'incarico di direzione, si ritenne
di dover risottoporre al predetto Alto Consesso la questione, con particolare
riferimento ai circoli didattici.
Nel riaffermare che l'istituto dell'esonero
e del semiesonero dell'insegnamento trova compiuta disciplina nell'art.
23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, il Consiglio di Stato nel suo parere
ha precisato che "deve ritenersi tuttora consentito il conferimento di
un incarico di reggenza a un direttore di circolo viciniore, in caso di
temporanea assenza del titolare, il che non rende inoperante la disposizione
generale sull'esercizio di funzioni vicarie la quale trova applicazione
sia nel tempo anteriore al conferimento dell'incarico di reggenza, sia
durante la reggenza stessa (allorché il direttore didattico reggente
sia impegnato nel proprio circolo), sia nei casi in cui, per la brevità
dell'assenza, non risulti opportuno conferire l'incarico ... il conferimento
dell'incarico di reggenza (ad un direttore didattico) comporta, ai sensi
dell'art. 23, 9° comma, legge 463 del 1978, la facoltà di autorizzare
l'esonero dell'insegnante vicario a
prescindere dal numero delle classi funzionanti.
Secondo quanto chiarito dal Consiglio
di Stato, si ritiene opportuno precisare che, mentre l'esercizio delle
funzioni vicarie trova piena esplicazione nel momento stesso in cui si
verifichi assenza o impedimento del titolare, potrà farsi luogo
al conferimento dell'incarico di reggenza solo allorchè si sia in
presenza di assenza o impedimento certi, a qualunque titolo, del direttore
didattico per un periodo continuativo di almeno 30 giorni.
Verificatosi questo presupposto, le
SS.LL. procederanno all'attribuzione dell'incarico di reggenza ad un direttore
didattico di circolo vicino.
Le SS.LL. potranno poi autorizzare,
ai sensi dell'art. 23 - ultimo comma della legge 463/78, l'esonero del
collaboratore vicario del circolo affidato
in reggenza, qualora si sia in presenza di una o più delle seguenti
circostanze:
a) assenza del direttore didattico
titolare del circolo affidato in reggenza per un periodo superiore a 90
giorni continuativi;
b) numero dei docenti superiore a
60, compresi gli insegnanti di scuola materna;
c) articolazioni del circolo in parecchi
plessi;
d) notevole distanza tra i due circoli;
e) classi funzionanti in più
turni;
f) sperimentazione in atto o funzionamento
di classi a tempo pieno o con attività integrative o insegnamenti
speciali o di corsi di alfabetizzazione;
g) altre particolari circostanze che
a giudizio e previo meditato esame delle SS.LL., possano in concreto pregiudicare
il pieno e puntale esercizio della funzione direttiva.
In ragione di quanto sopra esposto,
non devono ulteriormente ritenersi operanti le disposizioni in materia
emanate in senso difforme sul punto specifico, anteriormente alla presente.
Per una più puntuale informazione
delle SS.LL., si allega alla presente copia del parere del Consiglio di
Stato.
Ecco il testo:
Vista la relazione n. 889/95 dell'8
febbraio 1985, con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione (Dir.
Gen. Istruzione Elementare, Div. IV) ha formulato un quesito sulla legge
in oggetto;
Vista la relazione aggiuntiva n. 1862/85
del 30 marzo 1985;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
Ritenuto:
Il Ministero riferente chiede:
a) se gli insegnanti chiamati a sostituire
il preside o il direttore didattico in caso di assenza o di impedimento,
possano essere esonerati dall'insegnamento indipendentemente dal numero
delle classi;
b) se una simile disciplina possa
introdursi mediante regolamento;
c) se sia ancora in vigore l'art.
3, secondo comma, L. 23 maggio 1964, n. 380, nella parte in cui prevede
il conferimento di un incarico di reggenza nel caso di temporanea assenza
del titolare di un circolo didattico.
Considerato:
1) In ordine al primo quesito, la Sezione
non può che confermare il parere già espresso nella seduta
del 14 marzo 1984, su conforme avviso del Ministero del Tesoro; l'art.
23 L. 9 agosto 1978, n. 463, disciplina in modo compiuto l'istituto dell'esonero
e del semiesonero dall'insegnamento a favore degli insegnanti incaricati
di collaborare, con funzioni vicarie, con il Direttore didattico o con
il Preside. Pertanto i limiti ivi fissati non possono superarsi. In particolare
va ribadito che l'art. 3, 4° comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
non prevede una fattispecie diversa da quella regolamentata dall'art. 23
citato; la prima norma conferisce all'insegnante prescelto il potere di
esercitare la funzione direttiva in caso di assenza o di impedimento del
titolare; la seconda disposizione disciplina gli effetti su tale posizione
sui doveri connessi allo stato giuridico di insegnante.
2) Il carattere compiuto della disciplina
dell'esonero e del semiesonero, autorizzabili per l'esercizio di funzioni
vicarie del capo d'istituto, esclude che possano prevedersi ipotesi diverse
mediante disposizioni regolamentari, che risulterebbero in contrasto con
le norme primarie.
Le esigenze prospettate dal Ministero
riferente, specie con riferimento all'ipotesi dei direttori didattici chiamati
a far parte di commissioni di concorso, sono di indubbia rilevanza, ma
il loro soddisfacimento comporterebbe un'integrazione della disciplina
legislativa.
3) al terzo quesito va data risposta
positiva.
L'art. 3, 2° comma, legge 23 maggio
1964, n. 380 prevede che "i circoli didattici rimasti vacanti sono retti
da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal Provveditore
agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo
didattico sia temporaneamente assente".
La seconda parte della norma trascritta
non risulta incompatibile con l'art. 6, n. 2 legge 30 luglio 1973, n. 477,
con l'art. 4, lett. g), D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e con gli art. 3,
4° comma e 125, 2° comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Le norme
che prevedono l'esercizio della funzione direttiva da parte di un insegnante,
in caso di assenza o di impedimento del "titolare", si riferiscono ad un
concetto ampio di "titolare", comprensivo, ad esempio, della figura del
preside incaricato. Esse trovano quindi applicazione tutte le volte in
cui occorra garantire comunque la funzionalità dell'organo direttivo,
ma non sono incompatibili con altre disposizioni che allo stesso scopo
contemplano diversi strumenti. In particolare deve ritenersi, difformemente
dall'opinione seguita dal Ministero riferente con la circolare 16 dicembre
1974, n. 318 (prot. 5819/22), tuttora consentito il conferimento di un
incarico di reggenza a un direttore di circolo viciniore, in caso di temporanea
assenza del titolare; il che non rende inoperante la disposizione generale
sull'esercizio di funzioni vicarie, la quale trova applicazione sia nel
tempo anteriore al conferimento dell'incarico di reggenza, sia durante
la reggenza stessa (allorchè il direttore didattico reggente sia
impegnato nel proprio circolo), sia nei casi in cui, per la brevità
dell'assenza, non risulti opportuno conferire l'incarico.
Deve, altresì, escludersi che
una consapevole volontà legislativa di modifica del regime della
reggenza sia rinvenibile nell'art. 125, 2° comma, D.P.R. n. 417 del
1974, il quale così recita: "Le attribuzioni non ispettive già
spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai
direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza
dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso
provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al Provveditore
agli studi". Si tratta di una norma transitoria, conseguente alla soppressione
del ruolo degli ispettori scolastici, con la quale si è inteso indicare,
con formulazione sintetica, l'istituto contemplato dall'art. 3, 2°
comma, della legge n. 380 del 1964. L'espressione generica "privo di titolare"
va, dunque riferita ad entrambe le ipotesi previste da quest'ultima norma,
giacche, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di indicare
soltanto la prima delle ipotesi, essa sarebbe stata espressa con la stessa
terminologia usata nella legge n. 380 del 1964 e cioè con riferimento
ai "circoli didattici vacanti".
Il conferimento dell'incarico di reggenza
(ad un direttore didattico) comporta, ai sensi dell'art. 23, 9° comma,
legge n. 463 del 1978, la facoltà di autorizzare l'esonero dell'insegnante
vicario a prescindere dal numero delle
classi funzionanti.
nelle suesposte considerazioni
è il parere della Sezione.
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