Elezioni scolastiche
Come già preannunciato con la circolare telegrafica
n. 137 del 4/4/1996, le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione, dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli
scolastici distrettuali si terranno, ai sensi del decreto ministeriale
n. 131 dell'1/4/1996, nei giorni di domenica 10 novembre 1996, dalle
ore 8 alle 12 e di lunedì 11 novembre 1996, dalle ore 8 alle
13,30.
Nelle stesse date si svolgeranno anche le votazioni
per la costituzione dei Consigli di circolo e di istituto nelle scuole
di nuova istituzione, per il rinnovo di detti consigli giunti alla normale
scadenza triennale e quelle suppletive.
Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta
e delle province di Trento e Bolzano le disposizioni della presente circolare
si applicano solo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione, essendo di competenza degli Assessori alla Pubblica
Istruzione delle predette Regioni e Province la fissazione della data e
l'emanazione delle istruzioni relative alle elezioni degli organi collegiali
della scuola a livello di circolo-istituto, distrettuale e provinciale.
Presentatori delle liste dei candidati
Si comunica che con l'ordinanza ministeriale n.
293 del 24/6/1996, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che
si allega alla presente circolare, sono state apportate modifiche alla
normativa relativa al numero dei presentatori delle liste dei candidati
nelle elezioni degli organi collegiali della scuola di tutti i livelli.
Si invitano le SS.VV. a dare la massima e tempestiva
diffusione dell'ordinanza predetta tra il personale interessato.
Elezioni dei Consigli scolastici provinciali e
dei Consigli scolastici distrettuali
Per quanto riguarda le elezioni dei Consigli scolastici
provinciali e dei Consigli scolastici distrettuali si fa rinvio alle disposizioni
della circolare ministeriale n. 24 del 19/1/1996, a suo tempo emanate in
previsione delle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali suddetti,
le cui votazioni avrebbero dovuto svolgersi il 28 e 29 aprile 1996.
Si fa presente, in proposito, che restano validi
ed efficaci, ove possibile, tutti gli adempimenti già predisposti
relativi alla procedura per il rinnovo dei Consigli scolastici provinciali
e distrettuali che avrebbero dovuto svolgersi il 28 e 29 aprile u.s., compresi
gli atti riguardanti la formazione delle liste dei candidati, qualora i
presentatori delle liste e i candidati stessi permangono nei requisiti
previsti dalle norme vigenti.
Elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione
Le modalità di svolgimento delle elezioni
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sono disciplinate dall'ordinanza
ministeriale n. 225 del 28/6/1995, pubblicata nel Supplemento ordinario
al Bollettino Ufficiale n. 47-48 del 23/30 novembre 1995, che ha abrogato
tutte le disposizioni precedenti relative alle elezioni in questione.
Si richiama l'attenzione, per quanto attiene agli
esoneri dal servizio per la propaganda elettorale, che, a seguito dell'entrata
in vigore dei nuovi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
scuola e del comparto del personale dei Ministeri, devono intendersi abrogate
le disposizioni dell'art. 46, comma 5, dell'O.M. n. 225/95.
Si applicano, in proposito, le disposizioni di cui
alla circolare ministeriale n. 369 del 12/12/1995, avente ad oggetto:«Personale
della scuola candidato a consultazioni elettorali che chieda di assentarsi
dal servizio per sostenere la campagna elettorale».
Adempimenti specifici relativi alla contestualità
delle procedure elettorali
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su
specifici adempimenti derivanti dalla contestualità delle procedure
elettorali per il rinnovo del C.N.P.I. e degli altri Organi collegiali
della scuola:
a) ai sensi dell'art. 30, comma 3, dell'O.M. n. 225/95,
i seggi elettorali debbono essere costituiti presso ogni sede di circolo
o d'istituto, ogni plesso, sezione staccata, sede coordinata o succursale;
b) ai sensi dell'art. 31, comma 5, della citata
O.M. n. 225/95, i seggi elettorali debbono essere composti, di norma, da
un presidente e da quattro scrutatori;
c) ai sensi dell'art. 37, comma 4, della citata
O.M. n. 225/95, devono essere redatti verbali delle operazioni di seggio
distinti per ciascuno degli Organi collegiali da eleggere;
d) nelle città capoluogo di Regione qualora
il seggio costituito presso il Provveditorato agli Studi risulti difficilmente
raggiungibile da parte del personale in servizio nell'Ufficio scolastico
regionale, il Sovrintendente scolastico, previo opportune intese con il
Provveditore agli Studi, può costituire un seggio anche presso l'Ufficio
scolastico regionale, nel quale voterà il personale amministrativo
e ispettivo in servizio nell'Ufficio stesso;
e) le schede elettorali per il rinnovo del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione devono essere di colore giallo, per
distinguerle da quelle dei Consigli Scolastici Provinciali (rosse), da
quelle dei Consigli Scolastici Distrettuali (verdi) e da quelle dei Consigli
di Circolo-Istituto (bianche);
f) le SS.VV. faranno richiesta per l'assegnazione
dei fondi per le spese elettorali sul cap. 1128 per quanto riguarda il
C.N.P.I. e sul cap. 1135 per quanto riguarda gli altri Organi collegiali
della scuola, secondo le istruzioni che saranno impartite con apposita
circolare dall'Ufficio di Ragioneria di questo Ministero.
Procedura automatizzata per la trasmissione dei
dati e l'elaborazione dei risultati nelle elezioni del C.N.P.I.
In questa tornata elettorale per il rinnovo del
C.N.P.I. per la prima volta la trasmissione dei dati elettorali tra il
Ministero e gli Uffici scolastici provinciali, e viceversa, nonché
l'elaborazione dei risultati, verrà effettuata con procedura automatizzata.
Con la presente circolare vengono date disposizioni
di carattere generale inerenti alla suddetta procedura automatizzata, con
le quali si adattano al nuovo sistema le disposizioni dell'O.M. n. 225/95
(cfr. art. 29, comma 1, lett. A e B; art. 37, comma 13; art. 38, comma
2), mentre con successiva apposita circolare, predisposta dall'Ufficio
competente per il C.E.D. di questo Ministero, saranno fornite specifiche
istruzioni relative agli adempimenti connessi con la procedura stessa.
A) Liste dei candidati
Le liste dei candidati saranno acquisite a Sistema
ad opera della Commissione elettorale centrale e tramite il Sistema stesso
rese disponibili agli Uffici scolastici provinciali per i successivi adempimenti
di competenza (predisposizione delle schede e dei manifesti elettorali).
B) Dati elettorali a livello di seggio
Ciascun seggio inizierà le operazioni di
scrutinio a cominciare dalle schede riguardanti l'elezione del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione e dopo aver terminato dette operazioni
provvederà ad inviare tempestivamente alla Commissione elettorale
provinciale il verbale con i dati riassuntivi riferiti alle elezioni in
questione.
In tutte le province per le quali è stato
realizzato il collegamento telematico delle scuole con il Sistema Informativo,
l'acquisizione dei risultati dei singoli seggi avverrà con apposite
funzioni rilasciate presso il circolo o istituto cui tali seggi fanno capo.
Di conseguenza la Commissione elettorale provinciale dovrà effettuare
il controllo di tali dati ed acquisire i risultati solo dei seggi di propria
competenza (personale dell'Amministrazione scolastica e Ispettori tecnici).
Si fa presente che nei verbali delle operazioni
di seggio relativi all'elezione del C.N.P.I., la cui stampa e distribuzione
sono a cura delle SS.VV., debbono essere apportate le seguenti modifiche
rispetto a quelli utilizzati nella precedente tornata elettorale:
1) nel frontespizio devono essere previsti appositi
spazi nei quali i componenti del seggio - sia esso costituito presso il
circolo didattico, l'istituto scolastico, ovvero le scuole materne, i plessi,
le sezioni staccate, le sedi coordinate e le succursali - dovranno indicare
oltre alla denominazione, anche il codice del circolo didattico o dell'istituto
di riferimento, nonché il numero progressivo assegnato al seggio
nell'ambito delle suddette scuole di riferimento.
Il codice del circolo o dell'istituto è quello
rilevabile dal Bollettino Ufficiale; per le scuole delle province di nuova
istituzione e per le scuole interessate da variazioni anagrafiche il suddetto
codice sarà rilevato da apposite stampe fornite dal Sistema. Analogamente
i seggi costituiti presso le Amministrazioni scolastiche periferiche avranno
un proprio numero progressivo nell'ambito della provincia;
2) nella parte del verbale dove vengono riportati
i risultati relativi a ciascuna lista concorrente alle elezioni, accanto
al nominativo di ciascun candidato e al numero delle preferenze riportate,
deve essere indicato anche il numero arabo di collocamento nella lista
di appartenenza.
C) Dati elettorali a livello provinciale
La Commissione elettorale provinciale, man mano
che riceverà i dati provenienti dai singoli seggi, provvederà
ad immetterli nel Sistema tramite il Servizio trasmissione dati.
Completata l'acquisizione dei dati di tutti i seggi
il Sistema, effettuati i necessari controlli di congruenza, elaborerà
i risultati a livello provinciale e gli stessi verranno trasmessi per via
telematica alla Commissione elettorale centrale.
Per non vanificare l'esito della procedura automatizzata
è necessario che le SS.VV., nel periodo in cui si dovrà procedere
all'immissione dei dati a Sistema, utilizzino, per il tempo strettamente
necessario, tutti i componenti del Servizio trasmissione dati, al fine
di ridurre al massimo i tempi occorrenti per la predetta operazione.
Si fa presente che a seguito della procedura automatizzata
la Commissione elettorale provinciale non dovrà più provvedere
alla redazione manuale del quadro riassuntivo modello H, previsto dall'art.
29, comma 1, lettera B) dell'O.M. n. 225/95, né ad inviare detto
modello alla Commissione elettorale centrale.
La Commissione elettorale provinciale dovrà
comunque redigere e sottoscrivere un verbale - il cui nuovo modello sarà
predisposto da questo Ministero e inviato tramite il Sistema - nel quale
oltre a indicare i fatti più significativi verificatisi durante
lo svolgimento delle operazioni elettorali, dovrà essere dichiarato
che i dati inseriti a Sistema sono stati convalidati dalla Commissione
stessa.
Detto verbale sarà depositato presso l'Ufficio
scolastico provinciale assieme ai verbali di tutti i seggi e alla stampa
del quadro riassuntivo provinciale fornito dal Sistema. Tali atti dovranno
essere messi a disposizione di chi ne abbia diritto a seguito di eventuali
ricorsi presentati.
Per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, mancando
il collegamento con il Sistema Informativo, la Commissione elettorale provinciale
dovrà compilare il quadro riassuntivo dei risultati dei seggi elettorali
e inviarlo alla Commissione elettorale centrale, secondo quanto previsto
dall'O.M. n. 225/95.
D) Risultati delle elezioni del C.N.P.I.
Una volta in possesso dei dati di tutte le Province,
il Sistema potrà fornite i risultati a livello nazionale, che dopo
essere stati validati dalla Commissione elettorale centrale, saranno resi
disponibili per via telematica alle Commissioni elettorali provinciali
per l'affissione ai rispettivi albi.
Si ritiene opportuno sottolineare che la Commissione
elettorale centrale e le Commissioni elettorali provinciali rimangono sempre
e comunque pienamente titolari delle attribuzioni e funzioni loro assegnate
dalle norme vigenti, e che l'automatizzazione delle procedure sopra descritte
rappresenta solo lo strumento atto a consentire alle Commissioni stesse
di accelerare i tempi di svolgimento degli adempimenti di competenza.
Le SS.VV. comunicheranno alle dipendenti istituzioni
scolastiche il nominativo del funzionario responsabile della procedura
elettorale, nonché il recapito telefonico, per ogni eventuale chiarimento
in merito alla procedura stessa. Il nominativo del funzionario suddetto
dovrà essere comunicato anche a questo Ministero, Direzione Generale
del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi, Divisione VIII (fax 06/58495358).
Questa tornata elettorale assume particolare rilievo
in quanto per la prima volta le elezioni del C.N.P.I. si svolgeranno contestualmente
a quelle degli altri Organi collegiali della scuola. Le SS.VV., pertanto,
cureranno con particolare attenzione che la procedura elettorale si svolga
regolarmente, accertando, nell'ambito del potere di vigilanza previsto
dall'art.
28 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 297/94, la puntuale osservanza,
da parte dei Capi d'istituto, dei termini e delle modalità previsti
dalle disposizioni vigenti per i vari adempimenti connessi con la procedura
elettorale stessa, nel rispetto dello scadenzario allegato alla presente
circolare.
1) Indizione delle elezioni dei Consigli scolastici
distrettuali, dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli di circolo-istituto:
- entro il 60° giorno antecedente le votazioni
(11/9/1996)
2) Determinazione della consistenza numerica delle
componenti elettive del Consiglio scolastico provinciale:
- contestualmente all'indizione delle elezioni
3) Costituzione o rinnovo delle Commissioni elettorali
provinciali, distrettuali, di circolo-istituto, delle scuole pareggiate,
parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate, dei
Conservatori e delle Accademie:
- entro il 60° giorno antecedente le votazioni
(11/9/1996)
4) Comunicazione dei nominativi degli elettori alle
Commissioni elettorali da parte dei Provveditori agli Studi, dei Sovrintendenti
scolastici e dei Capi d'istituto:
- entro il 50° giorno antecedente le votazioni
(21/9/1996)
5) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori:
- entro il 40° giorno antecedente le votazioni
(1/10/1996)
6) Presentazione delle liste dei candidati:
- dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre
le ore 12 del 28° giorno antecedente le votazioni: cioè dalle
ore 9 del 3/10 alle ore 12 del 14/10/1996
7) Affissione all'albo delle liste di candidati
da parte delle Commissioni elettorali distrettuali e provinciali:
- il 28° giorno antecedente le votazioni
(14/10/1996)
8) Propaganda elettorale:
- dal 30° al 2° giorno antecedente le
votazioni (dall'11/10 all'8/11/1996)
9) Nomina dei seggi:
- entro il 5° giorno antecedente le votazioni
(5/11/1996)
10) Votazioni:
- dalle ore 8 alle ore 12 del 10/11 e dalle ore
8 alle ore 13,30 dell'11/11/1996.
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