Oggetto: Collocamenti
fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente
presso:
- enti e associazioni che svolgono attività
di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione
e reinserimento di tossicodipendenti;
- associazioni professionali ed enti cooperativi
da esse promossi;
- università e altri istituti di istruzione
superiore.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo
26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2002/2003
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel
prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94,
a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche
alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti connessi con
la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di
500 unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare
all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento
di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori
contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale
educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere
rispettivamente assegnati:
agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori
ruolo del personale interessato. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo
26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché
gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale
e artistico, con oneri interamente a loro carico, possono richiedere in
aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti,
compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale
della stessa tipologia di personale presso le Università degli Studi
e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico
dell'Istituzione richiedente. Il personale da collocare in posizione di
fuori ruolo o di comando deve aver superato il periodo di prova.
A partire dall'anno scolastico 2000/2001, qualora il collocamento fuori
ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240,
convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia
durata non superiore a un quinquennio, i dirigenti scolastici e i docenti,
all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o
di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto
del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente
durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001,
comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi
trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione
di comando ai sensi del comma 10, si sommano se tra gli stessi non vi sia
soluzione di continuità. I dirigenti scolastici e i docenti che
perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o alla cessazione
del comando, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo
le modalità definite in sede di contrattazione decentrata nazionale
in materia di mobilità.
Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo o di
comando dai dirigenti scolastici e dal personale docente è valido
come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di
stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del
servizio medesimo. Gli enti, le associazioni e le Università presso
le quali il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze
al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente
e, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici
regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei contingenti,
per l'anno scolastico 2002/2003 i provvedimenti di collocamento fuori ruolo
di cui al comma 8, II e III periodo, dell'articolo 26 della legge 448/98,
saranno adottati dal Direttore generale della Direzione generale del personale
della scuola e dell'amministrazione del Dipartimento per i servizi nel
territorio.
Alla suddetta Direzione generale - Ufficio VII (v.le Trastevere, 76/A
00153 Roma) dovranno essere indirizzate, entro il 18 aprile 2002, le richieste
di assegnazione di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B). Copia della richiesta
sarà inviata, per conoscenza, all'Ufficio scolastico regionale,
individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le
istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare
alla sopracitata Direzione generale - Ufficio VII una relazione nella quale
dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato
e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da
effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione
e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione
che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo
116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nel numero massimo di cento unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione
all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo
definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione
presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri
requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte
degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, devono riguardare
esclusivamente coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui
al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990. Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di
disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione
agli stessi effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di
corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche
per tossicodipendenti, o la disponibilità a frequentare corsi di
formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione scolastica
a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali,
previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla
decorrenza dell'assegnazione (1° settembre 2002). La frequenza dei
corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione dell'apposito
attestato o con la dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della
normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione
di assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione
all'attività svolta, richiedono più unità di personale,
devono indicarne lo stretto ordine di priorità. Le richieste incomplete
nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti
non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano
il collocamento fuori ruolo. In considerazione della particolare attività
e delle specifiche competenze professionali richieste al personale utilizzato,
l'Amministrazione potrà, su espressa richiesta dell'ente o dell'associazione,
valutare l'opportunità di disporre il collocamento fuori ruolo anche
per una durata superiore all'anno, e comunque non oltre il triennio.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici
e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché
presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica,
possono essere concesse nel limite massimo di cento unità. Le richieste
di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili
degli enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:
a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione
completa dell'istituzione;
b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli
obiettivi che si intendono conseguire;
c) il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero
delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata
per la ricerca;
d) l'ordine di priorità del personale richiesto;
e) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale
richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da
attivare;
f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto
(struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già
disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
g) periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione
di assenso dell'interessato. In caso di associazioni professionali, alla
richiesta dovrà essere allegato inoltre lo statuto dell'associazione;
per gli enti cooperativi è indispensabile anche il documento attestante
la regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio
del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del
Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno
prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute
dai diretti interessati. Le assegnazioni disposte a norma del presente
paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE ARTICOLO 26 - COMMA 9
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100
del 31 marzo 2000. Con il predetto decreto vengono individuati modalità
e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo
26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola,
chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate
per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Direttore
Generale del Servizio per gli affari economico-finanziari (v.le Trastevere,
76/A 00153 Roma) entro il 18 aprile 2002. Copia di tali richieste dovrà
essere inviata, per opportuna conoscenza, in pari data, alla Direzione
generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio VII.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO. ARTICOLO 26 - COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98
le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore,
le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale
docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti,
le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale
e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico,
comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente
ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2002 esclusivamente
al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale individuato in
base alla sede di titolarità del personale richiesto. I relativi
provvedimenti saranno adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale interessato. Per quanto concerne i comandi presso le Università
e gli altri Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio
di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta
del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato,
controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del
dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno
ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata
alla domanda. Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili
delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale
docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni
e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione
dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente
dalla richiesta.
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