Iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia
Come è noto, nella G.U. n. 77 del 2 aprile
u.s. è stata pubblicata la legge 28 marzo
2003, n. 53, contenente "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale".
La citata legge, innovando la preesistente normativa,
all'articolo 2, comma 1, tra l'altro, prevede:
– alla lettera e) che "... alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti, secondo criteri di gradualità e in forma
di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.";
– alla lettera f) che "... alla scuola primaria
si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.".
Il successivo articolo 7, al comma 4 dispone:
"Per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003/2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004".
Dalle disposizioni di cui al menzionato comma 4 emerge che l'applicazione degli anticipi, secondo i tempi e con le modalità sopra riportate, deve intendersi operante già dal prossimo anno scolastico per la scuola elementare e, per la scuola dell'infanzia, sempre dal prossimo anno scolastico, ma subordinatamente all'esistenza delle condizioni indicate nel paragrafo che segue. Pertanto, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002, avente ad oggetto le iscrizioni per l'anno scolastico 2003/2004, si forniscono con la presente istruzioni e indicazioni in ordine all'attivazione degli adempimenti finalizzati alla tempestiva e corretta applicazione della normativa in questione.
Scuola dell'infanzia
Tenuto conto di quanto stabilito dal citato comma
4, è consentito, per l'anno scolastico 2003/2004, di iscrivere alla
scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i tre anni di
età entro il 28 febbraio 2004. Ciò nel rispetto della libera
scelta delle famiglie e in presenza delle condizioni di fattibilità
richiamate dallo stesso comma 4 (secondo criteri di gradualità,
in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni).
Tanto premesso e precisato, lo scrivente, in relazione
alle situazioni dei diversi contesti e realtà territoriali, sta
individuando le iniziative e gli interventi utilmente praticabili al fine
di poter corrispondere alla richiesta e alle attese delle famiglie nella
maniera più idonea.
A tal fine, sono in corso contatti e interlocuzioni
con l'Anci (Associazione nazionale comuni d'Italia) per una ricognizione
congiunta dello stato delle cose e per una prima messa a punto degli interventi
e delle azioni da porre in essere.
Nell'ottica della sperimentata collaborazione, lo
scrivente assegna fondamentale importanza al contributo di iniziative,
di idee e di suggerimenti che le SS.LL., quali più diretti e qualificati
interpreti delle differenziate e molteplici esigenze ed attese dell'utenza
dei rispettivi ambiti territoriali, vorranno far tenere a questo Ministero,
con l'apporto dei dipendenti Uffici e delle istituzioni scolastiche di
rispettiva competenza. Contributo da formalizzare in apposita relazione
col supporto di dati e di elementi significativi riferiti sia agli aspetti
quantitativi del fenomeno degli anticipi (e ai connessi riflessi sulle
attuali consistenze delle sezioni e dei posti, definite nell'ambito delle
dotazioni a suo tempo assegnate) che alle concrete condizioni di ammissione
alla frequenza (disponibilità delle occorrenti strutture e dotazioni,
possibilità di fruizione dei servizi di trasporto e di mensa, ecc.).
A tale ultimo riguardo, anche le SS.LL. vorranno,
direttamente o attraverso i propri Uffici e con la collaborazione dei dirigenti
scolastici interessati, stabilire opportuni contatti e intese con gli enti
locali delle rispettive realtà territoriali, al fine di esaminare,
approfondire e valutare i diversi aspetti e profili della complessa fattispecie
e rimuovere eventuali carenze, difficoltà e impedimenti.
Una volta acquisito, sulla base dei dati e degli
elementi occorrenti, il quadro completo delle diverse situazioni legate
alle varie realtà territoriali e valutate con l'Anci e gli enti
locali competenti l'esistenza delle reali condizioni di praticabilità
della sperimentazione degli anticipi, verrà fissato dallo scrivente
il termine entro cui sarà possibile, da parte delle famiglie delle
bambine e dei bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio 2004,
produrre domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia nelle istituzioni
all'uopo individuate.
Nelle more dell'espletamento di tali procedure di
accertamento saranno promossi ed effettuati con le SS.LL. incontri e approfondimenti
sulla delicata materia per considerare tutte le possibili e più
idonee soluzioni.
Resta inteso che il concreto avvio della sperimentazione
degli anticipi potrà avvenire solo a seguito di formali autorizzazioni
che le SS.LL. concederanno a seguito delle determinazioni dello scrivente.
Scuola primaria
La richiesta da parte delle famiglie di ammissione
anticipata alla prima classe della scuola primaria dei bambini che compiranno
i sei anni di età dopo il 31 agosto 2003 ed entro il 28 febbraio
2004 ha natura facoltativa.
I genitori che intendono iscrivere i propri figli
alla scuola primaria debbono produrre domanda alle istituzioni scolastiche
entro 30 aprile 2003, secondo i criteri e le modalità già
individuati dalla richiamata circolare prot. n. 3462
del 20 dicembre 2002. Ovviamente non sono tenuti a rinnovare le
richieste di iscrizione i genitori dei bambini e delle bambine nati nel
periodo tra il 1° settembre e il 31 dicembre dell'anno 1997 che abbiano
già prodotto domanda per effetto della citata circolare prot. n.
3462/2002.
Gli alunni nuovi iscritti sono inseriti nelle prime
classi, già costituite a seguito delle iscrizioni effettuate per
l'anno scolastico 2003/2004, nel rispetto dei limiti numerici e dei criteri
fissati dai decreti ministeriali n. 331/1998
e n. 141/1999. Qualora non risulti possibile
il totale assorbimento dei citati alunni nelle classi già formate,
si procede alla previsione di nuove classi, sempre sulla base dei limiti
numerici e dei criteri di cui ai predetti decreti ministeriali e relative
norme applicative. Ciò in quanto le scelte delle famiglie di anticipare
la frequenza alla prima classe della scuola primaria impegnano l'Amministrazione
a soddisfare le richieste.
In presenza di più plessi scolastici di uno
stesso circolo, insistenti in un medesimo ambito territoriale e tra di
loro facilmente raggiungibili, anche in relazione all'età dei bambini
e delle bambine, si potrà procedere ad un'equa distribuzione dei
nuovi iscritti, in maniera che, con il coinvolgimento delle famiglie, le
classi prime interessate risultino, in linea di massima e per quanto possibile,
costituite con un equilibrato numero di alunni.
I dirigenti scolastici, definita la previsione delle
classi in relazione al numero complessivo dei nuovi alunni iscritti, provvederanno,
secondo le procedure che saranno appositamente attivate e rese note dal
Sistema informativo di questo Ministero, a darne immediata comunicazione
a codesti Uffici e allo scrivente.
Le SS.LL., una volta acquisiti i dati relativi alle
nuove iscrizioni e sulla base di un attento esame delle proposte di costituzione
di nuove classi formulate dai dirigenti scolastici, provvederanno ad autorizzarne
il funzionamento, utilizzando la dotazione aggiuntiva di posti assegnata
ad integrazione del contingente a suo tempo attribuito alle SS.LL. medesime.
Tale dotazione aggiuntiva, la cui consistenza viene
indicata nel prospetto che si allega, dovrà essere ripartita tra
le diverse realtà provinciali e locali, sulla base dei criteri previsti
dalle vigenti disposizioni, secondo esigenze attentamente e puntualmente
rilevate.
Eventuali, ulteriori necessità, che non dovessero
trovare accoglimento per l'esiguità delle risorse di organico a
disposizione di codesti Uffici, saranno esaminate e valutate dallo scrivente
d'intesa con le SS.LL. per la ricerca e l'adozione delle soluzioni più
idonee a garantire la fruizione del diritto dei bambini e della bambine
alla frequenza anticipata.
Come è noto, la materia degli anticipi costituisce
solo una delle innovazioni introdotte dalla citata
legge n. 53 e non esaurisce la complessità dei temi e delle
problematiche che si legano alla prima attuazione della riforma.
Seguiranno, pertanto, apposite istruzioni e indicazioni
con riferimento all'impianto della riforma, agli aspetti contenutistici
e organizzativi della stessa, all'introduzione di nuove professionalità,
ecc.
Del pari gli interventi di formazione del personale
costituiranno oggetto di apposite e separate riflessioni e interlocuzioni
con le SS.LL.
In considerazione della novità dell'istituto
della frequenza anticipata, nonché della brevità dei termini
assegnati per la presentazione delle domande di iscrizione, le SS.LL.,
vorranno dare tempestiva comunicazione della presente ai dirigenti delle
istituzioni scolastiche interessate e assicurarne, con tutti i mezzi a
disposizione e nei modi ritenuti più idonei, la massima diffusione
nei confronti delle famiglie.
La presente circolare è consultabile nei
siti internet (www.istruzione.it) ed intranet
di questo Ministero.
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