Decreto interministeriale del 30 marzo 1998. Cessazione dal servizio
Il decreto del 30 marzo 1998 del Ministro del Lavoro
e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro per la Funzione
Pubblica e gli Affari regionali (G.U. n. 75 del 31 marzo 1998), emanato
per effetto dell'art. 59 - comma 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ha disciplinato, all'art. 2, l'accesso al pensionamento di anzianità
del personale del comparto scuola richiesto con domanda di cessazione anticipata
presentata nel periodo dal 16 marzo al 2 novembre 1997.
Si precisa preliminarmente che le seguenti istruzioni
concernono anche i casi in cui la suddetta domanda sia stata revocata e
successivamente confermata sino al 10 luglio 1998 come previsto dalla circolare
ministeriale n. 285 - prot. 696/N - del 26 giugno 1998.
Il citato art. 2 ha previsto che il personale di
cui sopra sia collocato a riposo dall'anno scolastico o accademico 2000/2001
nel limite dell'entità del contingente formato per l'anno scolastico
o accademico 1999/2000, di cui all'art. 59 - comma 9 - della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e, per la parte eventualmente eccedente, dall'anno scolastico
o accademico 2001/2002.
Si comunica che il numero delle domanda di dimissioni
volontarie prodotte nel suddetto arco temporale dal 16 marzo al 2 novembre
1997 dal personale scolastico ancora in servizio è inferiore, in
base ai dati acquisiti nel sistema informativo, alla consistenza del contingente
del personale cessato dall'anno scolastico o accademico 1999/2000.
Pertanto il personale docente, educativo ed Ata
con contratto a tempo indeterminato, con istanza di cessazione dal servizio
anticipata presentata dal 16 marzo al 2 novembre 1997, sarà tutto
collocato a riposo con effetto dall'inizio dell'anno scolastico o accademico
2000/2001, sempreché l'istanza stessa non venga revocata entro il
1° marzo 2000.
Invece per i capi di istituto, che hanno richiesto
espressamente di cessare dall'1 settembre 2001, vale quanto già
precisato nella nota n. 1972 del 15 febbraio 1999 della Direzione Generale
dell'Istruzione Secondaria di I grado.
Resta fermo il collocamento a riposo dal 1°
settembre 2000 per i Capi di istituto che non hanno chiesto di cessare
dal servizio dal 1° settembre 2001.
Infine, si ritiene che la comunicazione dell'Amministrazione
agli interessati della mancata maturazione del diritto a pensione debba
essere effettuata anche nei confronti del personale che ha presentato la
domanda di dimissioni volontarie dal 16 marzo al 2 novembre 1997.
Al riguardo le SS.LL. vorranno tener presente i
termini indicati nella circolare ministeriale n. 11 prot. D13/83 dell'11
gennaio 2000.
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