Decreto legge n. 16 del 19 febbraio 2001 - Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola - Prime indicazioni operative
Con decreto legge n. 16 del 19/2/2001, entrato in
vigore il 20/2/2001, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono
state emanate disposizioni urgenti volte a garantire la continuità
didattica nelle classi interessate alla sostituzione del personale in servizio
sin dall'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto delle posizioni dei
docenti che hanno titolo all'assunzione a tempo determinato.
Va preliminarmente sottolineato come nei confronti
dei vincitori di concorsi o di docenti inseriti nelle graduatorie permanenti
le cui graduatorie sono state approvate entro il 31 agosto 2000, come già
previsto nel decreto legge n. 240/2000, convertito dalla legge n. 306/2000,
resta confermato il diritto alle assunzioni in ruolo, con assegnazione
della sede provvisoria dal corrente anno scolastico, salvo i casi in cui
il predetto personale presti già servizio. Al personale che cessa
dal servizio, per effetto di tali assunzioni, va riconosciuto, da parte
dei dirigenti scolastici, in base all'art. 1, comma 3, del decreto legge
n. 16/2001, come servizio prestato ai fini giuridici, il periodo intercorrente
tra la data di cessazione ed il termine delle attività didattiche.
Nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge si dispone
la permanenza in servizio sulle classi attualmente occupate, dei supplenti
nominati in via provvisoria dall'inizio dell'anno e, al comma 2, viene
garantito, comunque, al personale docente che, utilmente collocato nelle
graduatorie in questione, sarebbe dovuto subentrare nelle stesse classi
ai docenti attualmente in servizio, l'assunzione fino al termine delle
lezioni.
In sostanza, in applicazione delle disposizioni
contenute nel predetto comma 1, tutti i docenti confermati o assunti sui
posti vacanti o disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto
legge n. 240/2000, con l'eccezione sopra indicata per i docenti che sono
cessati o cesseranno dal servizio per il subentro del personale assunto
in base alle graduatorie concorsuali o permanenti, approvate entro il 31
agosto 2000, dovranno essere confermati sino al termine delle attività
didattiche sullo stesso posto o cattedra occupata. Immediatamente dopo,
nell'ambito del predetto personale, si procederà all'individuazione
degli aventi titolo alla supplenza annuale ovvero al mantenimento della
supplenza fino al termine delle attività didattiche, in base alla
posizione occupata in graduatoria e alla conseguente attribuzione, nei
loro confronti, del contratto con assegnazione del numero di ore equivalenti
a quelle spettanti in base alla graduatoria e con obbligo di completamento
dell'orario attualmente prestato.
Tale conferma riguarderà anche il personale
docente nominato all'inizio dell'anno scolastico nella provincia da cui
si è trasferito ed ivi in servizio alla data del decreto legge.
In tal caso il provvedimento sarà disposto dal Provveditore della
provincia di provenienza che ne darà tempestiva informazione al
Provveditore della provincia in cui il docente è iscritto. Nei confronti
del personale di cui trattasi, in caso di rinuncia alla trasformazione
del contratto o di abbandono del servizio, verrà meno, per il corrente
anno scolastico, qualsiasi diritto derivante dalla posizione occupata in
graduatoria ai fini della supplenza.
Per tutti i docenti confermati a tempo determinato,
ivi inclusi quelli di cui al periodo successivo, va applicata la normativa
contenuta nell'art. 25 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, così come
modificato dall'art. 49 del successivo C.C.N.L. del 26 maggio 1999.
Per coloro, invece, che non risultano in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma sono inseriti nelle
graduatorie permanenti in posizione utile per il conferimento delle supplenze,
dopo l'individuazione da parte del competente Provveditore agli Studi,
sarà disposta l'assunzione con contratto fino al termine delle lezioni,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16
dal dirigente scolastico come di seguito indicato.
Per rendere pienamente operativa la disposizione
di cui all'art. 1, 1° e 2° comma, i Provveditori agli Studi predisporranno
un piano provinciale che preveda, non solo per il personale indicato nel
punto precedente ma anche nei confronti del personale che non risulti occupato
per il numero di ore spettanti in base all'ordine di graduatoria, l'utilizzazione
degli stessi docenti in supplenze brevi su cattedre o posti per cui abbiano
titolo ad insegnare anche in relazione al titolo di studio posseduto. Solo,
in subordine, detto personale potrà essere utilizzato in attività
di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche al fine della
realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa.
Nel piano operativo il competente Provveditore agli
Studi individuerà reti di scuole comprendenti un numero congruo
di istituzioni atte a garantire la copertura, al miglior grado possibile,
delle esigenze in ambito provinciale.
Ai fini dell'utilizzazione ciascun docente sarà
assegnato ad una o più reti di scuole o, in ultima analisi, in ambito
provinciale.
Sull'articolazione di tale piano e sui criteri e
modalità di utilizzo del personale, i Provveditori agli Studi attiveranno
le procedure previste dall'art. 5 del C.C.N.L. del comparto scuola relativo
al quadriennio 1998/2001.
La retribuzione, sino al termine delle lezioni,
come previsto dall'art. 1, comma 2 del citato decreto legge, sarà
corrisposta dal dirigente dell'istituzione scolastica dove il docente viene
destinato per la prima utilizzazione.
Invece, per coloro che, assunti provvisoriamente
all'inizio dell'anno scolastico in forza del citato decreto legge n. 240/2000,
sono stati licenziati per il subentro dei titolari di cui al comma 3, sarà
riconosciuto, sia pure ai fini giuridici, il servizio che tale personale
avrebbe potuto prestare sino al termine dell'attività didattica.
Nel comma 4 del decreto legge n. 16/2001, si precisa,
infine, che le graduatorie d'istituto sono utilizzabili ai fini del conferimento
delle supplenze brevi solo nei casi di assoluta carenza di personale docente
da assumere nell'ambito della rete o delle reti di scuole cui il predetto
personale viene assegnato.
Il supplente temporaneo già nominato in sostituzione
del docente in servizio a tempo indeterminato o determinato, va, comunque,
mantenuto in servizio fino alla scadenza della nomina ivi compresa l'eventuale
proroga o conferma per il prolungarsi dell'assenza del titolare.
Il decreto legge disciplina anche gli effetti negativi
conseguenti al ritardo nei lavori delle varie commissioni giudicatrici
nell'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie e nella definizione
delle graduatorie permanenti.
Infatti, soprattutto per il settore delle scuole
secondarie, la conclusione delle relative attività oltre il 31 marzo
2001, termine previsto dal decreto legge n. 240/2000 per l'approvazione
delle relative graduatorie potrebbe vanificare le aspettative dei vincitori
in ordine alla nomina giuridica con effetto dal 1° settembre 2000.
Pertanto il comma 5 proroga di ulteriori 3 mesi
detta scadenza (sino al 30/6/2001) ai fini del riconoscimento degli effetti
giuridici delle nomine.
Peraltro, per l'eventualità che comunque
le relative operazioni concorsuali per gravi motivi non dovessero concludersi,
il medesimo comma 5 contiene una disposizione che autorizza il Ministro
a prorogare ulteriormente con proprio decreto il predetto termine.
Il comma 6 riconosce, in ogni caso, a tutti i vincitori
dei concorsi a cattedre e posti banditi nel 1999, che non dovessero comunque
concludersi entro il nuovo termine fissato, il diritto ad ottenere le nomine
in ruolo sulla base dei posti assegnati per il corrente anno scolastico,
nel limite del contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato.
Infine, poiché la ratio del decreto
legge è quella di garantire l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico
senza interruzioni della continuità didattica, garantendo nel contempo
i diritti di coloro che sono inseriti nelle graduatorie concorsuali e permanenti,
si invitano i Provveditori agli Studi a voler porre in essere, nell'ambito
della propria competenza e responsabilità, ogni iniziativa idonea
ad accelerare al massimo la definizione delle procedure concorsuali e di
quelle relative all'approvazione, in via definitiva, delle graduatorie
permanenti, anche al fine di evitare ripercussioni negative sull'inizio
del prossimo anno scolastico.
Si fa riserva di impartire tempestivamente ulteriori
disposizioni su specifiche problematiche derivanti dall'applicazione della
normativa di cui trattasi, ivi comprese le questioni connesse alla mobilità
territoriale e professionale.
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