Oggetto: Procedimenti amministrativi e procedure connesse di competenza delle Direzioni Scolastiche Regionali in materia di riconoscimento di infermitą e concessione dell'equo indennizzo, nonchč di concessione della pensione privilegiata al personale dirigente, docente, educativo ed ATA
Con circolare n. 12, prot. D.G.P.S.A./12 Segr., del 12 febbraio 2002
sono state indicate le attività di carattere gestionale nei confronti
del personale dirigente, docente, educativo ed ATA già di competenza
dell'Amministrazione Centrale che, in forza del Decreto del Presidente
della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, e del Decreto Ministeriale del
30 gennaio 2001, sono state attribuite alle Direzioni Scolastiche Regionali.
Nella medesima circolare si è fatta riserva di successive specifiche
disposizioni per quanto concerne le pensioni privilegiate ordinarie del
personale scolastico e gli equi indennizzi dei dirigenti scolastici.
Tale materia, già di competenza delle Direzioni Generali Scolastiche
dell'Amministrazione centrale, è confluita, come è noto,
in un unico Ufficio della Direzione Generale del Personale della Scuola
e dell'Amministrazione che, in attesa del completamento della riforma degli
Uffici Centrali e Periferici di questo Ministero, ha provveduto e tuttora
provvede a garantire, per quanto possibile, continuità della gestione
amministrativa.
In sede di definizione delle disposizioni di cui sopra, devono, allo
stato, trovare applicazione anche i contenuti del D.P.R. 29 ottobre 2001,
n.461, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché
per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni ordinarie",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 5 del 7 gennaio 2002, regolamento
che, in virtù del principio di snellimento e di semplificazione
dell'azione amministrativa, ha profondamente mutato, soprattutto nei confronti
dell'utenza, alcuni aspetti della previgente normativa sui quali si ritiene
opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL., anche alla luce di quanto
disposto dall'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici
- Ufficio I° Normativa - con l'informativa n. 19 del 2 aprile 2003,
relativamente alla concessione delle pensioni privilegiate.
Detta normativa, infatti, prevedeva due distinte fasi procedurali:
la prima finalizzata al riconoscimento dell'infermità per causa
di servizio e la seconda all'attribuzione dell'equo indennizzo e/o della
pensione privilegiata.
Al termine della prima delle due predette fasi procedurali l'Amministrazione,
sulla base del solo parere favorevole espresso dalle Commissioni Medico-legali
degli Ospedali Militari, emetteva il provvedimento formale di riconoscimento
di infermità per causa di servizio la cui valenza era da ritenersi
definitiva e di carattere generale, salvo che per la corresponsione dell'equo
indennizzo e della pensione privilegiata, benefici per la cui attribuzione
era richiesto il parere favorevole del Comitato per le pensioni privilegiate
ordinare (art. 5 bis legge 20.11.1987 n. 472).
In tale sistema poteva, pertanto, avvenire che, in funzione del parere
favorevole delle Commissioni Medico Ospedaliere, agli interessati venisse
riconosciuta la dipendenza di infermità da causa di servizio ed
attribuito, ad esempio, il beneficio di cui all'art. 44 del R.D. 30/9/1922
n. 1290, per come esteso agli invalidi civili dalla legge 15/7/1950n. 539
(vedasi, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato n. 742/92 emesso
nell'Adunanza Generale del 17.5.1993), ma venisse, poi, negata la corresponsione
dell'equo indennizzo a causa del parere contrario alla dipendenza da causa
di servizio espresso dal menzionato Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie.
Il D.P.R. 29.10.2001 n. 461 ha inteso superare tale dicotomia di giudizio
ed ha attribuito alle Commissioni Medico Legali degli Ospedali Militari
(Art. 6 - 1°comma) la competenza alla formulazione della diagnosi dell'infermità
o lesione, alla individuazione del momento della conoscibilità della
patologia e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o
sensoriale, nonché sulla idoneità o meno al servizio, ma
non in merito al nesso causale tra il servizio e l'evento dannoso, nesso
sulla cui sussistenza è, invece, chiamato a pronunciarsi in forma
esclusiva (art. 11 - 1° comma) il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie trasformato, dal Decreto Presidenziale in esame, in "Comitato
di verifica per le cause di servizio" (art. 10 - 1° comma).
L'esposto mutamento avvenuto nel quadro normativo ha portato, come
conseguenza diretta che, al presente, la procedura non si articola più
in due fasi distinte, bensì in una sola fase al cui termine (e solo
in quel momento) è possibile, per l'Amministrazione, emettere un
provvedimento da ritenersi definitivo a tutti gli effetti (art. 12), superando,
così, il disposto del sopra citato art. 5 bis legge 472/87, nel
senso che l'avvenuto riconoscimento della dipendenza di infermità
da causa di servizio e, cioè, della sussistenza del nesso causale
tra il servizio e l'evento dannoso assume la caratteristica della definitività.
Ciò posto, giova, tuttavia sottolineare alcuni aspetti connessi
al suddetto avvenuto riconoscimento e, primo fra tutti, la concessione
dell'equo indennizzo che, se richiesto unitamente al riconoscimento di
infermità o, in ogni caso, prima della formulazione del parere del
"Comitato di verifica per le cause di servizio", può essere attribuito,
con un unico provvedimento formale, contestualmente al riconoscimento della
dipendenza mentre, ove richiesto successivamente, l'attribuzione è
subordinata alla verifica dei termini procedurali (art. 14- comma 3).
Diversa deve, viceversa, considerarsi la situazione per ciò
che concerne l'attribuzione di pensioni privilegiate.
Ferma, infatti, la unicità della pronuncia del più volte
menzionato "Comitato per la verifica delle cause di servizio" in ordine
alla dipendenza della infermità, l'avvenuto riconoscimento non comporta
automaticamente l'attribuzione della pensione privilegiata, come spesso
ritenuto.
Perché ciò avvenga, invece, è necessario che le
Commissioni Medico-Ospedaliere, in sede di giudizio di loro competenza,
dichiarino la o le infermità richieste a riconoscimento invalidanti
al punto da rendere i richiedenti inabili al servizio (art. 64 - 1°comma
DPR 29.12.1973 n. 1092 per come richiamato dall'art. 17 - 1° comma
del D.P.R. 29.10.2001 n. 461).
Ne deriva, quindi, che ove tale pronuncia sia già contenuta
nel parere fornito dalla Commissione Medico-Ospedaliera, l'avviso positivo
sulla dipendenza espressa dal Comitato di verifica per la causa di servizio
dovrà ritenersi sufficiente per l'attribuzione della pensione privilegiata
mentre, ove ciò non sussista, sarà necessario interpellare,
al riguardo, nuovamente le Commissioni Ospedaliere perché, sul punto
della inabilità al servizio, facciano conoscere il loro giudizio.
Il D.P.R. 20.10.2001 n. 461, peraltro, oltre a quanto fin qui evidenziato,
all'art. 14 - comma 5, indica che organo dell'Amministrazione da ritenersi
competente all'emanazione dei provvedimenti finali, è il "Responsabile
dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo
stato giuridico del dipendente".
Nella presente fattispecie, per la quasi concomitante entrata in vigore
del D.P.R. 6.11.2000 n. 347, tale organo è il Direttore Generale
posto a capo della singola Direzione Scolastica Regionale, salvo che il
medesimo deleghi tale sua competenza ad altro dirigente dello stesso ufficio
o della stessa Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione, con nota prot. 492/N
del 17 luglio 2002, ha intrapreso un confronto con i Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali ai quali la materia è transitata,
con particolare riguardo alla questione inerente alla necessità
di uniformità e di efficacia di eventuali forme di delega sia a
livello provinciale che scolastico.
La proposta di decentramento ai Centri Servizi Amministrativi, oltre
a riscuotere unanime consenso, ha evidenziato l'assoluta necessità
che l'intera questione sia regolamentata in modo inequivocabilmente omogeneo
su tutto il territorio nazionale, anche al fine di rendere uniforme la
qualità del rapporto con le altre Amministrazioni, sanitaria, militare
ed amministrativa, coinvolte e, conseguentemente, ed esclusivamente a tale
scopo, si ritiene utile riportare alcune linee, di indirizzo generale,
in riferimento sia a quanto indicato nel D.P.R. 461/2001, sia al contenuto
della precitata informativa I.N.P.D.A.P. n. 19/2003, con la quale il suddetto
Istituto Previdenziale, in attesa della emanazione dell'apposito regolamento
previsto dall'art. 3 - comma 5 del D.L.vo 479/94, ha disciplinato il nuovo
iter procedurale, a decorrere dal 22.1.2002, per la concessione della pensione
privilegiata.
Al fine, pertanto, di coordinare l'azione amministrativa di codesti
uffici con quelli dell'I.N.P.D.AP., si ritiene opportuno fornire i seguenti
ulteriori chiarimenti.
Per la menzionata circostanza che l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la competenza
alla concessione delle pensioni privilegiate per le cessazione dal servizio
intervenute a decorrere dal 2.9.2000, può essere facilmente accaduto
che codesti Uffici, avendo ricevute, da quella data, richieste di pensioni
privilegiate, ne abbiano iniziato l'istruttoria, ancorché di competenza
del predetto Istituto.
Ove ciò sia avvenuto, si è concordato con gli organi
centrali dell'I.N.P.D.A.P. che, in presenza di pratiche per le quali sia
già iniziata l'istruttoria, nel senso che risulti essere stato richiesto
un qualsivoglia parere tra quelli previsti dalla procedura di cui al D.P.R.
461/2003, l'ufficio che ha inoltrato la richiesta in argomento, pur se
il "petitum" è da individuarsi nella richiesta di attribuzione di
una pensione di privilegio, continuerà a curarsi della pratica fino
alla sua conclusione, salvo l'atto finale e, cioè, la concessione
o la negazione della pensione privilegiata per la quale la documentazione
dovrà essere inviata all'I.N.P.D.A.P. che, per sua parte, ne curerà
la definizione.
Devono, viceversa, essere trasmesse alla competente sede periferica
I.N.P.D.A.P., che ne curerà la relativa istruttoria, le domande
di pensione privilegiata presentate da soggetti, cessati dal servizio a
decorrere dal 2 settembre 2000, direttamente all'Ufficio Scolastico, per
le quali lo stesso Ufficio non ha avviato alcuna richiesta di parere.
Nella ipotesi di istanze nelle quali non venga esplicitamente richiesta la concessione di pensione di privilegio:
L'istruttoria delle pratiche di riconoscimento di infermità per causa di servizio e/o di attribuzione di equo indennizzo deve essere effettuata, nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, non già dalle scuole, bensì da un apposito Ufficio, istituito allo scopo se già non esistente, presso il Centro Servizi Amministrativi di ogni Provincia, mentre, per quanto riguarda le domande finalizzate al solo trattamento pensionistico privilegiato, esse, in conformità a quanto previsto dalla già citata informativa 19/2003, dovranno essere inviate, il più celermente possibile, alle sedi I.N.P.D.A.P. di residenza dei richiedenti.
L'adozione degli atti finali, (con esclusione di quelli concessivi di
pensione privilegiata di competenza dell'I.N.P.D.A.P.), istituzionalmente
di competenza dei Direttori Generali Regionali, è attribuita per
loro delega ai responsabili dei Centri Servizi Amministrativi, purchè
rivestano qualifica dirigenziale.
Tuttavia, fino a quanto analoghe deleghe non verranno rilasciate dagli
Organi cui è demandato il controllo sugli atti in argomento, è
necessario che i provvedimenti emanati in forza di delega siano inoltrati,
per il controllo, agli uffici competenti al controllo sugli atti delle
Direzioni Scolastiche Regionali e, cioè, nello specifico, alla Ragioneria
Provinciale dello Stato del capoluogo di Regione.
Avverso i restanti provvedimenti è esperibile impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, provvedere all'organizzazione, a livello
provinciale, degli uffici preposti all'istruttoria delle pratiche in questione,
nonché a conferire le deleghe ai dirigenti competenti all'adozione
degli atti finali.
Nel contempo, vorranno provvedere ad assicurarsi che i Dirigenti scolastici
nonché il personale docente, educativo ed ATA, di ruolo e non di
ruolo, ancora in attività di servizio o già collocato a riposo,
sia messo a conoscenza delle innovazioni apportate all'iter procedurale
inerente alle domande di riconoscimento di causa di servizio prodotte a
qualunque titolo.
Quanto fin qui precisato, questa Amministrazione, nel ravvisare che
sono venuti a mancare i presupposti per continuare la gestione amministrativa
a livello centrale delle pratiche di riconoscimento della dipendenza delle
infermità da causa di servizio, sia per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria, nei termini sopra esposti, che per l'equo indennizzo
nei confronti del personale scolastico, provvederà a trasmettere
ai Centri Servizi Amministrativi (ed alle competenti sedi I.N.P.D.AP.,
per le cessazioni intervenute dal 2.9.2000) le istanze pervenute al Ministero
e per le quali, in attesa delle determinazioni di cui sopra, l'iter procedurale
non ha ancora avuto inizio.
Ritiene, inoltre, opportuno trasmettere, ai predetti Centri Servizi
Amministrativi, anche le istanze per le quali si è tuttora in attesa
del parere dell'ex Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie o del
nuovo Comitato di verifica per le cause di servizio, nonché quelle
per le quali, pur complete sia di parere che di documentazione, non si
è al momento ancora provveduto ad adottare il conseguente provvedimento
finale.
Nei casi, peraltro, in cui detto provvedimento abbia ad oggetto la
concessione della pensione privilegiata, i pareri, corredati dalla prescritta
documentazione, verranno inoltrati alle competenti sedi I.N.P.D.A.P. qualora
la cessazione dell'interessato sia avvenuta in epoca successiva al 1°
settembre 2000.
Si assicura, comunque, la massima sollecitudine nel rimettere agli
Uffici competenti i predetti pareri, non appena perverranno a questa Amministrazione.
Si assicura, inoltre, che i carteggi sopra indicati, corredati da appositi
elenchi, ove possibile ripartiti per ordine di scuola e tipologia di personale
interessato, saranno trasmessi al più presto. Sarà cura del
Ministero notificare, nel contempo, agli interessati l'Ufficio periferico
destinatario della pratica.
Di conseguenza, si pregano codesti Uffici di non far pervenire nuove
istanze eventualmente presentate dagli interessati.
L'Ufficio preposto alla continuità della gestione amministrativa
che ha, fino ad ora, curato la materia, garantirà ogni possibile
forma di assistenza, nonché di coordinamento, in fase di avvio del
decentramento in questione e continuerà a curare tutti gli aspetti
relativi allo studio delle problematiche inerenti la materia, nonché
ad assicurare la massima e sollecita divulgazione di eventuali ulteriori
nuovi aspetti normativi.
Si confida nel puntuale adempimento e nella massima collaborazione
da parte delle SS.LL. e si informa che, al fine di assicurarne la massima
diffusione, la presente viene diramata anche attraverso la rete INTRANET
del Ministero.
La presente circolare, per la parte concernente le pensioni privilegiate,
viene diramata di intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti
Pensionistici.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro
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