Anno scolastico 2006/2007 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto
In vista dell'imminente inizio delle operazioni di
sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed Ata relative
al prossimo anno scolastico, si impartiscono con la presente circolare
istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze
degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Si sottolinea preliminarmente che la predetta operazione
costituisce un adempimento importante per realizzare pienamente quelle
condizioni di funzionalità ed efficacia dell'attività delle
scuole che, per le variabilità delle situazioni esistenti e sopravvenienti,
non abbiano eventualmente potuto essere compiutamente realizzate in sede
di elaborazione dell'organico di diritto.
1. Formazione delle classi
Ai fini di una stabile e ordinata costituzione delle
cattedre e dei posti, che garantisca il regolare funzionamento delle istituzioni
scolastiche e risponda alle attese e alle esigenze dell'utenza, si rivelano
indispensabili, in questa fase di adeguamento degli organici di diritto
alle situazioni di fatto, la collaborazione ed il contributo attivo e partecipato
dei diversi soggetti, organismi e livelli istituzionali a vario titolo
competenti e coinvolti.
Fermo restando che alla determinazione del numero
delle classi e dei posti, (compresi quelli di organico funzionale espressamente
autorizzati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) e alla
relativa articolazione si è già provveduto all'atto della
predisposizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento
di tale organico alle situazioni di fatto debbono essere effettuati nel
rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, i
dirigenti scolastici possono attivare nuove classi per normalizzare eventuali
situazioni eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle
classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede
di determinazione degli organici di diritto. Ovviamente l'adempimento in
questione dovrà essere formalizzato con provvedimento debitamente
motivato, da comunicare tempestivamente ai Csa ed alle SS.LL., per quanto
di rispettiva competenza.
Si ricorda che l'autorizzazione al funzionamento
di nuove classi dovrà essere sempre preceduta da un'ttenta analisi,
riferita a ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il
numero degli alunni iscritti e quello degli alunni frequentanti: ciò
al fine di evitare che, con l'inizio delle lezioni, l'effettiva consistenza
degli stessi risulti inferiore a quella che sarebbe richiesta dalle disposizioni
vigenti.
A tale riguardo si richiama l'attenzione sulla disposizione
dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo,
per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento
degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti
di classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente
alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore a quello previsto
e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
Con riferimento alle situazioni di cui al comma
1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che disciplina
la materia degli organici per l'anno scolastico 2006/2007, le prime classi
di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione,
anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere mantenute,
con adeguate motivazioni, anche se il numero accertato degli alunni risulti
di qualche unità inferiore a 20.
Si potrà procedere all'istituzione di nuove
classi di corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado,
qualora ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di
cui al D.M. n. 331/1998, da verificare previo attento esame delle serie
storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni. Si ricorda
che le classi iniziali dei predetti corsi serali potranno essere attivate
in presenza di un numero di alunni corrispondente a 20 unità o tendenzialmente
vicino alle 20 unità.
Si ribadisce l'esigenza che i nulla osta all'eventuale
trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni
particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art.
2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà
comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL.
vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di
rispettiva competenza.
Ai fini suddetti, le SS.LL. attiveranno ogni utile
iniziativa (interlocuzioni e incontri con i rappresentanti delle istituzioni
scolastiche interessate, puntuali e mirate verifiche, ecc.) finalizzata
ad un accurato esame e riscontro delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento
dei dati in possesso del Sistema informativo.
I dirigenti scolastici, dal canto loro, comunicheranno
entro il 10 luglio c.a. ai competenti Csa, come previsto dall'art. 3 -
comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi,
sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile
coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione
scolastica. La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la predetta
data del 10 luglio configura, comunque, un'ipotesi eccezionale.
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge
n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove
classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto.
Le SS.LL. vorranno invitare gli Uffici competenti
e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque,
entro il 31 agosto p.v., al Sistema informativo e a questo Ufficio, le
variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge
n. 333/2001 e gli accorpamenti disposti ai sensi della legge n. 268/2002.
Tali dati debbono essere trasmessi a questo Ufficio utilizzando l'allegato
modello A, che, debitamente compilato in ogni sua parte, va restituito
via e-mail a questo Dipartimento - gildo.deangelis@istruzione.it.
Il modello in questione va di volta in volta aggiornato
in relazione alle eventuali modifiche del numero delle classi comunicate
al Sistema informativo.
Si rammenta che l'adempimento succitato si rivela
necessario per poter disporre di elementi e di dati attendibili all'atto
dei ricorrenti riscontri da effettuare da parte degli organi competenti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge
n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano
modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra
costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella
scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria
disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che,
nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre
il numero delle scuole di servizio dello stesso. La modifica della composizione
della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto
inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali
autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni
residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione
di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità,
così come previsto dall'art. 4 del citato Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sulle utilizzazioni.
2. Scuola dell'infanzia
Si premette che la scuola dell'infanzia non ha carattere
obbligatorio e che, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di
cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001.
Ne consegue che eventuali domande di iscrizione
in esubero non comportano l'automatico accoglimento delle stesse e, pertanto,
non determinano necessariamente variazioni in aumento del numero sezioni
e dei posti. Al fine, comunque, di venire incontro alle richieste delle
famiglie e ridurre le liste di attesa, le SS.LL. potranno sottoporre all'esame
di questo Ministero richieste di attivazione di nuove sezioni e di ulteriori
posti, debitamente motivate, che saranno valutate compatibilmente con le
risorse disponibili. Per poter disporre dei necessari elementi conoscenza
finalizzati alla programmazione di detti interventi, le SS.LL. faranno
conoscere il numero dei bambini compresi nelle liste di attesa e le ragioni
che hanno eventualmente impedito l'assegnazione a scuole viciniori aventi
disponibilità di posti. Per agevolare l'adempimento è stata
predisposta la scheda All. B che dovrà essere restituita allo scrivente
entro il 30 giugno p.v.
La possibilità di iscrizioni anticipate,
riguardante i bambini che compiono tre anni di età entro la data
del 28 febbraio 2007, resta subordinata all'esistenza di tutte le condizioni
previste dalla C.M. n. 93 del 23 dicembre 2005, avente ad oggetto le iscrizioni
per l'a.s. 2006/2007, alla definizione di accordi tra le SS.LL. e i competenti
enti locali, nonché, stante il carattere sperimentale di tale istituto,
all'avviso del collegio dei docenti.
3. Scuola primaria
Com'è noto, a norma delle vigenti disposizioni
l'insegnamento della lingua inglese deve rispondere alle seguenti articolazioni
orarie: un'ora settimanale nella prima classe (33 ore annuali), due ore
e mezza settimanali nelle classi del primo biennio (165 ore annuali) da
distribuire in maniera flessibile, tre ore settimanali nelle classi del
secondo biennio (198 ore annuali), per un totale di 12 ore settimanali
per le classi dell'intero corso.
Il predetto insegnamento deve essere impartito obbligatoriamente
in tutte le classi prime, seconde e terze, mentre nelle classi successive
(quarte e quinte) in cui nell'anno scolastico 2005/2006 sia stato praticato
l'insegnamento di una lingua diversa dall'inglese, si proseguirà
nell'insegnamento di tale lingua.
Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge Finanziaria
2005 debbono provvedere all'insegnamento della lingua straniera i docenti
della classe, o altro docente facente parte dell'organico di istituto,
sempreché in possesso dei requisiti richiesti.
Solo in via residuale potranno, pertanto, essere
istituiti posti da destinare a docenti specialisti, in ragione, di regola,
di un posto per ogni 7 o 8 classi, ferma restando l'esigenza di assegnare
a ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento. Per evidenti ragioni di
efficacia dell'offerta formativa si sottolinea, comunque, l'esigenza di
aggregare le classi in maniera che le stesse non superino il numero sopra
indicato. Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di posti
interi, concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità da
destinare alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomina;
tali ore dovranno essere comunicate al Sistema informativo utilizzando
l'apposita funzione attivata sin dal decorso anno scolastico.
4. Scuola secondaria di I grado
Anche per l'a.s. 2006/2007 in base al vigente quadro
normativo le articolazioni e le consistenze delle cattedre e delle ore
continueranno ad essere determinate secondo le previsioni del D.P.R. 14/5/1982,
n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere
ad assicurare gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali
e il servizio di assistenza educativa alla mensa entro i limiti delle risorse
e delle dotazioni a ciascuna attribuite.
Resta inteso che dall'adeguamento delle configurazioni
orarie delle cattedre ai piani di studio, di cui all'art. 14, comma 4,
del D.L.vo n. 59/2004, come modificati per l'insegnamento della lingua
inglese e della tecnologia dal decreto legislativo n. 226/2005, non potranno
derivare situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari. Nei
confronti di quei docenti il cui orario obbligatorio dovesse subire contrazione
per effetto dei nuovi assetti orari previsti dalle Indicazioni nazionali,
le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del citato D.L.vo
n. 59/2004, assicureranno, pertanto, il completamento dell'orario, nel
limite delle 18 ore, con ore di insegnamento obbligatorio comunque presenti
nella scuola e/o utilizzando le ore eventualmente disponibili della quota
opzionale facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse possibile
o non dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari
saranno impiegati nella scuola stessa in iniziative di arricchimento dell'offerta
formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi
e saltuarie (art. 6 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni).
Le cattedre e i posti costituiti con le ore di insegnamento
comunque presenti nella scuola, nonché con le ore delle attività
facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni
relative all'avvio dell'anno scolastico.
Relativamente a taluni insegnamenti, si ritiene
opportuno precisare quanto segue:
a) Lingue comunitarie
Com'è noto, la dotazione organica di diritto
della lingua straniera è stata determinata, anche per l'anno scolastico
2006/2007 con riferimento alla sola lingua insegnata in ciascun corso e
sulla base delle consistenze orarie stabilite dal citato D.P.R. n. 782/1982.
A tale dotazione è stata aggiunta quella relativa alla sperimentazione
della seconda lingua straniera, ove già attivata.
Da quanto sopra deriva che anche per il 2006/2007
la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o
altra lingua comunitaria) va definita in sede di adeguamento degli organici
di diritto alle situazioni di fatto e costituisce un contingente a parte,
non rientrante nelle consistenze organiche fissate con il D.I. relativo
agli organici di diritto.
L'insegnamento della lingua inglese, come prima
precisato, deve essere impartito per tre ore settimanali, mentre due ore
settimanali devono essere riservate all'insegnamento dell'altra lingua
comunitaria. Per l'impiego del personale docente incaricato a tempo indeterminato,
si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 del C.C.N.I., concernente le
utilizzazioni per l'a.s. 2006/2007.
Perché questo Ministero possa avere esatta
contezza delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento,
comprensivi dell'eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare
le istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i relativi
dati ed elementi conoscitivi, utilizzando la funzione di rilevazione già
attivata in organico di fatto del decorso anno scolastico. Le SS.LL. vorranno
vigilare attentamente sul puntuale espletamento di tale adempimento.
Con l'occasione si ricorda che lo studio "potenziato"
della lingua inglese previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
n. 226/2005, non troverà attuazione nel prossimo anno scolastico.
b) Tecnologia
Com'è noto, l'insegnamento della tecnologia
è passato, ai sensi dell'art. 25 del D.Lvo n. 226/2005, da una a
due ore settimanali. I docenti di educazione tecnica, in conformità
di quanto avvenuto nei decorsi anni, saranno assegnati anche per l'anno
2006/2007 all'insegnamento di tecnologia nel quadro dell'area disciplinare
"matematica, scienze e tecnologia". Considerato che il monte ore di insegnamento
di tecnologia, è inferiore a quello relativo all'insegnamento di
educazione tecnica previsto in ciascuna classe dal D.P.R. n. 782/1982 e
successive modifiche, i docenti di educazione tecnica interessati da eventuali
riduzioni completeranno l'orario di cattedra sia con ore di insegnamento
della stessa materia, comunque disponibili nell'ambito della scuola, sia
con ore di attività facoltative opzionali (comprensive anche delle
attività laboratoriali ed informatiche) di cui all'art. 14, comma
5, del D.L.vo n. 59/2004. Qualora i citati completamenti non risultassero
sufficienti ai fini predetti, i docenti saranno impiegati nella stessa
scuola in iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando
l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
E' opportuno rammentare che i posti costituiti con
le ore di insegnamento di educazione tecnica, eventualmente disponibili
nell'ambito della scuola, nonché con le ore delle attività
facoltative opzionali, sono utilizzabili per tutte le operazioni relative
all'avvio dell'anno scolastico.
c) Strumento musicale
L'insegnamento dello Strumento musicale entrato
in ordinamento con la legge n. 124/1999, deve essere assicurato "per una
quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad
indirizzo musicale". Per la copertura dei posti e delle ore, eventualmente
disponibili, deve essere seguita la normale procedura prevista per le restanti
classi di concorso.
Considerato che per tale insegnamento si intendono
confermati i criteri seguiti per la determinazione delle dotazioni organiche
secondo la previgente normativa, non si segnalano innovazioni rispetto
a quanto stabilito per il decorso anno scolastico.
5. Costituzione delle cattedre della scuola secondaria
di I e II grado
Come è noto, in applicazione dell'art. 35,
comma 1, della legge n. 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore
all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali,
"anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però,
l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina".
Tale operazione è stata effettuata solo nel
caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei
docenti titolari delle cattedre interne.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative
alle lingue straniere e alle classi di concorso A028, A030, A032, sono
state strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui è
stato possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed
esterne, secondo la normale procedura prevista dai decreti costitutivi
delle cattedre stesse, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola
(sede centrale e sezioni staccate) e con estensione anche alle cattedre
orario esterne.
Nel caso, invece, detti posti siano rimasti occupati
dai titolari al termine dei movimenti, le istituzioni scolastiche procederanno
alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei
titolari, fermo restando il limite delle 18 ore settimanali.
Per il miglior funzionamento dei servizi scolastici
anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL. valuteranno
l'opportunità di intervenire sugli assetti orari già costituiti,
articolandone la composizione e aggiungendo quelle ore che consentano,
sempre entro il limite delle 18, di rendere più funzionale la cattedra.
6. Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
Si premette che il contingente di posti per le attività
di tempo pieno e di tempo prolungato è stato definito in organico
di diritto sulla base delle esigenze concretamente verificate, ma sempre
nell'ambito del contingente totale dei posti assegnato a ciascuna realtà
regionale.
Nel caso si renda assolutamente necessaria l'attribuzione
di ulteriori posti, in relazione a comprovate e non altrimenti esitabili
esigenze delle istituzioni scolastiche, le relative richieste, per evidenti
ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate
e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.
7. Posti di sostegno
Si richiama l'osservanza delle disposizioni vigenti
per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori
di handicap e dei criteri per la costituzione dei posti in deroga. Tenuto
conto che l'attribuzione dei posti in deroga nella situazione di fatto
è finalizzata a sopperire all'inadeguatezza del parametro fissato
dalla legge n. 449/1997, si sottolinea l'esigenza che sia garantita l'assegnazione
di tutte le ore di sostegno per le quali ricorrono le condizioni previste
dalle vigenti disposizioni. Per quel che attiene al numero delle ore di
sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa
proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma
2, del D.P.R. 24 febbraio 1994.
Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge
n. 289/2002 le SS.LL. dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti
autorizzativi.
Considerato che i predetti posti debbono essere
autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità
destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura
delle operazioni entro il 31 luglio c.a., le SS.LL. inviteranno i dirigenti
scolastici a comunicare tempestivamente a codesti Uffici le eventuali esigenze
di posti in deroga.
Si ritiene opportuno evidenziare che anche con riguardo
al sostegno ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli
alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente
comunicata sia a questo Ministero che al Sistema informativo. Tanto anche
al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di
motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che si rendessero necessari.
8. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento
Com'è noto, l'art. 3, comma 88, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (legge Finanziaria 2004) ha modificato i parametri
di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/1994, stabilendo che
l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere disposto
nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per
lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art.
31 del C.C.N.L. sottoscritto il 24 luglio 2003.
Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta
l'attenzione sul fatto che l'espressione "plessi di qualunque ordine di
scuola", contenuta nel comma 4 dell'art. 459, come riformulato dalla legge
Finanziaria n. 350/2003, va riferita anche alle succursali delle scuole
secondarie di I e II grado, in quanto situate in strutture diverse da quelle
delle sedi principali.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla
concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro
delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno
scolastico, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti
siano adottati dai dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione
delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti Csa.
9. Centri territoriali permanenti
In relazione alla limitata disponibilità
delle risorse, saranno consentiti limitati incrementi di posti qualora
ricorrano e siano debitamente motivate, le condizioni previste dall'attuale
normativa.
10. Progetti
Si conferma che le SS.LL. potranno assegnare le
risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano
una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento
alle situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni
stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2005/2006. La necessità
di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere
rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero
dell'Economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione.
Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati
e verificati, anche sotto il profilo degli esiti. A tale riguardo saranno
diramate ulteriori indicazioni.
11. Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato,
annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva
di impartire specifiche istruzioni ed indicazioni.
Si rammenta che le supplenze sui posti di sostegno
agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione debbono essere conferite
con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti.
12. Personale Ata
L'istituzione da parte delle SS.LL. di nuovi posti
riferita alle situazioni di fatto si rende possibile non solo nei casi
in cui vi sia un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla
previsione. Tuttavia, saranno consentite contenute deroghe nei casi, da
motivare adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche
non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici
(ad esempio: scuole articolate su più plessi).
Nella fondata previsione che nell'a.s. 2006/2007,
possano riproporsi in numerose scuole situazioni di difficoltà derivanti
dalla concentrazione di personale cessato dal collocamento fuori ruolo,
si fa riserva di definire e comunicare, una volta effettuati i movimenti,
il contingente di posti da utilizzare per compensare le ridotte erogazioni
del servizio.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il
personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere
all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno
allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio
per le valutazioni e gli interventi consequenziali.
Per quanto riguarda il profilo professionale di
assistente tecnico si richiamano le modalità di prestazione dell'orario
di sevizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni
di cui all'art. 52 del C.C.N.L.
Si ricorda che lo schema di decreto prevede che
l'istituzione dei posti nella fase dell'adeguamento dell'organico di diritto
alle situazioni di fatto dovrà avvenire solo a seguito di formale
provvedimento disposto dalle SS.LL., prima che inizi la fase delle utilizzazioni
del personale a tempo indeterminato. Detto provvedimento e gli eventuali
aggiornamenti, da disporre entro il 31 agosto, vanno trasmessi a questo
Dipartimento con cortese sollecitudine.
Al fine di consentire il monitoraggio per l'intero
arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e degli organici,
è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la
parte di rispettiva competenza:
– pongano in essere tutti gli interventi atti a definire
in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche
e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
– comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni
di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi
e dei posti eventualmente attivati.
Ciò perché questo Ministero possa disporre
di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche
che caratterizzano le frequenze degli alunni, nonché degli effetti
che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo l'Eds, con propria nota tecnica, farà
conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da
parte degli Uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla
luce di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.
ALLEGATI:
Mod.
A - Rilevazione classi autorizzate/accorpare nella situazione di fatto
a.s. 2006/2007
Mod.
B - Rilevazione iscritti nelle iste di attesa della scuola dell'infanzia
a.s. 2006/2007
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