Graduatorie permanenti ex art. 2 legge n. 124/1999 - Sentenza TAR Lazio III/bis del 2/4/2001 su ricorso Montanari Daniela ed altri
Si fa seguito alla nota n. 1025 del 28/5/2001 riguardante
l'oggetto per fornire ulteriori istruzioni operative ed aggiornamenti sulla
questione.
Preliminarmente occorre precisare che nella nota
citata non si è inteso in alcun modo prefigurare un blocco delle
operazioni di definizione delle graduatorie permanenti, che com'è
noto, dovranno essere concluse entro il 30 giugno, bensì, per considerazioni
di carattere giuridico e di opportunità, sospendere le procedure
di assunzione sul contingente di nomine in ruolo destinate alle graduatorie
permanenti.
A tal fine è opportuno chiarire che la precedente
nota n. 825 del 3/5/2001 che invitava le SS.LL. a procedere nell'applicazione
del decreto vulnerato dalla citata sentenza TAR era stata diramata nella
prevedibile certezza che in tempi brevi il giudice amministrativo si sarebbe
pronunciato sulla motivata richiesta di sospensione avanzata dall'Amministrazione.
In tale richiesta è stata, in modo articolato
e puntuale, contrastata la tesi del TAR Lazio sulla base di considerazioni
che, in estrema sintesi, fanno riferimento alla necessità, nella
linea chiaramente indicata dalla legge n. 124/1999 e confermata dalla successiva
legge n. 306/2000 di contemperare, con la suddivisione in fasce degli aspiranti
inseriti nelle graduatorie permanenti, il criterio dell'anzianità
con quello del merito.
Nel frattempo sono state emesse altre sentenza sfavorevoli
all'Amministrazione da parte dello stesso TAR Lazio, nonché dal
TAR Campania.
Successivamente alla proposizione dell'appello si
è appreso, tramite la competente Avvocatura dello Stato, che il
Consiglio di Stato avrebbe fissato la discussione di merito alla data del
13 luglio, senza nel frattempo formalizzare alcuna decisione sulla richiesta
di sospensiva.
In tale situazione, a fronte di ripetute sentenze
dei TAR immediatamente esecutive, questa Amministrazione ha ritenuto prudente
invitare gli Uffici scolastici provinciali a sospendere, sino alla data
fissata per la discussione dell'appello, le procedure di nomina a tempo
indeterminato sulle graduatorie permanenti, ferme restando ovviamente la
necessità e l'urgenza di procedere sul contingente delle nomine
riservate ai concorsi ordinari, le cui graduatorie non sono state in alcun
modo inficiate dalla sentenza del TAR.
Tale invito, tra l'altro, rispondeva alla necessità
di dare un indirizzo di omogeneità e chiarezza all'azione amministrativa
degli Uffici periferici, tenendo conto delle responsabilità che
sugli stessi incombono.
Va comunque segnalato che il prossimo 19 giugno
è stata fissata presso il Consiglio di Stato un'udienza per la discussione
di una richiesta di sospensiva sulla sentenza TAR di cui trattasi, presentata
da parte di alcuni controinteressati. A tale udienza l'Amministrazione
ha intenzione di partecipare "ad adiuvandum", sostenendo le ragioni dei
controinteressati; in tal senso ha già interessato l'Avvocatura
dello Stato.
E' pertanto possibile che in tale occasione il Consiglio
di Stato possa accogliere, seppure in via di sospensiva, le richieste dei
controinteressati e dell'Amministrazione. Resta perciò confermata
la necessità di mantenere ferma la sospensione delle procedure di
nomina almeno sino al 19 giugno. Dopo tale data, sarà opportuna
una riconsiderazione complessiva dell'intera questione.
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