Attività di recupero e scrutini finali
Negli
interventi di sostegno e di recupero per il saldo dei debiti scolastici
sono state evidenziate criticità da più parti. Tenuto conto
che l’anno scolastico è ormai nella fase conclusiva e in considerazione,
altresì, del lavoro compiuto dalle scuole nell’ambito della loro
autonomia progettuale, risulta, allo stato attuale, impraticabile una modifica
dell’impianto definito dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal
D.M. n. 80/2007.
E’
evidente, tuttavia, che prima dell’inizio del nuovo anno scolastico si
dovrà procedere ad un’ampia riflessione sulle criticità emerse
nel corrente anno e rilevate anche dal monitoraggio in atto.
L’analisi
da promuovere dovrà, fra l’altro, riguardare la presenza delle condizioni
per la piena realizzazione del principio secondo cui le attività
di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del
piano dell’offerta formativa.
Le
eventuali ipotesi emendative saranno poi oggetto di confronto con le organizzazioni
sindacali di categoria, le associazioni professionali, le associazioni
dei genitori, le consulte e le associazioni degli studenti.
In
considerazione della complessità degli interventi promossi o da
promuovere e per venire incontro alle richieste delle scuole, l’Amministrazione
ha destinato all’attuazione degli stessi risorse finanziarie per euro 57
milioni, aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla disciplina
contrattuale del comparto.
Complessivamente,
pertanto, sono in corso di erogazione alle scuole le seguenti somme: –
euro 197 milioni previsti dalla sequenza contrattuale, sottoscritta in
data 8 aprile 2008 tra l’Aran e le OO.SS, relativa al fondo di istituto;
trattandosi di finanziamenti che confluiscono nel fondo unico dell’istituzione
scolastica, va precisato che detta quota è finalizzata al recupero
e al sostegno;
–
euro 57 milioni, sulla base dell’art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007).
Ciò
premesso, si ravvisa l’opportunità di sottolineare che il D.M. n.
80/2007 e, soprattutto, l’O.M. n. 92/2007, fissano criteri da assumersi
“di norma”, lasciando in definitiva all’autonomia della scuola le scelte
organizzative inerenti gli aspetti fondamentali, quali ad esempio:
–
consistenza oraria dei corsi;
–
modalità di utilizzo dei docenti, anche di classi diverse;
–
modelli di intervento (corsi di recupero, assistenza allo studio individuale,
utilizzo della quota del 20% dell’orario curricolare, ecc.).
Un
aspetto particolare riguarda i tempi di realizzazione degli interventi
e delle conseguenti verifiche.
Al
riguardo, nel rispetto della programmazione già definita da parte
delle singole istituzioni scolastiche, si precisa che entrambe le disposizioni
richiamate prevedono che “di norma” i suddetti interventi e le conseguenti
verifiche si concludano, salva ovviamente la possibilità da parte
delle scuole di anticipare tale data, entro il 31 agosto.
Eventuali
proroghe, motivate da particolari esigenze organizzative, saranno adeguatamente
valutate anche in relazione alle implicazioni correlate all’avvio del nuovo
anno scolastico. Le iniziative di recupero e la loro valutazione dovranno,
comunque, concludersi entro la data di inizio delle lezioni.
Si
richiamano, inoltre, le vigenti disposizioni sulla programmazione dell’attività
didattica, espressione dell’autonomia delle scuole, che prevedono la possibilità
di organizzare interventi di sostegno già nella fase iniziale dell’anno
scolastico per rafforzare e consolidare il livello delle competenze funzionali
ad un proficuo prosieguo del percorso.
Per
il puntuale avvio dell’anno scolastico, nella fase di adeguamento dell’organico
alle situazioni reali, i dirigenti scolastici potranno proporre eventuali
variazioni alla consistenza delle classi già determinate in organico
di diritto, anche in riferimento a rilevanti scostamenti nel numero degli
studenti per classe, accertati o ipotizzabili, a seguito delle valutazioni
al termine dei corsi di recupero.
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