Autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo. Ammissibilità per il personale della scuola comandato presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP
Nell'ambito dell'azione di vigilanza esercitata da
questo ufficio, è emersa la necessità di approfondire gli
aspetti giuridici legati all'ammissibilità della prestazione di
lavoro eccedente l'orario d'obbligo nei confronti del personale della scuola
comandato presso codesti Enti.
Infatti, nel verificare come la formula retributiva
"lavoro straordinario" sia stata recepita nei vari accordi di comparto,
si rileva che all'interno del Contratto collettivo destinato al personale
della scuola è prevista un'apposita retribuzione accessoria in favore
di coloro che prestano servizio presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP.
L'articolo 71 del citato Contratto collettivo, com'è
noto, prevede che le prestazioni aggiuntive per tale personale debbano
formare oggetto di contrattazione decentrata nei limiti del fondo appositamente
stabilito nel quale confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti originariamente
destinati alla remunerazione del lavoro straordinario. Tali considerazioni
hanno indotto questo ufficio a ritenere che nei confronti dell'anzidetto
personale non siano ammissibili altre forme di riconoscimento di prestazioni
aggiuntive se non quelle strettamente connesse all'apposita contrattazione
decentrata per la distribuzione delle risorse di cui al citato articolo
71, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto "Scuola", riferiti al personale direttivo,
docente, educativo ed ATA.
D'altronde si perviene alla stessa determinazione
recependo analogicamente il criterio seguito ai fini della risoluzione
del problema legato all'indennità di amministrazione spettante al
personale appartenente al comparto Ministeri. In quella circostanza, infatti,
è stato tenuto in considerazione l'orientamento palesato sia dal
Ministero del Tesoro e del Bilancio che dall'ARAN, orientamento secondo
il quale al citato personale debbano applicarsi, nel silenzio della norma,
i trattamenti retributivi individuati per ciascun dipendente dal Contratto
collettivo del comparto di appartenenza.
Al fine di poter appurare se fosse da ritenere preclusa
o meno la possibilità di corrispondere compensi per lavoro straordinario
nei confronti del personale comandato presso gli Enti in argomento, questa
Direzione ha interpellato l'Ufficio di Gabinetto dell'on.le Ministro che
con lettera n. 33240 dello scorso 16 novembre ha comunicato il proprio
avviso condividendo le argomentazioni addotte da questa stessa Direzione
Generale.
Nell'accennata nota viene, in particolare, sottolineato
che "l'articolo 71 del vigente CCNL - Scuola prevede l'erogazione di uno
specifico compenso incentivante proprio per retribuire le prestazioni rese
da detto personale in aggiunta all'orario d'obbligo, compenso finanziato
a carico della quota del 2% del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa e per le prestazioni aggiuntive del comparto scuola. Le prestazioni
di cui trattasi possono pertanto trovare riconoscimento economico mediante
l'erogazione di detto compenso incentivante".
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