Legge 3 maggio 1999, n. 124 - art. 8 - Trasferimento di personale degli enti locali alle dipendenze dello Stato. Cessazioni dal servizio, trattamento di quiescenza e di previdenza
Con la presente circolare, a scioglimento della riserva contenuta nella comunicazione di servizio 2001 - 00406 dell'8 febbraio 2001 - prot. n. 408, si forniscono le indicazioni necessarie per i seguenti istituti concernenti il personale di cui all'oggetto.
A) Cessazione dal servizio
Nei confronti del personale in questione,
già trattenuto in servizio con provvedimento emesso dall'ente di
provenienza, il cui collocamento a riposo decorre da data successiva al
1° settembre 2001, la cessazione dal servizio avrà effetto al
termine del periodo del mantenimento in servizio, con contestuale liquidazione
del trattamento di quiescenza. Le procedure automatizzate, attualmente
in esercizio, saranno adeguate per una corretta acquisizione delle informazioni
delle cessazioni dal servizio con decorrenza diversa dal 1° settembre
2001.
B) Trattamento di quiescenza
Le indicazioni contenute nelle circolari
n. 213 dell'8 settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e
n. 5 del 12 gennaio 2001 possono essere tenute presenti anche per
il personale degli enti locali trasferito allo Stato con le seguenti precisazioni.
Alla documentazione, indicata nelle succitate circolari da inviare alla
competente sede provinciale dell'Inpdap, occorre allegare anche il mod.
98, rilasciato dall'ente locale di provenienza.
Per quanto riguarda il prospetto informativo,
il Sistema Informativo ne produrrà uno adattato alla situazione
particolare del personale di cui trattasi.
Le informazioni per ottenere tale
prospetto possono essere inserite nella base informativa utilizzando le
funzioni dell'istruttoria di pensione definitiva, già disponibili
nel sistema.
La stampa del prospetto viene attivata
dall'area stampe pensioni, selezionando la dicitura "Stampa prospetto dati".
Il prospetto stesso si compone delle
seguenti sezioni:
– estremi anagrafici;
– dati caratteristici della cessazione;
– partita debitoria;
– modalità di pagamento;
– detrazione d'imposta;
– dichiarazione godimento altre pensioni;
– composizione del nucleo familiare;
– dettaglio dei servizi da valutare;
– assenze;
– decreti preesistenti;
– gestione domande di valutazione;
– periodi riscattabili con supervalutazione;
– posizioni stipendiali e inquadramento;
– retribuzioni accessorie;
– note.
In merito a dette sezioni, si precisa,
in particolare, che i servizi, le assenze, le posizioni stipendiali, le
retribuzioni accessorie si riferiscono al periodo dal 1° gennaio 2000
alla data di cessazione.
Per l'utilizzo della funzione saranno
date dettagliate indicazioni con apposita comunicazione di servizio.
Tutta la documentazione dovrà
essere inoltrata alla sede provinciale Inpdap competente per territorio
entro e non oltre il 30 giugno 2001, affinché l'Istituto previdenziale
possa mettere in pagamento la prima rata di pensione con il successivo
mese di settembre.
A tale documentazione devono essere
unite anche le eventuali domande di riscatto, di computo, di ricongiunzione
di cui alle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990,
di sistemazione contributiva secondo l'art. 142 del
T.U. 1092/1973, prodotte dal 1° gennaio 2000 in poi e non ancora
definite; in questo caso, perché si possano rispettare i tempi di
pagamento, i termini di inoltro dei documenti devono essere anticipati
al 31 maggio 2001.
Infine, si rammenta che anche per
il personale di cui trattasi dovrà essere richiesto il numero d'iscrizione
alla locale Ragioneria provinciale dello Stato da acquisire al SIMPI, perché
deve risultare nel prospetto informativo.
C) Indennità di buonuscita
Restano confermate le istruzioni della
circolare ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 2000
e della nota n. D7/2223 del 6 luglio 2000.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'Inpdap - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali.
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