Circolare ministeriale del 5 agosto 1999 prot. n. 41082

Legge 104/92, art. 14, comma 4 e D.I. n. 460 del 24/11/1998 - art. 6
Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno

Si fa riferimento al decreto interministeriale n. 460 del 24/11/1998 che all'art. 6 - nell'attuale fase di regime transitorio - consente alle Università - limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia - di istituire e organizzare corsi biennali di specializzazione per docenti di sostegno fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea (anno accademico 2001/2002) e nelle scuole di specializzazione (anno accademico 2000/2001).
A tale riguardo si informano le SS.LL. che sono pervenuti a questo Ministero, da parte delle Organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative e da numerosi interessati alla frequenza dei citati corsi segnalazioni su presunte irregolarità nell'applicazione del suddetto art. 6 da parte delle Università. Esse riguardano soprattutto il mancato accertamento del fabbisogno di personale docente specializzato a livello provinciale nonché le convenzioni, stipulate da Università con Enti e Istituti specializzati, in modo difforme da quanto previsto dall'art. 14, comma 4 della legge 104/92.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6 del D.I. 460/98, si precisa quanto segue:

1) le Università interessate devono effettuare il preliminare accertamento del fabbisogno provinciale di docenti di sostegno in modo formale presso il Provveditore agli Studi della provincia nella quale intendono organizzare i corsi biennali di specializzazione;
2) l'istituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e la conduzione dei suddetti corsi devono essere affidate dal Rettore dell'Università alle facoltà di Scienze della formazione o comunque a facoltà e dipartimenti presso cui sono istituiti i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. Anche nel regime transitorio, come espressamente segnalato dall'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica, deve farsi riferimento al contesto indicato dal decreto 26/5/1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
3) le Università possono stipulare le convenzioni con Enti e Istituti specializzati nell'osservanza dell'art. 14, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, espressamente richiamato dal citato art. 6, che le consente limitatamente alle attività di docenza nei corsi in questione, ferma restando la titolarità delle Università stesse;
4) il programma dei corsi biennali deve essere redatto sulla base degli obiettivi formativi e dei contenuti previsti dal decreto del 27/6/1995, n. 226 del Ministro della P.I.

Ciò premesso, si informano le SS.LL. che non saranno riconosciuti, da questo Ministero, i titoli rilasciati a conclusione di corsi biennali di specializzazione per il sostegno, istituiti e organizzati con modalità difformi da quelle previste dalla normativa sopra richiamata.
Le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione.


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