Legge 104/92, art. 14, comma
4 e D.I. n. 460 del 24/11/1998 - art. 6
Corsi biennali di specializzazione
per le attività di sostegno
Si fa riferimento al decreto interministeriale n.
460 del 24/11/1998 che all'art. 6 - nell'attuale fase di regime transitorio
- consente alle Università - limitatamente alle esigenze accertate
in ciascuna provincia - di istituire e organizzare corsi biennali di specializzazione
per docenti di sostegno fino a quando non vi sarà disponibilità
di personale docente munito di specializzazione per il sostegno conseguito
nel corso di laurea (anno accademico 2001/2002) e nelle scuole di specializzazione
(anno accademico 2000/2001).
A tale riguardo si informano le SS.LL. che sono
pervenuti a questo Ministero, da parte delle Organizzazioni sindacali della
scuola maggiormente rappresentative e da numerosi interessati alla frequenza
dei citati corsi segnalazioni su presunte irregolarità nell'applicazione
del suddetto art. 6 da parte delle Università. Esse riguardano soprattutto
il mancato accertamento del fabbisogno di personale docente specializzato
a livello provinciale nonché le convenzioni, stipulate da Università
con Enti e Istituti specializzati, in modo difforme da quanto previsto
dall'art. 14, comma 4 della legge 104/92.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6 del
D.I. 460/98, si precisa quanto segue:
1) le Università interessate devono effettuare
il preliminare accertamento del fabbisogno provinciale di docenti di sostegno
in modo formale presso il Provveditore agli Studi della provincia nella
quale intendono organizzare i corsi biennali di specializzazione;
2) l'istituzione, l'organizzazione, l'amministrazione
e la conduzione dei suddetti corsi devono essere affidate dal Rettore dell'Università
alle facoltà di Scienze della formazione o comunque a facoltà
e dipartimenti presso cui sono istituiti i corsi di laurea in Scienze della
formazione primaria o le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
Anche nel regime transitorio, come espressamente segnalato dall'Osservatorio
permanente per l'integrazione scolastica, deve farsi riferimento al contesto
indicato dal decreto 26/5/1998 del Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica;
3) le Università possono stipulare le convenzioni
con Enti e Istituti specializzati nell'osservanza dell'art. 14, comma 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, espressamente richiamato dal citato
art. 6, che le consente limitatamente alle attività di docenza nei
corsi in questione, ferma restando la titolarità delle Università
stesse;
4) il programma dei corsi biennali deve essere redatto
sulla base degli obiettivi formativi e dei contenuti previsti dal decreto
del 27/6/1995, n. 226 del Ministro della P.I.
Ciò premesso, si informano le SS.LL. che non
saranno riconosciuti, da questo Ministero, i titoli rilasciati a conclusione
di corsi biennali di specializzazione per il sostegno, istituiti e organizzati
con modalità difformi da quelle previste dalla normativa sopra richiamata.
Le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione
alla presente comunicazione.
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