Circolare ministeriale n. 50 del 20 maggio 2009, prot. n. 5338

Disposizioni in vista della conclusione dell’anno scolastico 2008/2009
 
 Premessa
 
 All’inizio di quest’anno scolastico, la legge n. 169/2008 ha innovato in modo significativo i termini della valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni (1). 

In vista dell’ormai imminente scadenza degli scrutini e degli esami si ritiene pertanto opportuno richiamare in sintesi le norme al momento in vigore. Si intende con ciò sia facilitare il compito dei dirigenti e dei docenti impegnati in questa delicata fase del complessivo processo di insegnamento-apprendimento, sia chiarire le modalità operative della valutazione agli alunni e alle loro famiglie.  

1. Ammissione alla classe successiva  

1.1 Nella scuola primaria 

Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 

I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (2).  

1.2. Nella scuola secondaria di primo grado 

In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono:

 

• la validità di frequenza delle lezioni (3);

 

• un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio (4);

 

• un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento (5).

 

Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto dal D.M. n. 16 gennaio 2009, n. 5. 

L’eventuale non ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe (6).  

1.3. Nella scuola secondaria di secondo grado 

In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi:

 

• in ogni disciplina di studio (7);

 

• nel comportamento (8).

 

Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto dal D.M. n. 16 gennaio 2009, n. 5. 

Il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici della terzultima e della penultima classe (9). 

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline lo scrutinio è sospeso e rinviato nei termini previsti dall’ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92(10).  

2. Ammissione agli esami di Stato di fine ciclo  

2.1. Nella scuola secondaria di primo grado 

L’ammissione è disposta dal Consiglio di classe con giudizio di idoneità per gli alunni che hanno conseguito in ogni disciplina di studio e nel comportamento un voto non inferiore a sei decimi (11). 

L’eventuale non ammissione all’esame è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe (12). 

2.2. Nella scuola secondaria di secondo grado 

L’ammissione è disposta dal Consiglio di classe nei termini e nei limiti definiti dall’ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40. La media del sei per l’ammissione all’esame, prevista dall’articolo 2 dell’ordinanza suddetta, è calcolata considerando nel computo, a tutti gli effetti, anche il voto di comportamento (13)e il voto di educazione fisica (14).  

3. Esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione 

3.1 Sono confermate per l’esame di Stato al termine del primo ciclo le materie e le prove scritte già previste nella sessione d’esame del precedente anno scolastico, ivi compresa la prova scritta nazionale di cui alla legge n. 176/2007. 

3.2 La Commissione o le eventuali Sottocommissioni concludono l’esame di ogni candidato con un voto finale espresso in decimi (15), alla cui determinazione concorrono le valutazioni delle prove scritte, la valutazione della prova scritta nazionale e quella del colloquio pluridisciplinare. La valutazione della prova nazionale è stabilita sulla base di una procedura standardizzata di correzione definita dall’Invalsi. 

3.3. L’esito conclusivo dell’esame, espresso in decimi, è illustrato da una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno. Conseguono il diploma i candidati che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (16). 

3.4 L’esito finale dell’esame con l’indicazione del voto conseguito è affisso all’albo della scuola. 

3.5. Disposizioni in merito alle procedure per lo svolgimento dell’esame, ivi comprese quelle relative alla prova nazionale Invalsi, vengono date con la circolare 20 maggio 2009, n. 51.  

4. Esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione 

Si rinvia a quanto previsto dalla ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40 e dalla circolare ministeriale 7 maggio 2009, n. 46.  

5. Certificazione delle competenze nella scuola primaria e secondaria di primo grado 

Per l’anno scolastico 2008/2009, nelle more di definizione del modello certificativo, previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (17), le istituzioni scolastiche dispongono in modo autonomo forme e modalità della certificazione.  

6. Disposizioni per i territori abruzzesi colpiti dal sisma 

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano agli alunni dei comuni e delle scuole del territorio abruzzese colpiti dal sisma, nei limiti e alle condizioni di cui all’ordinanza ministeriale 7 maggio 2009, n. 47. 
  

Il DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
   
NOTE  

Cfr. decreto legge 1° settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”). 

Cfr. legge 169/2008, cit., art. 3, commi 1 e 1 bis. 

Secondo, quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Si ricorda come il medesimo comma preveda che, “per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe”. 

Cfr. legge 169/2008, cit., art. 3, comma 3. 

Ivi, art. 2, commi 1, 2, 3. 

Ivi, art. 3, comma 3. 

Cfr. decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193 e ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, art. 13. 

Cfr. legge 169/2008, cit., art. 2, commi 1, 2, 3. 

Cfr. la ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40 e la circolare ministeriale 7 maggio 2009, n. 46. 

10 Si veda anche la circolare ministeriale 2 febbraio 2009, n. 12. 

11 Cfr. legge 169/2008, cit., art. 3, comma 3. 

12 Ibidem

13 Cfr. circolare ministeriale 7 maggio 2009, n. 46. 

14 Cfr circolare ministeriale 23 gennaio 2009, n. 10 

15 Cfr. legge 169/2008, cit., art. 3, comma 3. 

16 Ivi, art, 3, comma 3 bis. 

17 Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.


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