Oggetto: Sentenza 9-15/2/2000 n. 52 della Corte Costituzionale. Riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - Periodi di studio presso l'Accademia di Belle Arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore - Illegittimitą costituzionale in parte qua
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto della sentenza indicata in oggetto che ad ogni buon fine si allega in copia.
Impiego pubblico - Trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato
- Riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - Periodi di studio
presso l'Accademia di Belle Arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti
di livello superiore - Esclusione della loro riscattabilità, quando
il relativo diploma o titolo di specializzazione o di perfezionamento sia
richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di
determinate funzioni - Necessaria applicazione di princìpi già
affermati con precedenti decisioni - Illegittimità costituzionale
in parte qua.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma; D.L.vo 30
aprile 1997, n. 184, art. 2 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, e 97, 2, 34, primo comma, e 38, terzo comma.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: (Omissis)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 del D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai
fini pensionistici), promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto
da Girombelli Fabia contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro,
iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998
e il 17 febbraio 1998 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Cardinale Nunzia contro il
Provveditorato agli Studi di Trapani, iscritta al n. 516 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Uditi nella Camera di consiglio del 13 ottobre 1999 i giudici relatori
Fernando Santosuosso e Riccardo Chieppa.
Ritenuto in fatto
1.1. Con ricorso presentato nel 1997 al Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia un'insegnante di una scuola media statale che era stata
immessa in ruolo a seguito di concorso a cattedre a cui aveva potuto partecipare
in quanto era in possesso, in alternativa alla laurea in architettura,
del diploma rilasciato dall'Accademia di Belle Arti congiunto ad altro
diploma di istruzione secondaria ha contestato il mancato riconoscimento
del diritto al riscatto del periodo di studi compiuto presso tale Accademia
ed il conseguente rigetto della domanda di dimissioni, da lei presentata,
a causa dell'insufficiente anzianità di servizio in tal modo maturata.
La ricorrente ha, inoltre, dedotto l'incostituzionalità del
combinato disposto dell'art. 13 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria ai fini pensionistici), per contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
1.2. Il Tar, con ordinanza del 10 giugno 1998 (R.O. n. 705 del 1998),
ha accolto l'eccezione di parte, rimettendo alla Corte Costituzionale detta
questione di legittimità costituzionale.
Essa, secondo il giudice a quo sarebbe rilevante nel giudizio, in quanto
il mancato riconoscimento del periodo di studi svolto dalla ricorrente
presso l'Accademia di Belle Arti costituisce il presupposto dei provvedimenti
amministrativi impugnati: tale riconoscimento sarebbe impedito dall'art.
13 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per cui non può trovare
applicazione l'art. 2 del D.L.vo 30 aprile 1997, n. 184.
Secondo il Tar la questione sarebbe altresì non manifestamente
infondata, alla luce delle numerose pronunce della Corte Costituzionale
in materia di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di durata del
corso legale degli studi per il conseguimento di un diploma che sia richiesto
come condizione per lo svolgimento di una determinata attività (da
ultimo, la sentenza n. 20 del 1996).
In particolare, un'analoga questione riferita alla mancata previsione
del diritto di riscatto, ai fini pensionistici, del periodo di studi per
il conseguimento di uno dei diplomi rilasciati dall'Accademia di Belle
Arti è già stata accolta dal giudice delle leggi con la sentenza
n. 535 del 1990: ma, poiché si riferiva al caso in cui il titolo
di studio era richiesto per l'ammissione ai concorsi per la docenza di
ruolo all'interno della stessa Accademia, gli effetti di tale pronuncia,
secondo il Tar, non potrebbero applicarsi all'ipotesi come nella specie
in cui il diploma sia richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre
per la generalità degli istituti medi, inferiori e superiori.
1.3. Nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale non si è costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.1. Analoga questione è stata sollevata nel corso di un giudizio
davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,
promosso nel 1995 da un'insegnante elementare di ruolo, avente funzioni
di insegnante di "sostegno", avverso il provvedimento con cui il Provveditore
agli Studi di Trapani aveva respinto la domanda di riscatto ai fini pensionistici
di due anni di servizio, corrispondenti alla durata del corso di specializzazione
della scuola magistrale ortofrenica di Trapani.
La ricorrente, in specie, aveva contestato l'interpretazione restrittiva
dell'art. 13 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, cui si era uniformata
l'Amministrazione: la previsione che ammette il riscatto del periodo di
tempo corrispondente alla durata di corsi universitari di specializzazione,
costituenti condizione necessaria per l'ammissione al servizio, avrebbe
dovuto estendersi anche al corso frequentato dalla stessa ricorrente, previsto
dal D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari
finalità), in quanto presupposto indefettibile per la nomina in
ruolo e la conseguente immissione in servizio quale insegnante di sostegno.
Ciò in conformità ai numerosi interventi con cui la Corte
Costituzionale ha ampliato la portata dell'art. 13 anzidetto, sancendo
la riscattabilità di ogni periodo di studi espletato nell'ambito
di un corso di specializzazione identificato come presupposto necessario
per l'ammissione ad una determinata qualifica professionale.
In via subordinata, la ricorrente aveva osservato che l'interpretazione
seguita dall'Amministrazione avrebbe reso evidente l'illegittimità
costituzionale del citato art. 13, per la mancata previsione della facoltà
di riscattare il periodo di tempo corrispondente alla durata del corso
di specializzazione oggetto della controversia.
La Corte dei Conti, con ordinanza del 4 maggio 1998 (R.O. n. 516 del
1998), ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 13 del
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede l'ammissione
a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente
alla durata del corso di specializzazione ortofrenica di cui all'art. 8
del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, richiesto per l'assegnazione degli
insegnanti ad uno dei posti di "sostegno".
2.2. La Corte dei Conti ha preso le mosse dal tenore della norma impugnata,
secondo cui il dipendente civile al quale siano stati richiesti, come condizione
necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta,
quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari
di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo
di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei
corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo
specificamente determinato. Quindi la Corte ha osservato che il corso di
specializzazione frequentato dalla ricorrente non è compreso tra
quelli ammessi al riscatto dalla norma in questione e che, pertanto, la
questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante
ai fini del giudizio, potendo concedersi la facoltà di riscatto
solo previo accertamento dell'eventuale illegittimità di siffatta
esclusione ad opera della disposizione censurata.
Il diploma di specializzazione ortofrenica, ha proseguito il giudice
rimettente, non è titolo di livello universitario, bensì
titolo destinato a cumularsi al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado; esso è, comunque, richiesto per il reclutamento e l'assegnazione
al posto di insegnante di "sostegno".
La nomina della ricorrente è avvenuta, invero, ai sensi dell'art.
12, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina
del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure
idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente), secondo cui le dotazioni organiche dei ruoli provinciali
della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti
di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap. L'accesso ai posti
anzidetti giusta quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 970 del 1975,
precedentemente citato è subordinato al possesso di un titolo di
specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di
durata biennale, tenuto presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero
della Pubblica Istruzione, salvi i titoli di specializzazione acquisiti
in precedenza. Il titolo di specializzazione ortofrenica ottenuto dalla
ricorrente, ha osservato il giudice a quo appartiene proprio alla fattispecie
prevista da tale ultima norma ed è stato utilizzato insieme al diploma
di istruzione secondaria di secondo grado per la nomina in ruolo con assegnazione
al posto di "sostegno".
Il corso di specializzazione ortofrenica di cui si discute non sarebbe
stato rilasciato in ambito universitario, sempre secondo il giudice a quo
sicché non sarebbe testualmente previsto dall'art. 13 del D.P.R.
n. 1092 del 1973 tra quelli per i quali è concessa la facoltà
di riscatto ai fini pensionistici del relativo periodo di frequenza. Tale
esclusione è apparsa al giudice rimettente irrazionale ed illogica
alla luce dei princìpi affermati dalla Corte Costituzionale in casi
analoghi, nei quali si è riconosciuta la riscattabilità dei
periodi di studi richiesti nell'ambito di corsi di specializzazione e preparazione
professionale individuati come condizione necessaria per l'accesso nei
ruoli dell'Amministrazione (si sono richiamate, in particolare, le sentenze
n. 128 del 1981, nn. 765 e 1016 del 1988 e n. 163 del 1989). La Corte dei
Conti ha segnalato al riguardo che l'evoluzione legislativa in materia
si sarebbe spinta nella direzione di un significativo ampliamento della
facoltà di riscatto del dipendente, al fine di attribuire la giusta
considerazione alle esperienze di studio e di specializzazione idonee a
garantire l'elevazione della preparazione professionale di coloro che vengono
immessi nei ruoli della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza di
ritenere costituzionalmente illegittima, per violazione dei parametri costituzionali
di eguaglianza e di buon andamento dell'Amministrazione, ogni normativa
che impedisca il riscatto degli anni impiegati per frequentare corsi di
specializzazione, immediatamente posteriori all'istruzione secondaria,
richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti
occupati in carriera.
Il giudice a quo dunque, ha ritenuto che la situazione emersa nel corso
del giudizio presentasse univoci elementi di analogia con quelle già
decise dalla Corte Costituzionale ed ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale nei termini sopra indicati.
2.3. Anche in tale giudizio di costituzionalità non si è costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza
del 10 giugno 1998 (R.O. n. 705 del 1998), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre,
n. 1092 e dell'art. 2 del D.L.vo 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in
cui non consentono di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo di
studi svolto presso l'Accademia di Belle Arti, quando il diploma da questa
rilasciato sia stato richiesto, congiunto ad altro diploma di istruzione
secondaria, per l'ammissione a concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione
medi, inferiori e superiori.
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,
con ordinanza del 4 maggio 1998 (R.O. n. 516 del 1998), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 13, primo comma, del D.P.R. 20 dicembre
1973, n. 1092, nella parte in cui prevede l'ammissione a riscatto, ai fini
di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata di corsi
universitari di specializzazione, mentre non lo prevede per il periodo
di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione ortofrenica
di cui all'art. 8, primo comma, del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, richiesto
per l'assegnazione ad uno dei posti di "sostegno".
I giudici a quibus hanno denunciato la violazione dei due parametri
dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, rispettivamente a causa
dell'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni equivalenti,
e del collegamento esistente tra l'Istituto del riscatto ed il principio
di buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I due giudizi sono connessi per la sostanziale coincidenza delle norme denunciate e per l'identità dei parametri costituzionali invocati, nonché per quella dei profili in contestazione; pertanto può esserne disposta la riunione ai fini dell'unicità della decisione.
3. Le questioni sono fondate.
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto ripetutamente occasione
di occuparsi della questione della riscattabilità dei periodi di
studi e dei servizi dei dipendenti statali, giungendo alle seguenti conclusioni:
nell'attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi
superiori, l'omessa previsione della riscattabilità di un periodo
di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza,
quando ricorrono le seguenti due condizioni:
a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore);Sulla base di tali princìpi, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma oggi denunciata nella parte in cui non prevede il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di Belle Arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella stessa Accademia (sentenza n. 535 del 1990).
b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di Belle Arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
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