Anno scolastico 2003/2004 - Adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto
In vista dell'attivazione delle operazioni di avvio
del prossimo anno scolastico, si forniscono, con la presente, istruzioni
e indicazioni su taluni significativi adempimenti finalizzati all'adeguamento
degli organici alle situazioni di fatto.
Tali adempimenti, di cui si segnala la particolare
urgenza, sono propedeutici alle operazioni disciplinate dal Contratto
Collettivo Nazionale Decentrato, sottoscritto il 20 giugno 2003
(concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e alle assunzioni
del personale docente, educativo ed Ata.
1. Formazione delle classi
Nell'ampio e articolato quadro di attività
finalizzate all'avvio del nuovo anno scolastico, assume un rilievo fondamentale
la puntuale e corretta formazione e determinazione delle classi e dei posti.
Si tratta di un'incombenza delicata e complessa che richiede apporti e
collaborazioni coerenti e puntuali tra i diversi soggetti ed organismi
a vario titolo competenti e coinvolti, dalla quale dipendono, non solo
nell'immediato, ma anche in prospettiva, l'assetto ordinato e il buon funzionamento
delle istituzioni scolastiche. Di qui l'esigenza di strutturare le classi
stesse in maniera che rispondano a requisiti di stabilità e che
diano affidamento di regolare tenuta per l'intero sviluppo dei relativi
corsi.
Poiché la normativa vigente connette alla
fase relativa alla predisposizione dell'organico di diritto la determinazione
dell'esatto impianto delle classi, gli interventi di adeguamento alle situazioni
di fatto devono intendersi come operazioni residuali e legate a fatti e
circostanze di carattere eccezionale.
Ciò premesso, nell'ipotesi in cui in sede
di determinazione dell'organico siano state previste classi con un numero
di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n.
331/1998 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e
dal D.I. che disciplina la formazione degli organici
dei docenti per l'anno scolastico 2003/2004, nonché dal D.I.
n. 141/1999 concernente le classi che accolgono alunni portatori
di handicap), le SS.LL., su segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti
scolastici e sulla base di puntuali riscontri, potranno autorizzare i dirigenti
stessi a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle citate disposizioni.
Ovviamente dovrà essere preliminarmente verificato che le consistenze
degli alunni segnalate dai dirigenti scolastici al fine della determinazione
degli organici corrispondano a quelle effettive: tanto in considerazione
delle variazioni in diminuzione che ogni anno si registrano, soprattutto
nelle scuole secondarie superiori, tra la fase previsionale e il numero
effettivo degli alunni.
Nella logica suddetta, anche la possibilità
da parte dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art.
3 della legge n. 333/2001, deve configurare un'operazione non ordinaria
e, comunque, necessaria per far fronte ad eventuali incrementi di alunni
non previsti in sede di determinazione dell'organico.
Si richiama la particolare, diretta attenzione sull'esigenza
che tale adempimento sia formalizzato con provvedimento motivato da comunicare
tempestivamente ai competenti Csa e alle SS.LL. per i seguiti di competenza.
Resta inteso che l'autorizzazione al funzionamento
di nuove classi da parte delle SS.LL., nel rispetto dei parametri di cui
al D.M. n. 331/1998, e l'attivazione di nuove
classi ai sensi della legge n. 333/2001 da
parte dei dirigenti scolastici, dovranno essere precedute da un'attenta
analisi, per ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra
il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti:
ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee e di evitare
che, con l'inizio delle lezioni, l'effettiva consistenza degli alunni risulti
inferiore alla previsione, con conseguenti aggravi per l'erario dei quali
questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati
a rendere conto.
A tale ultimo riguardo, si fa rinvio alla disposizione
dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268,
che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche
nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre
accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato
successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore
alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
Peraltro, con riferimento alle situazioni previste al comma
1 dell'art. 5 del decreto interministeriale che disciplina la materia degli
organici per l'anno scolastico 2003/2004, le prime classi di sezioni
staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione,
anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere, in via
eccezionale, mantenute anche se il numero accertato degli alunni risulti
di qualche unità inferiore a 20.
Nell'ipotesi in cui, in applicazione dell'Accordo
Quadro Stato-Regioni, si realizzino intese fra le istituzioni scolastiche
e i centri di formazione professionali per la realizzazione di percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale, dalle quali conseguano
variazioni in diminuzione del numero degli alunni per classe, tali variazioni,
opportunamente motivate, non comporteranno decrementi nell'organico.
Con l'occasione, si pregano le SS.LL. di voler rappresentare
alle istituzioni scolastiche la necessità che la concessione di
nulla osta al trasferimento di alunni nel sistema dell'istruzione si leghi
a condizioni eccezionali e non vada ad incidere sulla costituzione delle
classi già formate, sia in uscita che in entrata, che deve comunque
rispondere ai parametri di cui alle disposizioni sopracitate.
In relazione a quanto sopra, le SS.LL. disporranno
l'attivazione di ogni utile iniziativa (puntuali e mirate verifiche, interlocuzioni
con le istituzioni scolastiche interessate, ecc.) finalizzata ad un accurato
esame delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei dati in possesso
del Sistema informativo.
I dirigenti scolastici dovranno comunicare entro
il 10 luglio p.v. ai competenti Csa, come previsto dall'art.
3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero
delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non
sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della
stessa istituzione scolastica. Si rammenta che, sempre per effetto del
citato articolo 2 della legge n. 268/2002,
non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il
31 agosto; peraltro, deve ritenersi, comunque, eccezionale l'istituzione
di nuove classi nel periodo successivo alla predetta data del 10 luglio.
Tutte le variazioni del numero degli alunni, delle
classi e dei posti dovranno essere comunicate a questo Ministero - Direzione
Generale del Personale - Uff. IX.
Per quanto riguarda, in particolare, gli alunni,
le SS.LL. non mancheranno di sensibilizzare le istituzioni scolastiche
affinché, con l'inizio delle lezioni, procedano ad una ulteriore
verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni
dell'organico di diritto, comunicando i relativi esiti al Sistema informativo.
Si ritiene di dover richiamare ancora una volta
l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, richiesto, tra l'altro,
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e indispensabile per poter
disporre di elementi e di dati attendibili in sede di riscontro.
Si fa presente al riguardo che, a conclusione delle
operazioni di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto relative
all'anno scolastico 2002/2003, si è avuto modo di accertare che
un rilevante numero di scuole non aveva apportato alcuna modifica ai dati
trasmessi al Sistema informativo in sede di elaborazione dell'organico
di diritto, circostanza questa che ha indotto a ritenere che non era stata
effettuata la richiesta revisione e verifica delle consistenze effettive
degli alunni.
Le variazioni in aumento del numero delle classi
non comportano, ai sensi del comma 2 dell'art. 3
della citata legge n. 333/2001, modifiche alla composizione delle
cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole
potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora
nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o comunque
una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle scuole
in cui presta servizio. La modifica della composizione della cattedra non
comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella
scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali
autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni
residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione
di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità,
così come previsto dall'art. 4 del citato
Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.
Nei casi di variazioni in diminuzione del numero
delle classi, il personale docente ed Ata eventualmente soprannumerario,
a norma del comma 8 dell'art. 6 del Contratto sulle
utilizzazioni stipulato per l'anno scolastico 2003/2004, viene impiegato
all'interno della scuola e, solo a domanda, in altra sede. La ratio
della norma si lega, tra l'altro, ad una esigenza di semplificazione e
accelerazione delle operazioni di inizio dell'anno scolastico.
2. Insegnamento della lingua straniera nella scuola
primaria
In attesa della definizione delle procedure previste
dalle vigenti disposizioni e che il Cnpi si pronunci in merito agli aspetti
contenutistici dei piani di studio, le SS.LL., considerati i tempi ristretti
a disposizione, con riferimento a ciascuna realtà provinciale, vorranno
procedere alla determinazione dell'ulteriore fabbisogno di ore e di posti
di insegnamento di lingua inglese occorrenti per una estensione generalizzata
dell'insegnamento stesso in tutte le prime e le seconde classi della scuola
primaria.
Tenuto conto di quanto previsto nelle Indicazioni
nazionali, le consistenze orarie dovranno essere determinate in ragione
di un'ora nella prima classe e di due ore nella seconda classe. Invece,
per le classi che già seguono l'insegnamento della lingua straniera,
viene tenuto fermo il quadro orario definito in organico di diritto.
Le prime classi che nell'anno scolastico 2002/2003
hanno studiato una lingua straniera diversa dall'inglese, proseguiranno,
nel prossimo anno, nello studio della stessa lingua. Del pari sarà
praticato l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese nelle
prime classi nelle quali tale insegnamento sia stato previsto nell'organico
di diritto. Soluzioni diverse possono essere adottate con le risorse interne
alla scuola, nel rispetto delle scelte delle famiglie e purché non
si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Al fine delle acquisizioni delle maggiori risorse
professionali occorrenti per far fronte alle esigenze su indicate, saranno
impiegati prioritariamente gli insegnanti di classe in possesso dei requisiti
richiesti (insegnanti specializzati), anche in relazione a quanto disposto
dall'art. 22, comma 5, della legge n. 448/2001.
In ciascun circolo didattico, poi, sarà attivata ogni utile soluzione
organizzativa per ottimizzare l'impiego delle risorse; peraltro, nella
formazione dei posti si avrà cura di evitare che alcuni docenti
vengano impegnati su un numero eccessivo di classi. Solo dopo aver adottato
dette soluzioni, le SS.LL. assegneranno alle scuole le ulteriori ore e
posti di specialista necessari. Ore e posti che concorreranno a formare
l'insieme delle disponibilità per le utilizzazioni e le altre operazioni
di avvio dell'anno scolastico.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le
ore e i posti di insegnamento di cui trattasi costituiscono un contingente
aggiuntivo, da tenere distinto da quello definito con il decreto
interministeriale sugli organici per l'anno scolastico 2003/2004.
Le SS.LL. faranno conoscere a questo Ufficio entro il 18 luglio p.v. il
numero e le ore dei posti effettivamente istituiti utilizzando i modelli
1 e 2 allegati alla presente.
Con comunicazione a parte, si provvederà
per quel che concerne gli aspetti di carattere pedagogico e didattico non
appena in possesso degli elementi necessari.
3. Tempo pieno e tempo prolungato
Le SS.LL. vorranno assicurare la prosecuzione del
tempo pieno nella scuola elementare e del tempo prolungato nella scuola
media nei confronti degli alunni che ne hanno fruito nell'anno scolastico
2002/2003, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste dall'ordinamento.
4. Costituzione delle cattedre
Come è noto, in applicazione dell'art.
35 comma 1 della legge n. 289/2002, le cattedre costituite con orario
inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono state ricondotte a 18
ore settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi
diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando,
però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina".
Tale operazione è stata effettuata solo nel
caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei
docenti titolari delle cattedre interne.
In relazione a quanto sopra, si precisa che i posti
costituiti ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai
sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli
organici per l'anno 2003/2004, qualora si siano resi vacanti nel
corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra
operazione. Tali cattedre costituiscono una dotazione che può essere
utilizzata per le esigenze di adeguamento dell'organico alle situazioni
di fatto.
Il numero di tali posti (rilevato attraverso il
Sistema Informativo) è indicato nell'allegata
tabella A.
Qualora, invece, detti posti, al termine dei movimenti,
siano rimasti occupati dai titolari, le istituzioni scolastiche procederanno
alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei
titolari fermo restando il limite delle 18 ore settimanali.
Ciò posto, e ferme restando le rispettive
consistenze di organico, le istituzioni scolastiche, per garantire la qualità
dell'offerta formativa, potranno utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità
messi a disposizione dal D.P.R. n. 275/1999.
Qualora si riveli indispensabile per il miglior
funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della
continuità didattica, le SS.LL. valuteranno l'opportunità
di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.
5. Posti di sostegno
Nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. di cui al
comma 7 dell'art. 35 della legge 27/12/2002 n. 289, si intendono
ancora vigenti le disposizioni applicate nel corrente anno scolastico 2002/2003
per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori
di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione
di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in
corso di perfezionamento. Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno
da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta
è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art.
5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994.
Così come disposto dall'art.
35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 compete poi alle SS.LL.
l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla
necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la
predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni
e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il
31 luglio. A tal fine le SS.LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici
affinché le eventuali esigenze dei posti in deroga siano rappresentate
a codesti Uffici tempestivamente.
Considerato che negli ultimi anni si è determinato
un costante, consistente aumento dei posti di sostegno, le SS.LL. vorranno
gestire la delicata operazione di cui al comma 7
del citato articolo 35, con la massima cautela e attenzione verificando
che siano state attentamente valutate, oltre al numero degli alunni e alla
gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e l'entità
delle risorse professionali disponibili nella scuola.
Anche con riguardo al sostegno, ogni variazione
in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap
e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a
questo Ministero che al Sistema informativo. Tanto al fine di renderne
edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso
eventuali scostamenti che si rendessero necessari.
6. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento
Ai fini della concessione di esoneri e semiesoneri
dall'insegnamento si intendono tuttora vigenti i parametri di cui all'art.
459 del decreto legislativo n. 297/1994. Limitatamente all'anno
scolastico 2003/2004 sono confermate le procedure di individuazione utilizzate
per il corrente anno scolastico 2002/2003. Ciò in quanto si è
in fase di registrazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
e di attuazione delle riforme.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla
concessione di esoneri e semi esoneri concorrono alla formazione del quadro
delle disponibilità per le operazioni di inizio dell'anno scolastico,
i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai dirigenti scolastici
in tempo utile e comunicati contestualmente ai competenti Csa.
7. Centri territoriali permanenti
In relazione alla limitata disponibilità
delle risorse, la dotazione di personale dei Centri territoriali permanenti
definita nell'organico non potrà subire incrementi se non nel caso
di esubero di docenti non diversamente utilizzabili.
8. Progetti
Nel quadro dei rapporti sindacali a livello decentrato,
le SS.LL. potranno assegnare, nei limiti delle compatibilità, le
risorse orarie indispensabili per la prosecuzione di progetti educativi
di riconosciuta rilevanza educativa e sociale e di accertata validità
anche sotto il profilo degli esiti che devono essere stati monitorati e
verificati. Tali risorse non potranno, comunque, in ciascuna realtà
regionale, eccedere il numero di posti autorizzati da questo Ministero
per la realizzazione di progetti nell'anno scolastico 2002/2003.
9. Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato,
annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva
di impartire specifiche disposizioni. Ad ogni buon fine si raccomanda a
codesti Uffici di adoperarsi per la conclusione delle operazioni entro
il 31 luglio p.v.
Nell'ipotesi in taluni Uffici non riescano a concludere
dette operazioni entro la data del 31 luglio, dovranno, comunque, assicurare
il completamento delle operazioni di conferimento delle supplenze sui posti
di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità
rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti
del titolo di specializzazione: tanto in relazione alla complessità
e delicatezza della materia e alla necessità di assicurare tempestivamente
l'insegnamento agli allievi portatori di handicap.
10. Personale Ata
Per il personale Ata, si rammenta che il decreto
interministeriale relativo all'anno scolastico 2003/2004, in corso
di perfezionamento, prevede che eventuali incrementi di posti nella situazione
di fatto possono essere disposti solo per esigenze sopravvenute, sulla
base di un accertato incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione.
Si rammenta, altresì, che
l'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto la cessazione
dal collocamento fuori ruolo del personale Ata dichiarato inidoneo ai compiti
del profilo di appartenenza. L'assegnazione della titolarità al
predetto personale e le operazioni di trasferimento disposte a domanda
degli interessati possono aver comportato la concentrazione, nella stessa
scuola, di più unità di personale inidoneo. Tale fenomeno,
che dai dati in possesso risulta riferito solo ai collaboratori scolastici,
potrebbe determinare difficoltà nell'erogazione del servizio.
Ciò premesso, e ferma restando la possibilità
per detto personale di chiedere l'utilizzazione in altra istituzione scolastica,
le SS.LL. potranno valutare se ricorrono le condizioni che giustifichino,
in via del tutto eccezionale, eventuali, contenuti incrementi di posti,
tenendo conto della presenza di contratti di appalto per i lavori di pulizia.
Detti incrementi dovranno essere comunque contenuti nei limiti di cui all'allegata
tabella B.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il
personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi o comunque "figure uniche" e, per qualsiasi motivo, non
si possa procedere all'utilizzazione degli interessati in altro profilo,
eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio dovranno essere
rappresentate allo scrivente per le valutazioni consequenziali.
Al fine di consentire il monitoraggio, per l'intero
arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e dei relativi
riflessi sugli organici, è indispensabile non solo che le SS.LL.
e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano
in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali
l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa
delle risorse occorrenti, ma che questo Ministero e il Sistema informativo
conoscano tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli
alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò
al fine di disporre del quadro preciso delle situazioni e delle dinamiche
che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché
degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo l'Eds, con propria nota tecnica, farà
conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da
parte degli Uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
Con successive comunicazioni saranno impartite indicazioni
e istruzioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine
delle attività didattiche.
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