Circolare Ministeriale 29 febbraio 1980, n. 61

Assenze degli alunni

Le istruzioni programmatiche contenute nella C.M. 20 settembre 1971, prot. n. 001/STC, innovative circa la

valutazione del numero delle assenze degli alunni interni degli istituti medi di I e II grado - assenze da considerare di per se stesse non preclusive della valutazione del profitto in sede di scrutinio finale - hanno inoltre abrogato tutte le ordinanze e disposizioni precedenti, limitative dell'ammissibilità agli scrutini, sulla sola base delle assenze effettuate.

Le citate istruzioni hanno anche regolato gli effetti delle assenze sul voto di condotta e la conseguente esclusione dalla promozione a seguito di scrutinio, confermando da una parte la possibilità che il consiglio di classe neghi l'ammissione agli scrutini e agli esami per effetto del voto di condotta dell'allievo che abbia fatto un rilevante numero di assenze senza giustificarle ed escludendo dall'altra, che il numero delle assenze sia di per se stesso determinante per tale esclusione.

Tutto ciò premesso e riconfermate le istruzioni contenute nel paragrafo 8 della circolare ministeriale sopra citata, si deve subito ribadire che, come è stato anche rilevato con la C.M. 8 aprile 1975, n. 88, prot. n. 1067, l'applicazione pratica di dette disposizioni ha determinato l'erronea tendenza a sottovalutare o peggio ignorare il fenomeno delle assenze, che, anche se giustificate, restano e sono uno degli elementi concorrenti alla formulazione del giudizio e valutazione dell'alunno, come risultato del processo continuo e coerente di accertamento dell'andamento dei relativi studi.

E' appena il caso di segnalare a tal proposito che il legislatore, nell'intento di assicurare una durata annuale dell'insegnamento rispondente alla sua reale efficacia, ha introdotto nell'ordinamento scolastico la norma di cui al comma 2, dell'art. 11 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, la quale stabilisce che il periodo effettivo delle lezioni deve comprendere almeno 215 giorni, esclusi i festivi.

Tale disposizione, al di là della sua rilevanza formale, assume un preciso significato di ordine sostanziale, in quanto diretta a soddisfare l'insieme delle esigenze connesse con l'efficacia formativa dell'attività scolastica annuale e, quindi a consentire, in un arco di tempo ben precisato, una coerente crescita culturale ed una efficace maturazione della personalità dell'allievo, al quale, pertanto, non può non richiedersi un impegno di assidua e partecipativa presenza alle lezioni. E' pur vero che la presenza dell'alunno a tutti i giorni di lezione non si pone come necessario presupposto causale ai fini dell'ammissione del medesimo allo scrutinio e all'esame.

E' innegabile, però, che la preminente ragion d'essere della citata norma viene completamente disattesa, ove l'allievo compia, in corso d'anno, un rilevante numero di assenze oppure ove le medesime oltrepassino ogni ragionevole limite.

Il superamento di detto limite non può non costituire, di per sé motivo di esclusione dell'alunno dallo scrutinio di promozione o di esame, nel caso in cui il consiglio di classe, per effetto delle assenze compiute, non sia in grado di disporre di sufficienti oggettivi elementi per la formulazione del giudizio e valutazione dell'alunno medesimo.

Nell'intento di ridimensionare il fenomeno delle assenze, particolarmente negli istituti e scuole di istruzione secondaria, e per ricondurlo nei limiti consentiti dalle vigente disposizioni, si ritiene opportuno che le SS.LL. attirino la particolare responsabile attenzione dei capi di istituto sulla scrupolosa osservanza delle norme vigenti e sulla esatta applicazione delle medesime, che escludono interpretazioni estensive ed in particolare implicano sempre il controllo delle assenze, da compiere in modo accurato e rigoroso dal preside direttamente o dall'insegnante incaricato (art. 85 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965).

E' da porre ancora in evidenza che l'assidua frequenza degli alunni, oltre ad essere un indice significativo ed un prezioso elemento che concorre al buon andamento dell'istituto, costituisce, unitamente ai fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento dello studente, parametro insostituibile di valutazione per la formulazione del giudizio sulla personalità del medesimo.

Particolare attenzione va rivolta al fatto che l'acquisizione della capacità di agire anticipata al compimento dei 18 anni, mentre conferisce agli alunni maggiorenni la facoltà di compiere gli atti per i quali la vigente normativa prevede l'intervento dell'esercente la potestà sui figli, nel senso che essi sono autorizzati a firmare le giustificazioni, non esonera i presidi, anche ad evitare turbative o implicazioni nei rapporti scuola-famiglia, dall'esercitare la facoltà di informare le famiglie di particolari situazioni inerenti alla disciplina ed al profitto, senza trascurare l'esigenza di rendere consapevoli gli stessi allievi interessati.

L'attenzione dei capi d'istituto dovrà inoltre essere attirata in forma decisa sulle entrate in ritardo e sulle uscite anticipate dalla scuola, più frequentemente riferite agli studenti maggiorenni, in relazione alla facoltà loro consentita di provvedere a giustificare direttamente sia il ritardo, sia la richiesta di uscita anticipata.

Al riguardo si precisa che tali concessioni sono da ricondurre a casi eccezionali e documentabili. Si conferma che di regola l'ammissione di un alunno alla seconda ora di lezione rientra nel responsabile potere discrezionale del preside; che lo studente presente a scuola non può uscire se non al termine delle lezioni; che la frequenza e la presenza a tutte le lezioni, il cui ordinato svolgimento non può in ogni caso essere subordinato al comportamento dei singoli tanto più se maggiorenni, costituiscono condizione necessaria ed indispensabile volta a garantire la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Infine, resta precisato che, anche quando il numero degli alunni in classe è esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituisce la classe, lo svolgimento delle lezioni non deve subire alcuna riduzione o limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli alunni assenti, non senza puntualizzare che tale situazione non conferisce al docente la facoltà di esimersi dal prestare la propria opera.

Le SS.LL. vorranno rendere informati i capi di istituto delle disposizioni della presente, facendo loro carico dell'esatta osservanza della medesima e della doverosa comunicazione della situazione generale che si verificherà in ogni istituto, per informare successivamente lo scrivente.


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