Circolare Ministeriale 29 luglio 2003, n. 65 Prot. DGPSA/U1/840

Oggetto: Disposizioni per la liquidazione delle competenze al personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nell'a.s. 2003/2004

Facendo seguito a quanto disposto con la C.M. n. 59 del 14 luglio 2003, a seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, si rende necessario fornire ulteriori istruzioni per la liquidazione delle competenze al personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nell'a.s. 2003/2004.

A) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

L'assunzione in servizio del personale deve avvenire dopo la stipula di un apposito contratto sottoscritto dall'interessato, utilizzando al riguardo esclusivamente le procedure del Sistema Informativo. I modelli allegati alla presente circolare sono stati aggiornati sulla base di alcuni aspetti normativi e retributivi del CCNL sottoscritto in data 24 luglio 2003.

Contratti a tempo determinato per supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche 

Per il personale docente, educativo ed ATA, l'individuazione viene effettuata, per quest'anno, fino al 31 luglio 2003, dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente; a tal fine viene messa a disposizione degli uffici una specifica funzione che consente, sia nominalmente che mediante lo scorrimento delle graduatorie da utilizzare, la stampa della proposta di assunzione; tale proposta di assunzione, in sede di convocazione, viene completata con gli elementi necessari e consegnata per la firma al personale individuato. Il dipendente consegna la proposta di assunzione firmata alla scuola.
Dal 1° agosto 2003 per il suddetto personale l'individuazione è effettuata dal dirigente scolastico, sulla base della graduatoria permanente o, in caso di esaurimento della medesima, o comunque in carenza di aspiranti interessati, della graduatoria di circolo o di istituto. L'individuazione del destinatario della supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche compete inoltre al dirigente scolastico in tutti i casi di prestazione lavorativa non superiore alle sei ore settimanali.
L'istituzione scolastica, all'atto dell'assunzione in servizio, predispone, in ogni caso, il contratto tramite le funzioni del Sistema Informativo, integrandolo, ove necessario, con i dati contabili (coordinate bancarie, detrazioni d'imposta ecc.), nonché il modello C-1 o C-2.
Il SIMPI trasmette per via telematica periodicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai soli fini della corresponsione della retribuzione spettante, i contratti di assunzione presenti al sistema. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, entro 10 giorni dalla ricezione delle informazioni, al pagamento delle competenze maturate e comunica al SIMPI l'avvenuto pagamento o gli eventuali errori riscontrati; tale situazione sarà rilevabile dalle singole istituzioni scolastiche attraverso un'apposita funzione.
Rimane a carico della istituzione scolastica l'inoltro al competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari - dell'originale del contratto stipulato, unitamente al modello C-1 o C-2, a seconda che trattasi di riattivazione o di nuova apertura di partita di spesa fissa. Tale documentazione è fondamentale per una corretta verifica del pagamento effettuato in automatico.
Contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 40 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Nell'eventualità in cui i dirigenti scolastici non siano in grado di provvedere all'individuazione del personale docente, educativo ed ATA destinatario di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, potranno ricorrere all'istituto previsto dall'art. 40 - comma 9 - della L. 449/97. 
L'istituto scolastico provvede a stampare il contratto individuale utilizzando le funzioni del SIMPI, integrandolo, ove necessario, con i dati contabili (coordinate bancarie, detrazioni d'imposta ecc.), nonché i modelli C-1 e C-2.
E' compito della scuola comunicare immediatamente al SIMPI e via fax al competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari il termine del servizio, a seguito dell'assunzione dell'avente diritto.
Nel caso in cui il destinatario del contratto stipulato ex art. 40, comma 9, della L. 449/97 risulti essere anche l'avente diritto alla stipula del contratto di supplenza annuale, o fino al termine delle attività didattiche, il dirigente scolastico dovrà comunicare, in via telematica al SIMPI sia la cessazione del primo contratto che la stipula del nuovo, e via fax al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari, la cessazione del primo contratto con l'annotazione che ne è stato stipulato uno successivo.
Il SIMPI trasmette per via telematica periodicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze i contratti di assunzione presenti al sistema, nonché, entro l'ultimo giorno di ogni mese, la dichiarazione di prestato servizio, ai soli fini del pagamento delle competenze spettanti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, entro il mese successivo alla ricezione delle informazioni, al pagamento delle competenze maturate e comunica al SIMPI l'avvenuto pagamento o gli eventuali errori riscontrati; tale situazione sarà rilevabile dalle singole istituzioni scolastiche attraverso un'apposita funzione.
Rimane a carico della istituzione scolastica l'inoltro, al competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari, dell'originale del contratto stipulato, unitamente al modello C-1 o C-2, a seconda che trattasi di riattivazione o di nuova apertura di partita di spesa fissa, nonché, in caso di cessazione degli effetti del contratto, o di assenza non retribuita parzialmente o totalmente, della dichiarazione di prestato servizio secondo le modalità specificate nel punto 1 della C.M. 399 del 29 settembre 1998. Al riguardo si precisa che detta dichiarazione non dovrà essere effettuata nei confronti del personale già destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2002/2003. In tali casi il relativo contratto riporterà la seguente dicitura: "L'interessato autorizza il recupero, da parte del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito erariale accertato a suo carico." La documentazione anzidetta è fondamentale per un corretto pagamento.
Incarichi di religione e supplenze di religione fino al termine delle attività didattiche
Restano confermate le istruzioni contenute nella lettera circolare n. D13/1944 del 10 agosto 1999, precisando che per tale personale non è prevista la trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la corresponsione della retribuzione spettante.
Contratti a tempo determinato per supplenze temporanee diverse dalle ipotesi precedenti
Rientrano in tale categoria i contratti che i dirigenti scolastici stipulano relativamente a supplenze per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura dei posti resi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre, mediante l'utilizzo delle graduatorie di circolo e di istituto. Il contratto deve avere una durata riferita esclusivamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La retribuzione relativa è a carico dell'istituzione scolastica. Il contratto, il cui modello è riportato tra gli allegati (modelli A/11-A/16), potrà essere predisposto mediante l'utilizzo del pacchetto SISSI. 
Aspetti retributivi
Gli elementi retributivi sono previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio economico 2002-03, sottoscritto il 24 luglio 2003. In particolare: 

a. struttura della retribuzione

Per effetto del suddetto contratto l'indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.

b. retribuzione base

Nei contratti individuali saranno indicati gli stipendi corrispondenti alle posizioni iniziali, desunti dalla Tabella 2 allegata al CCNL.

c. retribuzione professionale docenti

Per effetto del suddetto contratto la retribuzione professionale per il personale docente ed educativo compete nella misura di Euro 142,55 lordi, per dodici mensilità, comprensiva degli incrementi di cui alla Tabella 4 allegata al CCNL.
Tale retribuzione compete anche al personale assunto in base all'art. 40 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449, solo nel caso in cui gli interessati siano assunti successivamente come supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche.

d. compenso individuale accessorio

Il compenso individuale accessorio compete al personale A.T.A. nella misura di Euro 48,25 mensili lordi per il personale appartenente alle aree A/As e di Euro 52,83 mensili lordi per il personale appartenente alle aree B/C (Tabella 3 allegata al CCNL).
Tale compenso compete anche al personale assunto in base all'art. 40 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449, solo nel caso in cui gli interessati siano assunti successivamente come supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche.

e. tredicesima mensilità e compenso sostitutivo delle ferie non godute

I Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzioni Provinciali dei Servizi Vari provvederanno, nel mese di dicembre, al pagamento dei ratei di tredicesima mensilità, maturati dal momento della stipulazione del contratto dal personale assunto per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o ai sensi dell'art. 40 - comma 9 - della L. 449/97, anche se, a tale epoca, il medesimo personale non sia in servizio.
Con lo stesso criterio, e secondo le modalità di cui alla C.M. n. 8 del 12 febbraio 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XIV, al termine delle attività didattiche, verrà liquidato il compenso per le eventuali ferie non fruite.
Per le supplenze conferite nei casi indicati al precedente punto 4, i detti compensi verranno corrisposti dall'istituzione scolastica che abbia liquidato il trattamento economico al personale in parola.

f. trattamento di fine rapporto

Si rinvia alle specifiche disposizioni contenute nelle CC. MM. n. 121 e 125 rispettivamente del 7 e del 22 novembre 2002. 

B) CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

In base alla normativa vigente, le assunzioni in servizio a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA potranno avvenire per i seguenti casi:

  1. personale individuato entro la data del 31 luglio 2003, secondo quanto previsto dal D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, per l'assunzione nell'anno scolastico 2003/04, con decorrenza dal 1° settembre 2003; 
  2. personale individuato in data successiva al 31 luglio 2003, secondo quanto previsto dal D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, per l'assunzione con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2003 e decorrenza economica dal 1° settembre 2004. 
Rimane confermata la procedura di stipula dei contratti in questione utilizzata negli anni scolastici precedenti.
In caso di passaggio di ruolo o di qualifica deve essere conservato il trattamento economico in godimento, ove superiore a quello attribuito nella nuova posizione, anche in considerazione che per l'interessato trovano applicazione, secondo i casi, l'art. 6 del D.P.R. 345/83, l'art. 487 del D.Lvo 297/94, ovvero l'art. 3 - comma 57 - della L. 537/93, alla luce dei criteri illustrati nella C.M. n. 78 del 24 marzo 1999.
E' doveroso ribadire che il pagamento del trattamento retributivo può essere disposto dal competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari, a seguito della stipula del contratto prodotto esclusivamente attraverso l'apposita funzione del SIMPI.
Il CSA, a seconda delle proprie esigenze organizzative, può utilizzare una delle seguenti modalità operative:
  1. produrre il contratto a tempo indeterminato; l'interessato deve consegnare all'istituzione scolastica assegnata il contratto per la presa di servizio; il Dirigente scolastico deve comunicare a SIMPI la data di effettiva assunzione in servizio se diversa da quella indicata nel contratto; 
  2. produrre la proposta di assunzione; tale proposta, una volta firmata, vale a tutti gli effetti come accettazione del contratto che, sulla base di essa, viene successivamente stampato; l'interessato deve consegnare all'istituzione scolastica assegnata la proposta di assunzione per la presa di servizio; il Dirigente scolastico deve comunicare al CSA competente e al SIMPI la data di presa di servizio; 
  3. produrre la proposta di assunzione che, una volta firmata, è consegnata dall'interessato al Dirigente scolastico; quest'ultimo stipula il contratto su delega del Direttore Regionale; per questa procedura si rinvia a quanto precisato nella C.M. n. 274 del 12 dicembre 2000. 
In tutte le ipotesi gli Uffici dovranno utilizzare il SIMPI per stampare i contratti e i modelli C-1 o C-2; l'inserimento, l'integrazione o la modifica dei dati contabili (coordinate bancarie, detrazioni d'imposta ecc.) può essere effettuata dal CSA o dalla singola istituzione scolastica.
Il SIMPI trasmette per via telematica periodicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai soli fini della corresponsione della retribuzione spettante, i contratti di assunzione presenti al sistema.
Rimane a carico del CSA o dell'istituzione scolastica l'inoltro al competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari, dell'originale del contratto stipulato, unitamente al modello C-1 o C-2, a seconda che trattasi di riattivazione o di nuova apertura di partita di spesa fissa. Tale documentazione è fondamentale per una corretta verifica del pagamento effettuato in automatico.

C) INDICAZIONI DI CARATTERE COMUNE

I modelli dei contratti individuali, riportati nella sezione G, sono stati modificati rispetto al precedente anno scolastico per tenere conto delle variazioni normative introdotte dal CCNL sottoscritto in data 24 luglio 2003. In particolare:


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