Esami di Stato. Pubblicazione dei risultati. Certificazione da rilasciare in esito agli Esami di Stato
In esito a ricorrenti quesiti, si precisa che la
disposizione di cui all'art. 4 bis dell'O.M. n. 126 del 20/4/2000, si applica
anche agli esami di Stato, nei quali, pertanto, all'albo non vanno pubblicati
i punteggi negativi.
Non va, invece, ritenuta applicabile agli esami
di Stato l'indicazione di cui all'art. 25 della predetta O.M. n.126, relativa
alla comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli esami,
attesa la maggiore età dei candidati che sostengono gli esami in
questione.
Si precisa, inoltre, che rimangono confermate le
indicazioni fornite nel decorso anno per la compilazione dei diplomi e
dei certificati integrativi. Tali indicazioni sono contenute nelle seguenti
lettere circolari: n. 8886 del 5/7/1999; n. 9058 dell'8/7/1999; n. 9181
del 9/7/1999.
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