Sentenza del Tar Lazio - Sezione III/bis - Valutazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti specializzati nelle Ssis
Con sentenza del 28 maggio c.a. il Tar Lazio, Sez.
III/bis, ha parzialmente accolto il ricorso di alcuni docenti per l'annullamento
del decreto direttoriale 12 febbraio 2002
e dell'annessa tabella di valutazione, col quale sono stati disciplinati
l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art.
1 della legge n. 124/1999.
Va premesso che, nei motivi di ricorso, sono state
impugnate le sotto indicate determinazioni:
1) l'attribuzione di un "bonus" di 30 punti, come
punteggio aggiuntivo (oltre al voto di abilitazione) per gli specializzati
nelle Ssis;
2) l'accesso alle graduatorie permanenti anche per
coloro che avrebbero conseguito la specializzazione oltre il termine di
presentazione delle domande (21 marzo 2002) e sino al 31 maggio 2002;
3) la cumulabilità del punteggio per il servizio
di insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza della Scuola
di specializzazione con quello attribuito come aggiuntivo per il conseguimento
dell'abilitazione (30 punti);
4) l'iscrizione degli specializzati delle Ssis nelle
graduatorie valide per le nomine da effettuare per l'a.s. 2002/2003;
5) l'iscrizione dei diplomati Ssis nelle graduatorie
relative a un numero di classi di concorso corrispondenti agli insegnamenti
compresi nelle aree disciplinari inerenti al diploma di laurea.
La sentenza del Tar ha riconosciuto la legittimità
delle determinazioni dell'Amministrazione in relazione ai punti 1, 2, 4
e 5, mentre ha sancito l'illegittimità di quella di cui al punto
3, nella parte in cui non si esplicita il divieto di cumulare il punteggio
aggiuntivo, previsto dall'art. 8 del decreto n. 268 del 2001, con la valutazione
del servizio di insegnamento eventualmente reso contemporaneamente alla
frequenza del corso.
Ciò in considerazione della circostanza che
la stessa organizzazione dei corsi (in relazione alla loro complessità,
all'articolazione oraria e all'obbligo di presenza alle attività
collaterali) porta ad escludere la compatibilità di fatto con il
contemporaneo svolgimento del servizio d'istituto. Servizio che, tra l'altro,
in base alla decisione del Tar, non può essere valutato autonomamente,
avendo valore di esercitazione pratica e di tirocinio obbligatorio, non
cumulabile con il punteggio aggiuntivo.
Il Tar ha rilevato, inoltre, che l'Amministrazione,
oltre che dell'aspetto suindicato, avrebbe dovuto tener conto della situazione
di quegli insegnanti non in grado di conciliare la prestazione di servizio
con la frequenza dei corsi Ssis; fatto questo che concretizza un'evidente
disparità di trattamento tra chi ha, comunque, prestato servizio
e chi non ha potuto prestarlo.
Orbene, in considerazione dell'immediata esecutività
della sentenza (avverso la quale l'Amministrazione, tenuto conto dell'avviso
espresso dall'Avvocatura Generale, ritiene non sussistano le condizioni
per poter proporre appello al Consiglio di Stato), è necessario
che le SS.LL. provvedano, con estrema urgenza, alla rettifica delle posizioni
degli aspiranti Ssis presenti nelle predette graduatorie, che versano nelle
condizioni indicate.
In via preliminare, occorre individuare, enucleandoli
dalla base informatica, i nominativi dei soggetti diplomati nelle Ssis
entro i termini del 21 marzo e del 31 maggio, cui sono stati attribuiti
sia i 30 punti della specializzazione sia un punteggio per servizio di
insegnamento.
Ovviamente, la detrazione dovrà essere effettuata
solo se risultino valutati servizi prestati contemporaneamente alla frequenza
dei corsi e limitatamente alle graduatorie in cui l'aspirante abbia beneficiato
dell'attribuzione dei 30 punti.
Resta, perciò, impregiudicata la valutazione
dell'eventuale servizio prestato contemporaneamente alla frequenza del
corso di specializzazione nelle graduatorie in cui l'aspirante non benefici
dell'attribuzione dei 30 punti.
Per facilitare le operazioni di individuazione degli
interessati, il Sistema informativo provvederà tempestivamente a
fornire, per ogni provincia e graduatoria, l'elenco nominativo e la posizione
o le posizioni nelle graduatorie dei docenti da sottoporre a verifica.
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore operazione, da effettuare a cura
del Csa, di detrazione o convalida parziale o totale del servizio, va precisato
che i corsi delle Ssis si sono svolti con durata biennale e secondo la
cadenza dell'anno accademico con decorrenza dall'anno 1999/2000.
Nel caso di dubbi o incertezze nell'individuazione
dell'esatto periodo di frequenza, i competenti Csa dovranno invitare gli
interessati ad autocertificare, nel più breve tempo possibile, la
data di inizio e termine dei corsi di specializzazione svolti nelle Ssis
ovvero provvedere ad acquisire direttamente da queste ultime le necessarie
informazioni.
Le attività di ricognizione e di rettifica
dei punteggi degli interessati dovranno essere effettuate d'ufficio, con
ogni urgenza, di modo che le graduatorie possano essere tempestivamente
ripubblicate con tutte le rettifiche conseguenti all'operazione di cui
trattasi.
Sarà opportuno, comunque, che nella graduatoria
già pubblicata venga inserita un'apposita indicazione sull'operazione
in corso di svolgimento. Ovviamente, per quanto riguarda le nuove domande
che perverranno da parte degli specializzandi Ssis, di cui al recente decreto
29 maggio 2002, che proroga il termine di presentazione delle domande
al 20 giugno, dovranno essere adottati gli stessi criteri utilizzati
per la valutazione dei servizi.
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