Circolare ministeriale n. 69 del 19 marzo 1999, prot. n. 36862

Assegnazione di personale direttivo e docente per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - Legge 23/12/1998, n. 448 - Art. 26, comma 8 - Anno scolastico 1999/2000 e seguenti


1. Premessa
L'art. 26 della legge 23/12/1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 456 del D.L.vo n. 297/94, ad eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto, attraverso una nuova normativa, sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi con la scuola del personale direttivo e docente. La citata legge n. 448/98 prevede che l'Amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti, compreso il personale educativo, e dirigenti scolastici forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Scopo della normativa sopra richiamata è quello di fornire un adeguato supporto agli Uffici attraverso l'assegnazione di personale in possesso di competenze specifiche, in questa fase particolarmente delicata ed impegnativa di avvio dell'autonomia scolastica.
La normativa in oggetto è finalizzata da un canto a costituire al centro presso i vari Uffici nuclei di personale in possesso di competenze trasversali da utilizzare per i compiti connessi con l'autonomia, dall'altro a potenziare, presso ciascun Ufficio Scolastico Provinciale i nuclei territoriali di supporto già esistenti con personale fornito di competenze specifiche nei vari campi in cui si sostanzia l'autonomia.
Nel periodo di avvio dell'attuazione dell'autonomia sembra opportuno garantire la stabilità del personale impegnato in compiti di supporto.
Pertanto il personale che presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa in oggetto, dovrà dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall'Ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non dovrebbe essere inferiore a due anni.
Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si esprime l'autonomia sembra opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli Uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:

· area di sostegno e supporto alla didattica, in relazione all'attuazione dell'autonomia (supporto alla pianificazione dell'offerta formativa, iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti a carattere internazionale, orientamento, elevamento dell'obbligo);
· area di supporto per l'attuazione dell'autonomia del territorio (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio);
· area di sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca (educazione degli adulti, educazione alla salute, integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, consulte provinciali degli studenti, attività complementari ed integrative);
· area di raccordo interistituzionale (rapporti scuola lavoro, istruzione e formazione superiore integrata, rapporto con il
territorio);
· area gestionale e organizzativa, compreso il supporto informatico (organizzazione degli organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie).

2. Presentazione delle domande
Ciascun Ufficio centrale e periferico, in base al numero di unità del contingente assegnato, dovrà dare comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.
Analoga comunicazione sarà affissa all'albo degli Uffici e adeguatamente pubblicizzata entro il 10 aprile 1999.
Le domande da parte del personale interessato, riferite all'anno scolastico 1999/2000, dovranno essere inviate entro il 15 maggio 1999 all'Ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica presso il quale si chiede l'assegnazione.
La domanda dell'interessato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) qualifica (se direttivo o docente), materia di insegnamento;
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso sia diversa;
d) data di immissione in ruolo.

In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché la conoscenza eventuale di lingue straniere.
Il superamento del periodo di prova deve essere dichiarato dal capo d'istituto in calce alla domanda dell'interessato.
Può essere formulata domanda, da parte degli interessati, ad un solo Ufficio centrale o periferico. A tal fine l'interessato dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altro Ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica. Le domande prive di tale indicazione ovvero indirizzate genericamente al Ministero della Pubblica Istruzione non potranno essere prese in considerazione.
In questa fase transitoria, il capo dell'Ufficio, continuerà ad avvalersi, salvo rinuncia da parte dell'interessato, della collaborazione del personale direttivo e docente già utilizzato ai sensi dell'art. 456 del decreto legislativo n. 297/94, comma 1, lett. a), il cui triennio scade al 31/8/2000 o al 31/8/2001 per il periodo di durata del precedente provvedimento. In tale eventualità il contingente assegnato a ciascun Ufficio dovrà essere considerato indisponibile per il numero dei posti corrispondenti a quello occupato dal personale medesimo e per il relativo periodo di durata.

3. Valutazione degli aspiranti
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il suo profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:

- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
- motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione;
- capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
- spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall'autonomia;
- esperienza consolidata utile a cogliere i nessi ed i processi, nella loro evoluzione;
- competenza riguardo alle modalità di certificazione e valutazione.

La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va raggruppata in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali. Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:

· titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;
· titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;
· titoli professionali: incarichi svolti all'interno dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione e delle Istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.R.R.S.A.E., Centri di ricerca e formazione, ecc. In tale contesto dovranno avere un particolare rilievo le attività svolte nell'ambito del già avviato processo di sperimentazione dell'autonomia, e quelle realizzate a seguito di utilizzazione ai sensi dell'art. 456, primo comma del D.L.vo n. 297/94, anche per garantire continuità a chi abbia lavorato positivamente, per esempio, all'interno dei nuclei territoriali di supporto, nei team di monitoraggio, nei gruppi di lavoro concernenti l'integrazione scolastica degli alunni handicappati, nel gruppo nazionale per l'autonomia, nei circuiti avanzati di innovazione a carattere nazionale e presso le consulte.

Il responsabile di ciascun Ufficio o il dirigente da lui delegato, coadiuvato da personale esperto, procederà all'esame dei candidati attraverso la valutazione dei titoli ed un colloquio. Sarà valutata l'opportunità di limitare la partecipazione al colloquio al personale che risulti in possesso di adeguati titoli.
Il colloquio va finalizzato a cogliere le motivazioni e le capacità relazionali del candidato, nonché a verificare il possesso di competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione. Esso, pertanto, dovrebbe essere strutturato sul modello del colloquio attitudinale.
L'Ufficio, sulla base dei titoli e del colloquio, individuerà tra gli aspiranti coloro che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta.
Il responsabile di ciascun Ufficio alla scadenza del collocamento fuori ruolo valuterà l'opportunità di disporre la proroga del provvedimento per un ulteriore periodo.

4. Collocamenti fuori ruolo
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dal personale direttivo e docente è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
I docenti e dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili secondo modalità che saranno definite in sede di contrattazione decentrata nazionale sulla mobilità.
Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. Ai fini dell'eventuale perdita della sede di titolarità, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della legge 23/12/1998, n. 448 e in
posizione di comando ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I collocamenti fuori ruolo sono disposti dai competenti Direttori generali, Capi degli Ispettorati e Servizio di appartenenza del personale.
L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, potrà revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
Il personale collocato fuori ruolo potrà rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all'Ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell'Ufficio che la rinuncia da parte dell'interessato avranno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

5. Disposizioni finali
Gli Uffici al termine di ciascun anno scolastico e comunque entro il 31 agosto, invieranno all'Ufficio cui è affidato il coordinamento delle iniziative per l'attuazione dell'autonomia una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.
Gli Uffici presso i quali il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze al capo d'istituto dell'ultima scuola di titolarità del docente o, per il personale direttivo, ai Provveditori agli Studi.
Della ripartizione del contingente tra i vari Uffici sarà data notizia con successiva comunicazione, nel momento in cui il decreto interministeriale previsto dal comma 8 dell'art. 26 citato avrà concluso l'iter procedurale.

I Provveditori agli studi sono pregati di trasmettere la presente circolare ai dirigenti scolastici affinché ne diano tempestiva comunicazione agli interessati.


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