Assegnazione di personale direttivo e docente per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - Legge 23/12/1998, n. 448 - Art. 26, comma 8 - Anno scolastico 1999/2000 e seguenti
1. Premessa
L'art. 26 della legge 23/12/1998, n. 448, al comma
8, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 456 del D.L.vo n. 297/94, ad eccezione
dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto, attraverso una nuova normativa, sostanziali
modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi
con la scuola del personale direttivo e docente. La citata legge n. 448/98
prevede che l'Amministrazione scolastica centrale e periferica può
avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica,
dell'opera di docenti, compreso il personale educativo, e dirigenti scolastici
forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei
limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Scopo
della normativa sopra richiamata è quello di fornire un adeguato
supporto agli Uffici attraverso l'assegnazione di personale in possesso
di competenze specifiche, in questa fase particolarmente delicata ed impegnativa
di avvio dell'autonomia scolastica.
La normativa in oggetto è finalizzata da
un canto a costituire al centro presso i vari Uffici nuclei di personale
in possesso di competenze trasversali da utilizzare per i compiti connessi
con l'autonomia, dall'altro a potenziare, presso ciascun Ufficio Scolastico
Provinciale i nuclei territoriali di supporto già esistenti con
personale fornito di competenze specifiche nei vari campi in cui si sostanzia
l'autonomia.
Nel periodo di avvio dell'attuazione dell'autonomia
sembra opportuno garantire la stabilità del personale impegnato
in compiti di supporto.
Pertanto il personale che presenta domanda di assegnazione
ai sensi della normativa in oggetto, dovrà dichiarare la propria
disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista
dall'Ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non dovrebbe essere
inferiore a due anni.
Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui
si esprime l'autonomia sembra opportuno far riferimento, in relazione alle
esigenze dei singoli Uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:
· area di sostegno e supporto alla didattica,
in relazione all'attuazione dell'autonomia (supporto alla pianificazione
dell'offerta formativa, iniziative di continuità tra i vari ordini
di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento
del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità
della formazione, progetti a carattere internazionale, orientamento, elevamento
dell'obbligo);
· area di supporto per l'attuazione dell'autonomia
del territorio (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio);
· area di sostegno alla persona e alla partecipazione
studentesca (educazione degli adulti, educazione alla salute, integrazione
scolastica delle persone in situazione di handicap, pari opportunità
donna-uomo, dispersione scolastica, consulte provinciali degli studenti,
attività complementari ed integrative);
· area di raccordo interistituzionale (rapporti
scuola lavoro, istruzione e formazione superiore integrata, rapporto con
il
territorio);
· area gestionale e organizzativa, compreso
il supporto informatico (organizzazione degli organi collegiali, attivazione
di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie).
2. Presentazione delle domande
Ciascun Ufficio centrale e periferico, in base al
numero di unità del contingente assegnato, dovrà dare comunicazione
alle organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi titolo alla contrattazione
decentrata, delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili,
dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.
Analoga comunicazione sarà affissa all'albo
degli Uffici e adeguatamente pubblicizzata entro il 10 aprile 1999.
Le domande da parte del personale interessato, riferite
all'anno scolastico 1999/2000, dovranno essere inviate entro il 15 maggio
1999 all'Ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica presso il quale
si chiede l'assegnazione.
La domanda dell'interessato dovrà contenere
le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) qualifica (se direttivo o docente), materia di
insegnamento;
c) sede di titolarità e sede di servizio
in caso sia diversa;
d) data di immissione in ruolo.
In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso
il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali,
scientifici e professionali posseduti, nonché la conoscenza eventuale
di lingue straniere.
Il superamento del periodo di prova deve essere
dichiarato dal capo d'istituto in calce alla domanda dell'interessato.
Può essere formulata domanda, da parte degli
interessati, ad un solo Ufficio centrale o periferico. A tal fine l'interessato
dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità, in calce
alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta
presso altro Ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica. Le domande
prive di tale indicazione ovvero indirizzate genericamente al Ministero
della Pubblica Istruzione non potranno essere prese in considerazione.
In questa fase transitoria, il capo dell'Ufficio,
continuerà ad avvalersi, salvo rinuncia da parte dell'interessato,
della collaborazione del personale direttivo e docente già utilizzato
ai sensi dell'art. 456 del decreto legislativo n. 297/94, comma 1, lett.
a), il cui triennio scade al 31/8/2000 o al 31/8/2001 per il periodo di
durata del precedente provvedimento. In tale eventualità il contingente
assegnato a ciascun Ufficio dovrà essere considerato indisponibile
per il numero dei posti corrispondenti a quello occupato dal personale
medesimo e per il relativo periodo di durata.
3. Valutazione degli aspiranti
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto
all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano
il suo profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche
potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:
- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale
e promozionale;
- motivazione professionale a far parte dei processi
di innovazione;
- capacità di porsi in relazione, di lavorare
in gruppo, di assumere responsabilità;
- spessore culturale in ordine ai processi didattici,
organizzativi e relazionali derivanti dall'autonomia;
- esperienza consolidata utile a cogliere i nessi
ed i processi, nella loro evoluzione;
- competenza riguardo alle modalità di certificazione
e valutazione.
La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va raggruppata in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali. Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:
· titoli culturali: diplomi e lauree
posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di
appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti
universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;
· titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni
a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;
· titoli professionali: incarichi
svolti all'interno dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione e delle
Istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione,
formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università,
I.R.R.S.A.E., Centri di ricerca e formazione, ecc. In tale contesto dovranno
avere un particolare rilievo le attività svolte nell'ambito del
già avviato processo di sperimentazione dell'autonomia, e quelle
realizzate a seguito di utilizzazione ai sensi dell'art. 456, primo comma
del D.L.vo n. 297/94, anche per garantire continuità a chi abbia
lavorato positivamente, per esempio, all'interno dei nuclei territoriali
di supporto, nei team di monitoraggio, nei gruppi di lavoro concernenti
l'integrazione scolastica degli alunni handicappati, nel gruppo nazionale
per l'autonomia, nei circuiti avanzati di innovazione a carattere nazionale
e presso le consulte.
Il responsabile di ciascun Ufficio o il dirigente
da lui delegato, coadiuvato da personale esperto, procederà all'esame
dei candidati attraverso la valutazione dei titoli ed un colloquio. Sarà
valutata l'opportunità di limitare la partecipazione al colloquio
al personale che risulti in possesso di adeguati titoli.
Il colloquio va finalizzato a cogliere le motivazioni
e le capacità relazionali del candidato, nonché a verificare
il possesso di competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione.
Esso, pertanto, dovrebbe essere strutturato sul modello del colloquio attitudinale.
L'Ufficio, sulla base dei titoli e del colloquio,
individuerà tra gli aspiranti coloro che, in relazione ai posti
disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione
richiesta.
Il responsabile di ciascun Ufficio alla scadenza
del collocamento fuori ruolo valuterà l'opportunità di disporre
la proroga del provvedimento per un ulteriore periodo.
4. Collocamenti fuori ruolo
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver
superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento
fuori ruolo dal personale direttivo e docente è valido come servizio
di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico
ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
I docenti e dirigenti scolastici, all'atto del rientro
in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili secondo
modalità che saranno definite in sede di contrattazione decentrata
nazionale sulla mobilità.
Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto
durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede
nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. Ai fini
dell'eventuale perdita della sede di titolarità, i periodi trascorsi
in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della legge
23/12/1998, n. 448 e in
posizione di comando ai sensi del comma 10 del medesimo
articolo 26, si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I collocamenti fuori ruolo sono disposti dai competenti
Direttori generali, Capi degli Ispettorati e Servizio di appartenenza del
personale.
L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, potrà
revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva
comunicazione all'interessato.
Il personale collocato fuori ruolo potrà
rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari,
dandone comunicazione all'Ufficio che valuterà la richiesta. Sia
la revoca da parte dell'Ufficio che la rinuncia da parte dell'interessato
avranno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
5. Disposizioni finali
Gli Uffici al termine di ciascun anno scolastico
e comunque entro il 31 agosto, invieranno all'Ufficio cui è affidato
il coordinamento delle iniziative per l'attuazione dell'autonomia una relazione
sull'attività svolta dal personale assegnato.
Gli Uffici presso i quali il personale presta servizio
avranno cura di comunicare le assenze al capo d'istituto dell'ultima scuola
di titolarità del docente o, per il personale direttivo, ai Provveditori
agli Studi.
Della ripartizione del contingente tra i vari Uffici
sarà data notizia con successiva comunicazione, nel momento in cui
il decreto interministeriale previsto dal comma 8 dell'art. 26 citato avrà
concluso l'iter procedurale.
I Provveditori agli studi sono pregati di trasmettere la presente circolare ai dirigenti scolastici affinché ne diano tempestiva comunicazione agli interessati.
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