Oggetto: Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 - articolo 26, comma 8. Anno scolastico 2001/2002
1. PREMESSA
L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede
che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi,
per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera
di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo,
forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei
limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato
con decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999, del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Il personale che presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa
in oggetto, dovrà dichiarare la propria disponibilità a permanere
in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione
stessa, che comunque non dovrebbe essere inferiore a due anni.
Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si esprime l'autonomia
sembra opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli
uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:
Considerato il mutato assetto dell'amministrazione scolastica centrale
e periferica, così come stabilito dal D.P.R. 6 novembre 2000, n.
347, il contingente di dirigenti scolastici e di docenti, fissato in 500
unità e utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con
l'attuazione dell'autonomia scolastica, viene riassegnato a livello centrale
ai Dipartimenti e ai Servizi, e a livello periferico agli uffici scolastici
regionali, secondo il prospetto allegato alla presente circolare.(All.
1)
Il capo del Dipartimento, successivamente, provvede all'assegnazione
del proprio contingente agli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nel Dipartimento stesso.
Ogni direttore generale di ufficio scolastico regionale provvede, a
sua volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle articolazioni
territoriali, definite con proprio atto, di cui all'articolo 6, comma 7,
del D.P.R. 347/2000, assicurando, comunque, la permanenza nella stessa
area territoriale a coloro la cui assegnazione non scade il 31/8/2001.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Dipartimenti, gli uffici di livello dirigenziale generale ad essi
afferenti, i servizi e gli uffici scolastici regionali, in base al numero
di unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione
alle organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi titolo alla contrattazione
decentrata, delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili,
dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.
L'avviso della procedura di selezione sarà affissa all'albo
degli uffici entro il 30 aprile 2001.
Al fine di favorire la capillare pubblicizzazione delle suddette procedure,
ogni ufficio potrà inviare con e-mail all'indirizzo lcatalano@istruzione.it
(Servizio per la comunicazione) una copia delle stesse, che verranno inserite
nei siti Intranet e Internet di questo Ministero.
Le domande da parte del personale interessato, riferite alle assegnazioni
con decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002, dovranno essere inviate
all'ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede l'assegnazione
entro il termine stabilito dallo stesso ufficio nelle relative procedure
di selezione. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché la conoscenza eventuale di lingue straniere.
b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso sia diversa;
d) data di immissione in ruolo.
4. VALUTAZIONE DEGLI INTERESSATI
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il suo profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:
L'esame dei candidati sarà effettuato da una Commissione appositamente
costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli
presentati e un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità
relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche
dell'area di utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, sarà
predisposta una graduatoria di merito in base alla quale saranno individuati
i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere,
risultino in possesso della qualificazione richiesta.
5. COLLOCAMENTI FUORI RUOLO
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo
di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo
dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di
istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico
ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore
a un quinquennio, i dirigenti scolastici e i docenti, all'atto della cessazione
dalla posizione di collocamento fuori ruolo, sono assegnati alla sede nella
quale erano titolari all'atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo che abbiano avuto complessivamente durata
superiore a un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del
comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in posizione
di comando ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, si sommano se
tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo con decorrenza dall'anno
scolastico 2001/2002 saranno adottati per il personale assegnato presso
gli uffici centrali dal direttore generale della direzione del personale
della scuola e dell'amministrazione, e per il personale assegnato presso
gli uffici scolastici regionali dal relativo direttore generale.
L'ufficio, per sopraggiunti motivi, potrà revocare anticipatamente
il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
Il personale collocato fuori ruolo potrà rinunciare all'assegnazione
per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione
all'ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio,
che la rinuncia da parte dell'interessato avranno effetto dall'inizio dell'anno
scolastico successivo.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Gli uffici al termine di ciascun anno scolastico, e comunque entro il
31 agosto, invieranno alla
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
Area dell'autonomia
viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma
una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio avranno cura
di comunicare le assenze al capo istituto dell'ultima scuola di titolarità
del docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale
di appartenenza.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare
e di comunicare agli uffici interessati che la stessa si può consultare
e acquisire sui siti Internet e Intranet del Ministero della pubblica istruzione.
Allegato 1
Collocamento fuori ruolo
ex articolo 26, comma 8 legge 23 dicembre 1998, n. 448
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Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione |
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Dipartimento per i servizi nel territorio |
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Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica |
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Servizio per la comunicazione |
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ABRUZZO |
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BASILICATA |
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CALABRIA |
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CAMPANIA |
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EMILIA-ROMAGNA |
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FRIULI |
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LAZIO |
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LIGURIA |
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LOMBARDIA |
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MARCHE |
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MOLISE |
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PIEMONTE |
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PUGLIA |
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SARDEGNA |
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SICILIA |
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