Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2007/2008
Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione sono propedeutiche e funzionali alla gestione del servizio scolastico; segnano anche un momento significativo, che va oltre la mera procedura organizzativa, nei rapporti tra genitori, studenti, docenti e scuole. Sono uno strumento di politica attiva rispetto all'equità e alla certezza del servizio erogato. Una buona gestione delle iscrizioni permette un avvio tranquillo dell'anno scolastico è l'occasione per avviare un dialogo positivo dell'istituzione scolastica con i genitori e con gli studenti che per la prima volta entrano in contatto con la scuola.
SCUOLA E SOCIETA' CIVILE
Per il collegio dei docenti,
a cui compete l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (Pof), deliberato
dal consiglio di istituto, la fase delle iscrizioni rappresenta la sintesi
dell'azione educativa e formativa; è l'occasione per valorizzare
l'autonomia anche con l'eventuale progettazione della quota di istituto
del 20% del curricolo (compensazione tra discipline, introduzione di nuove
attività o discipline e progetti di recupero/arricchimento).
Per i genitori l'iscrizione
costituisce un momento significativo nel rapporto con l'istituzione scolastica.
Tale rapporto si concretizza tra l'altro nell'esercizio di scelta delle
opportunità formative offerte dal sistema di istruzione e nella
consapevole condivisione del Pof, che viene consegnato ad ogni genitore
al momento dell'iscrizione.
Per gli studenti l'ingresso
nella scuola o il passaggio, anche a seguito di iniziative di orientamento,
ad un altro ordine o grado di istruzione segnano l'avvio o la continuità
del percorso di crescita. Per gli studenti di lingua nativa non italiana
è la presa di contatto con una nuova cultura, una diversa lingua
e una fase nell'impegnativo percorso dell'integrazione. Al momento dell'iscrizione
alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria tutti gli studenti
ricevono copia dello Statuto degli studenti e delle studentesse.
Per l'Amministrazione
scolastica l'iscrizione è la base per una serie di fasi, adempimenti
e procedure di programmazione da cui dipende il regolare avvio dell'anno
scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica,
previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle
dotazioni di organico, mobilità del personale, conferimento degli
incarichi, ecc.).
DA GENNAIO A SETTEMBRE
L'Amministrazione e le
istituzioni scolastiche, statali e paritarie, riserveranno particolare
cura alle operazioni di iscrizione, dalle quali dipendono in maniera rilevante
la definizione degli assetti organizzativi e funzionali del sistema scolastico,
nonché la programmazione e destinazione delle risorse e la predisposizione
dell'accoglienza.
In particolare, la funzionalità
e l'accuratezza delle procedure di iscrizione sono fondamentali per il
controllo dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Tali procedure
sono, peraltro, alla base della costruzione delle anagrafi scolastiche,
importante strumento per prevenire i fenomeni di evasione e di dispersione.
Le iscrizioni, oltre ad
impegnare le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni
centrali e periferiche, chiamano in causa anche l'attività di soggetti
e livelli istituzionali delle realtà interessate (regioni ed enti
locali). Questi, in sinergia col sistema scolastico, svolgono una importante
opera a supporto e sostegno dell'organizzazione del servizio (rete scolastica,
integrazione dell'offerta formativa, servizi complementari di trasporto
e di mensa, disponibilità di strutture edilizie, ecc.).
L'andamento delle iscrizioni
rivela, altresì, tendenze e orientamenti di cui i diversi soggetti
interessati possono tener conto per una equilibrata e funzionale determinazione
degli assetti e della distribuzione dei percorsi di istruzione e di formazione
sul territorio.
Per l'anno scolastico
2007/2008 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado è fissato al 27 gennaio 2007.
Con specifico riferimento
ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono le seguenti opportune
istruzioni e indicazioni.
1. Scuola dell'infanzia
Possono essere iscritti
alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o
compiano, entro il 31 dicembre 2007, il terzo anno di età.
Possono, altresì,
essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i
bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31
gennaio 2008. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può
essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo
esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui
il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre
anni di età entro il 31 dicembre 2007.
Particolare attenzione
va riservata alla gestione delle liste d'attesa al fine di assicurare pari
condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio.
Rientra nell'autonomia
delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire
la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per i bambini e
le bambine che compiono i tre anni a gennaio.
L'offerta relativa alla
scuola dell'infanzia è garantita da Stato, comuni e scuole paritarie.
Anche per tale ragione, gli Uffici scolastici regionali concorrono, attraverso
i propri Uffici provinciali e d'intesa con gli enti locali, all'attivazione
di opportune forme di coordinamento, in modo da:
• consolidare la generalizzazione
del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della
dinamica della domanda;
• razionalizzare l'offerta
da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse
disponibili;
• rispondere al meglio
alle richieste dei genitori.
1.1 Regime transitorio
per l'a.s. 2007/2008
Limitatamente all'anno
scolastico 2007/2008, ai sensi del decreto legge n. 173/2006 convertito
con legge n. 228/2006, è prorogato il regime transitorio relativo
all'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia previsto dall'art. 12
del decreto legislativo n. 59/2004.
Alla luce delle suaccennate
considerazioni, come già disposto per l'anno in corso, ferme restando
le preclusioni individuate in sede Aran per un'attuazione generalizzata
dell'istituto dell'anticipo, non si esclude che, a livello locale, la frequenza
per l'anno scolastico 2007/2008 di coloro che compiono i tre anni entro
il mese di febbraio 2008 possa trovare ambiti di praticabilità,
nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni
interessati, anche a seguito di informazione alle parti sociali.
Tali intese sono volte
a garantire l'esistenza dei necessari requisiti, quali disponibilità
di strutture, di dotazioni, di risorse professionali, di modalità
organizzative, di posti una volta azzerate le liste di attesa; requisiti
e condizioni che, ad ogni buon conto, si richiamano di seguito:
• esaurimento delle liste
di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello
comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e
dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente
normativa;
• disponibilità
dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello
della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno
successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
• assenso del comune nel
quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata qualora lo
stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi,
servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
Ulteriori condizioni per
qualificare l'organizzazione didattica sono individuate dal Protocollo
sottoscritto in data 5 ottobre 2005 da Anci e coordinamento interassociativo
per le scuole dell'infanzia (www.anci.it), che può costituire utile
base di riferimento per le intese locali.
Per la messa in atto della
citata disposizione per le ammissioni anticipate alla scuola dell'infanzia,
si rammenta il contenuto della circolare n. 45/2006 (adeguamento degli
organici di diritto alle situazioni di fatto) che prevede, per l'iscrizione
di bambini nati entro il 28 febbraio:
• la delibera del collegio
dei docenti per la definizione delle modalità organizzative, pedagogiche
e didattiche dell'azione educativa, espressione questa dell'autonomia didattica
della scuola;
• la responsabilità
dei dirigenti scolastici in ordine all'attivazione di intese istituzionali
e al coordinamento didattico-organizzativo.
1.2 Gli orari di funzionamento
Gli orari annuali di funzionamento
della scuola dell'infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un
massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente
a 25 e a 50 ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono
la propria opzione per le articolazioni orarie, anche sulla base delle
opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle
scuole.
2. Scuola primaria
Hanno l'obbligo di iscrizione
alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono
sei anni di età entro il 31 agosto 2007; possono iscriversi,
altresì, quelli che li compiono entro il 31 dicembre 2007 e, per
anticipo (cfr. successivo paragrafo 2.1), coloro che li compiono
entro il 30 aprile 2008.
I genitori o i soggetti
che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno
alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica,
prescelta in base all'offerta formativa e agli orari di funzionamento.
Le domande di iscrizione,
al di fuori del territorio di appartenenza, sono accolte entro il limite
massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri stabiliti dai consigli
di circolo/istituto.
Per una funzionale programmazione
del servizio, i genitori possono presentare domanda di iscrizione ad una
sola istituzione scolastica.
2.1 Gli anticipi di
iscrizione alla prima classe
I genitori hanno la possibilità
di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei
anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
Per l'anno scolastico 2007/2008 tale possibilità riguarda, pertanto,
i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 30 aprile 2008.
La scuola, cui consegue
l'obbligo di accettazione, è impegnata ad assicurare nei confronti
degli alunni, i cui genitori hanno richiesto l'iscrizione anticipata, una
particolare attenzione per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento,
soprattutto tenendo conto dei ritmi di apprendimento e dei tempi di attività.
2.2 Gli orari di funzionamento
Il Piano dell'offerta
formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta
organica alle famiglie.
All'atto delle iscrizioni,
compatibilmente con le disponibilità di posti e di servizi, i genitori
possono effettuare la scelta del tempo scuola ordinario o del tempo pieno.
Le dotazioni di organico
del personale docente della scuola primaria assicureranno l'organizzazione
delle attività didattiche su un tempo-scuola che comprende una quota
obbligatoria di 27 ore (pari a 891 ore annue) e una quota facoltativa e
opzionale di 3 ore (pari a 99 ore annue).
L'offerta formativa terrà
conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti
e ricorrenti richieste delle famiglie.
Inoltre, sulla base delle
quote d'organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche
potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo pieno
funzionanti a 40 ore settimanali.
Anche per corrispondere
alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità
delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte
diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi
di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).
Le attività si
articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano
l'autonomia scolastica (D.P.R. n. 275/1999).
3. Scuola secondaria
di primo grado
Sono soggetti all'obbligo
di iscrizione per l'anno scolastico 2007/2008 alla scuola secondaria di
I grado gli alunni che terminano nel 2006/2007 la scuola primaria con esito
positivo.
Le domande di iscrizione
alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla
scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola
primaria di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i
cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 gennaio 2007,
all'istituzione scolastica interessata.
3.1 Orari di funzionamento
Il Piano dell'offerta
formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta
organica alle famiglie.
All'atto dell'iscrizione,
compatibilmente con le disponibilità dei posti e dei servizi, i
genitori possono effettuare la scelta del tempo-scuola - ordinario o prolungato
- nell'ambito della previsione normativa e in continuità con le
proposte delle scuole stesse.
Le dotazioni di organico
del personale docente della scuola secondaria di I grado assicureranno
l'organizzazione delle attività didattiche su un tempo-scuola che
comprende una quota obbligatoria di 29 ore (pari a 957 ore annue) e una
quota facoltativa e opzionale di 4 ore (pari a 132 ore annue).
L'offerta formativa terrà
conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti
e ricorrenti richieste delle famiglie.
Inoltre, sulla base delle
quote d'organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche
potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo prolungato
fino a 40 ore settimanali.
Anche per corrispondere
alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità
delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte
diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi
di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).
Le attività si
articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano
l'autonomia scolastica (D.P.R. n. 275/1999).
Per l'anno scolastico
2007/2008, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo n. 59/2004 e dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, art. 1, comma
7, che ha prorogato all'a.s. 2008/2009 la messa a regime della scuola secondaria
di primo grado, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione
dell'organico fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche
e integrazioni.
3.2 L'insegnamento delle
lingue comunitarie
Nelle discipline obbligatorie
rientrano l'insegnamento della lingua inglese (mediamente per tre ore settimanali)
e di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali).
In proposito, si conferma
anche per il prossimo anno l'impossibilità di attuare la previsione
normativa (comma 2, art. 25, decreto legislativo n. 226/2005) relativa
all'insegnamento della lingua inglese per cinque ore settimanali con l'impiego
del monte-ore della seconda lingua comunitaria. E' stato, infatti, prorogato
al 2008/2009 l'avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione, con
il quale tale insegnamento potenziato dovrà raccordarsi.
4. Istituti comprensivi
Nell'ambito degli istituti
comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado,
non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della
scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nello
stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
Nel caso in cui i genitori
intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso
da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso
di scuola primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola
prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza che
provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del termine del 27 gennaio 2007.
5. Scuola secondaria
di secondo grado
Gli alunni che concludono
nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione
con il superamento dell'esame di Stato hanno l'obbligo di iscrizione agli
istituti secondari di secondo grado o, secondo quanto indicato nel successivo
paragrafo, ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
Le domande di iscrizione
relative agli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria
di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione
del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, andranno indirizzate
all'istituto secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione
saranno presentate alle scuole secondarie di I grado frequentate, le quali
provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del 27 gennaio 2007, fermo restando
quanto previsto dal successivo paragrafo 5.1.
Si richiama la particolare
attenzione sull'esigenza di informare le famiglie che l'iscrizione alle
prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado,
anche con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali,
garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il vigente ordinamento,
per l'intera durata del corso di studi previsto.
Si conferma che la domanda
di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione
secondaria di secondo grado.
5.1 Percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale
La legge Finanziaria 2007
stabilisce la prosecuzione, anche per il prossimo anno scolastico, dei
percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale
di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati
in attuazione dell'Accordo-Quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 cui
hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici
scolastici regionali.
I tempi e le modalità
di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale sono definiti d'intesa tra i competenti assessorati delle
rispettive regioni e gli Uffici scolastici regionali e sono oggetto di
una tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.
6. Verifica dell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione
In una scuola che ha a
cuore il percorso di ogni studente, che non lascia indietro nessuno e che
non lascia solo nessuno, si impone una seria riconsiderazione dell'obbligo
d'istruzione come impegno per il diritto personale di ciascuno. In particolare
si invitano gli Uffici scolastici regionali a sviluppare un'efficace azione
di prevenzione e contrasto.
6.1 Il riemergere dell'evasione
scolastica
Nuove emergenze o nuovi
aspetti dell'evasione scolastica sono oggetto di crescente preoccupazione;
per quanto limitato sia il fenomeno, alcune realtà di disagio sociale
e culturale stanno facendo riemergere un problema che si riteneva superato.
Occorre assicurare l'effettivo
assolvimento dell'obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo,
con una vigilanza attenta rispetto all'istruzione familiare e alla frequenza
di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli
esami di idoneità), ai processi di immigrazione e ad alcuni gruppi
di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà,
di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.
L'Amministrazione, con
rinnovato impegno, assicurerà tempestività degli interventi
e accuratezza nel lavoro di vigilanza.
6.2 Il ruolo delle scuole
Con riferimento all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione
e formazione professionale di cui al citato Accordo Quadro, sarà
compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria
di primo grado, dai quali provengono gli studenti interessati:
– verificare il reale assolvimento
dell'obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti particolarmente
a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
– attivare tutti gli interventi
che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle Autorità
competenti.
6.3 L'anagrafe degli
studenti
Lo sviluppo e la messa
a punto dell'anagrafe degli studenti costituiscono una base per una rinnovata
azione di controllo dell'obbligo d'istruzione. A questo scopo gli Uffici
scolastici regionali assicurano la funzionalità delle operazioni
connesse e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli enti
locali, per favorire l'integrazione dei dati riferiti anche ai percorsi
sperimentali di formazione professionale.
Data la complessità
della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per il diritto allo studio,
è necessario che gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni
scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali
si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata
opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle
famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati
alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l'opportunità di
rafforzare la collaborazione con le regioni e, in particolare, con gli
enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.
7. Trasferimenti
di iscrizione
In caso di trasferimento
da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, vanno osservate le seguenti
procedure.
La richiesta di trasferimento,
debitamente motivata e documentata, va inoltrata al dirigente scolastico
della scuola frequentata, il quale rilascia al genitore il nulla-osta al
trasferimento, trasmettendo d'ufficio alla scuola di destinazione tutta
la documentazione relativa all'alunno. In caso di modifica di domanda di
iscrizione già presentata è necessario un nulla-osta da richiedere
al dirigente scolastico della scuola a cui la domanda medesima è
stata inoltrata.
Si richiama l'attenzione
sulla necessità del rilascio del nulla-osta da parte della scuola
di provenienza, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della
domanda di iscrizione da parte del dirigente scolastico della scuola di
destinazione.
Le conseguenti rettifiche
di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta
nuova iscrizione.
8. Alunni con cittadinanza
non italiana
La presenza, in continuo
aumento, di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi
anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la nostra scuola
ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione
e di integrazione. E' opportuno ricordare che tutti i minori, presenti
sul territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi
dell'articolo 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento di attuazione
del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione
e sulle condizioni dello straniero", hanno diritto all'istruzione, indipendentemente
dalla regolarità della loro posizione di soggiorno; sono, altresì,
soggetti all'obbligo di istruzione se in età di legge.
L'iscrizione dei minori
stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi
e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta
in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di
documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare
o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.
I minori stranieri vengono
iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, in
attuazione del citato art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, che il
collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo
conto:
• dell'ordinamento degli
studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione
ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente
all'età anagrafica;
• del corso di studi eventualmente
seguito nel Paese di provenienza;
• del titolo di studio
eventualmente posseduto;
• dell'accertamento di
competenze, abilità e livelli di preparazione.
Al fine di realizzare nella
maniera più idonea l'integrazione dei minori stranieri e creare
i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività
didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate
formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante
la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento
consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri, si rimanda
alla lettura del citato articolo 45 del D.P.R. n. 394/1999, nonché
alle Linee guida emanate da questo Ministero (cfr. circolare n. 24 del
1° marzo 2006).
Si raccomanda ai Direttori
generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di
promuovere opportune intese con gli enti locali per assicurare un'equilibrata
distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche
nella prospettiva dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, adeguate
informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II
grado.
9. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti
la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione
dei minori soggetti all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo
quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/1994,
devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di
residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere
capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente
medesimo l'onere di accertarne la fondatezza.
Per quanto attiene all'esame
di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell'istruzione parentale
o, comunque, frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia
alle disposizioni in materia, diramate con la nota prot. n. 777 del 31
gennaio 2006 e con la nota prot. n. 7265 del 31 agosto 2006. In merito,
pertanto, si precisa che:
– gli alunni che frequentano
scuole non statali e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame
di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale
obbligo non sussiste per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'istituzione
privata;
– a decorrere dal prossimo
anno scolastico 2007/2008 potranno sostenere l'esame di idoneità
per il passaggio ad una classe della scuola primaria i ragazzi che abbiano
la stessa età degli alunni che frequentano la classe di accesso;
– limitatamente al presente
anno scolastico è possibile l'esame di idoneità alla seconda
classe di alunni in età anticipata;
– sono, comunque, fatti
salvi i diritti di accesso a classe successiva, mediante esame di idoneità,
degli alunni che attualmente già frequentano scuole non statali
e non paritarie in età anticipata rispetto all'obbligo ordinario.
Si ricorda fin d'ora che l'Amministrazione procederà all'attuazione di indagine ispettiva sul ricorso all'istruzione familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo per un'attenta considerazione del significato che essi possono assumere come garanzia di un percorso di crescita per tutti. Procederà, altresì, all'inserimento nelle rilevazioni integrative di un'apposita funzione per l'acquisizione dei dati relativi ai due elementi oggetto di indagine.
10. Corsi per adulti
Allo scopo di far conseguire
più alti livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata,
con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, a partire
dal 2007 verrà dato nuovo impulso all'istruzione degli adulti attraverso
la riorganizzazione e il potenziamento dei centri territoriali permanenti
e dei corsi serali su base provinciale, secondo le nuove previsioni normative
contenute nella legge Finanziaria 2007.
Il termine per l'effettuazione
delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale,
ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi
serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché
ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione
finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è
fissato al 31 maggio 2007.
Tale termine non è
ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare
rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni
scolastiche.
La fissazione del succitato
termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti,
delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia,
in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli
interessati, è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento,
accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2007 e, ordinariamente,
non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2007/2008.
Con l'occasione, conformemente
al disposto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005,
si raccomanda di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare
le condizioni per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti.
Pertanto, come precisato
dalla citata nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006, le istituzioni scolastiche
statali e paritarie possono consentire, a coloro che, in età adulta,
abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione, di sostenere,
anche in corso d'anno, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione
(ex licenza media).
11. Privacy e trattamento
dei dati sensibili
Nel corso dello svolgimento
delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella
fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di
servizi educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono essere interessate all'acquisizione e al trattamento
di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.
Si richiama l'attenzione
dei dirigenti scolastici su questo particolare aspetto della privacy e
sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento
dei dati personali).
12. Moduli e iscrizioni
on-line
Si forniscono in allegato,
a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni.
La modulistica comprende:
• Modulo unico di domanda
valido per tutte le iscrizioni, che le scuole integreranno per le scelte
delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia e nei diversi
ordini e gradi di scuola;
• Modulo A per avvalersi
o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
• Modulo B integrativo
per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della
religione cattolica.
Si conferma anche per l'anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it).
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