Trasmissione D.M. 765 del 27 novembre 1997
1. Con il decreto n. 765 del 27 novembre 1997 che
si trasmette con la presente, si intendono promuovere e sviluppare, nel
quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni
rivolte a meglio utilizzare gli spazi di esercizio dell'autonomia attualmente
offerti dall'ordinamento, in attesa della prossima emanazione dei regolamenti
di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente disposizioni
riguardanti l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le ipotesi di sperimentazione dell'autonomia previste
dall'allegato provvedimento sono coerenti con i princìpi espressi
nell'art. 21 citato e si caratterizzano rispetto al passato per l'indicazione
di una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività
scolastiche e per un ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando a
tal fine significative interazioni e integrazioni con il contesto territoriale
e i fabbisogni formativi locali.
Tali iniziative intendono favorire un processo sistematico
di diffusione della cultura dell'autonomia, sollecitando le istituzioni
scolastiche a farsene «soggetto» protagonista. Il programma
si inserisce in un quadro più ampio che vede impegnata l'Amministrazione
in un processo di rinnovamento complessivo del sistema scolastico nel quale
rientrano, tra l'altro, le iniziative, recentemente assunte, di sperimentazione
del biennio in alcuni istituti di istruzione secondaria e i progetti di
aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente sull'autonomia.
Resta comunque fermo l'impegno dell'Amministrazione
e del Governo ad emanare nei tempi previsti i regolamenti, già in
itinere, sull'autonomia di cui all'art. 21 della legge n. 59/97.
2. Per facilitare il compito delle scuole nell'attuazione
della presente sperimentazione si ritiene utile fornire alcuni suggerimenti
di tipo operativo.
La partecipazione al programma nazionale in oggetto
costituisce una facoltà e non un obbligo per le istituzioni scolastiche.
Tenuto conto che le attività in parola si
inseriscono nella programmazione della scuola, esse di norma dovrebbero
essere attivate all'inizio dell'anno scolastico; purtuttavia, attese le
evidenziate finalità di favorire la diffusione della cultura dell'autonomia,
si ritiene utile consentire alle scuole, che ne ravvisino l'opportunità,
di aderire al progetto anche in corso d'anno attraverso l'adattamento della
programmazione educativa; è inoltre possibile partecipare soltanto
ad alcuni aspetti della sperimentazione.
In ogni caso va tenuto presente che sono gli organi
responsabili di ciascuna istituzione scolastica a decidere modalità
e tempi per la partecipazione; a tal fine, nell'ambito del Collegio dei
docenti potrà essere costituito un Gruppo di lavoro per la progettazione
ed il monitoraggio della sperimentazione.
La sperimentazione sarà tanto più
proficua quanto più largo sarà il consenso delle varie componenti
scolastiche e l'adesione da parte degli studenti, delle famiglie e del
contesto territoriale in cui opera la scuola.
Nel caso in cui il progetto sperimentale preveda
la flessibilità dell'orario e quindi la modifica dell'orario settimanale
di uno o più insegnamenti, al fine di garantire il rispetto del
monte ore annuale per ciascuna disciplina compresa nei piani di studio,
si fa presente che, in relazione al numero di settimane comprese in 200
giorni di lezione, un'ora settimanale corrisponde a 33 ore annuali. Tale
calcolo nel rispetto di detto parametro può essere rapportato anche
a periodi inferiori all'anno scolastico (ad esempio singolo mese, trimestre
o quadrimestre). Nel caso che venga prevista una diversa articolazione
della durata della lezione trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'accordo di interpretazione autentica raggiunto presso l'ARAN con le
OO.SS. di categoria il 17 settembre 1997 in materia di durata delle ore
di lezione.
Se il progetto comporta orari prolungati, dovrà
essere verificata la compatibilità del nuovo quadro orario con l'esigenza
di assicurare l'efficacia didattica ai fini del raggiungimento degli obiettivi
formativi e con il sistema dei trasporti utilizzato dagli studenti.
3. Al fine di fornire un contributo utile alla progettazione
e realizzazione delle iniziative sperimentali in parola, presso ciascun
Provveditorato agli Studi sono costituiti, secondo quanto previsto dall'art.
3 dell'allegato decreto, «nuclei di supporto tecnico-amministrativo
all'autonomia» che siano funzionali alla realizzazione degli obiettivi
prima indicati, ma che prefigurino anche i nuovi compiti di indirizzo,
programmazione, supporto e monitoraggio dell'Amministrazione secondo le
linee della riforma.
Ciascun nucleo sarà costituito con atto del
Provveditore agli Studi, che vi convoglierà, nella maniera più
opportuna, competenze diverse per assicurare la più ampia disponibilità
di risorse culturali a sostegno dell'attività di gestione dell'autonomia
mediante la presenza di figure professionali interne all'Amministrazione
(docenti, dirigenti scolastici, responsabili amministrativi, ispettori,
rappresentanti IRRSAE, funzionari, ecc.) ed esterne (università,
enti di ricerca, agenzie formative, associazioni professionali, enti locali,
ecc.), individuate in base ad esperienze qualificate in modo da attivare
un circuito «virtuoso» che faccia emergere e assicuri una comunicazione
di qualità. Tale nucleo dovrà essere comunque non pletorico,
ma snello e mobile sul territorio, aperto ai rapporti e alle collaborazioni
interistituzionali e capace di una comunicazione chiara e interattiva,
nei suoi compiti di qualificato contenuto propositivo, restando precluso
ogni intento di controllo e sanzionatorio. Per la costituzione dei nuclei
si farà ricorso opportunamente anche al personale della scuola in
posizione di utilizzazione facente parte dei gruppi di lavoro che già
operano presso ciascun Ufficio scolastico provinciale.
Per quanto concerne l'attività di monitoraggio
che dovranno svolgere i nuclei di supporto - fermo restando che le istituzioni
scolastiche potranno avviare ugualmente le attività di sperimentazione
- si fa riserva di far pervenire apposite istruzioni finalizzate a realizzare
un'effettiva ricognizione di dati omogenei.
Il Provveditore agli Studi convoca periodici incontri
con la partecipazione, oltre che dei componenti del nucleo, di Capi d'istituto
e di docenti facenti parte dei gruppi di lavoro costituiti all'interno
delle istituzioni scolastiche che attuano la sperimentazione, allo scopo
di discutere delle modalità di sensibilizzazione delle istituzioni
scolastiche verso le tematiche dell'autonomia e per concordare eventualmente
modalità e tempi di intervento dei membri dei nuclei sul territorio.
Per le necessità di consulenza e di studio
nel rispetto delle autonome scelte delle istituzioni scolastiche è
costituito un punto di riferimento presso l'Amministrazione centrale -
Ufficio di Gabinetto, nell'esercizio dell'attività di coordinamento
ad esso spettante.
Il CEDE, la BDP e gli IRRSAE sono invitati a dedicare
una particolare attenzione, nei loro piani di attività - sia nel
settore degli studi e ricerche, sia in quello dell'aggiornamento, sia in
quello della produzione e diffusione della documentazione - alle iniziative
sperimentali in corso o da promuovere rivolte ad utilizzare concretamente
gli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento, in modo da sostenere le
iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche, operando d'intesa ed
in opportuno collegamento con i nuclei di supporto.
Si prega di diffondere la presente circolare con
l'allegato decreto presso le istituzioni scolastiche e gli Uffici ed Enti
interessati a livello locale.
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