Circolare Ministeriale 8 luglio 2002, n. 77 Prot. n. 1992/Dip/Segr.

Oggetto: Adeguamento dell'organico alla situazione di fatto

In vista dell'imminente inizio delle operazioni di avvio del nuovo anno scolastico, si impartiscono alle SS. LL. le seguenti indicazioni e istruzioni relative a taluni adempimenti di carattere preliminare rispetto all'attivazione delle fasi di cui al contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA stipulato con le Organizzazioni Sindacali della scuola il 29 maggio 2002.

a. Formazione delle classi

Nell'ipotesi in cui nella fase di determinazione dell'organico relativo al personale docente, siano state previste classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/1998 e dal D.I. n. 141/1999 concernente le classi che accolgono alunni portatori di handicap, le SS. LL., su segnalazione motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, previa scrupolosa verifica dell'esistenza delle condizioni che garantiscono l'effettiva consistenza degli alunni, potranno autorizzare i dirigenti scolastici a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle disposizioni di cui ai suindicati decreti, comunicando a questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Uff. IX - gli incrementi resisi necessari.

Con riferimento poi a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 333/2001 circa l'attivazione da parte dei dirigenti scolastici di classi che dovessero rendersi necessarie per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico, si richiama la particolare, diretta attenzione sull'esigenza che tale attivazione sia assunta con provvedimento motivato recante i dati e gli elementi che legittimino il provvedimento stesso e sia comunicata tempestivamente alle SS.LL. oltre che al competente Csa.

Sia nella prima ipotesi (autorizzazione delle classi ai sensi del D.M. 331/1998) sia nella seconda ipotesi (attivazione di classi ai sensi della legge n. 333/2001 da parte dei dirigenti scolastici) l'istituzione di ulteriori classi rispetto all'organico dovrà essere comunque accompagnata dall'analisi, per ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quelli effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in previsioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle attività didattiche, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con conseguenti aggravi per l'erario dei quali questa Amministrazione è chiamata a rendere conto anche attraverso la diretta responsabilità dei soggetti a vario titolo competenti.

In ogni caso gli scostamenti in aumento o in diminuzione degli alunni accertati con l'inizio delle lezioni dovranno essere rilevati dalle SS.LL. e sollecitamente comunicati sia al citato Ufficio IX della Direzione Generale del Personale che al Sistema informativo.

b. Posti di sostegno

Per quanto riguarda eventuali posti di sostegno in deroga da istituire ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di perfezionamento, si fa riferimento alle disposizioni impartite con circolare ministeriale n. 16 del 19 febbraio 2002 di accompagnamento del predetto decreto.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità che tali posti siano autorizzati dalle SS.LL. entro il mese di luglio e, comunque, in tempo utile per garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 dello stesso mese.

A tal fine le SS. LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali esigenze di posti in deroga siano tempestivamente rappresentate a codesti Uffici. Solo in via del tutto eccezionale i dirigenti scolastici potranno istituire ulteriori posti conseguenti ad esigenze, non altrimenti esitabili, verificatesi successivamente a tale data, dandone tempestiva e motivata comunicazione a codesti Uffici.

Considerato che negli ultimi anni si è verificato un costante, consistente aumento dei posti di sostegno, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione con la massima cautela verificando che siano state attentamente valutate, oltre all'incremento del numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e le risorse professionali disponibili nella scuola.

Anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere comunicata sia a questo Ministero che al Sistema informativo.

c. Tempo pieno e tempo prolungato

Le SS.LL. vorranno assicurare la prosecuzione del tempo pieno nella scuola elementare e del tempo prolungato nella scuola media nei confronti degli alunni che ne hanno fruito nell'anno scolastico in corso.

Per le classi iniziali, ove non sia stato possibile soddisfare tutte le richieste di tempo pieno o di tempo prolungato, a causa delle limitate disponibilità di organico, i dirigenti scolastici valuteranno la possibilità di far fronte alle esigenze ricorrendo a forme di organizzazione flessibile del tempo scuola e delle risorse, nonché intervenendo con apporti economici aggiuntivi (stanziamenti di cui alla legge n. 440/1997, ecc.). Situazioni meritevoli di considerazione e non gestibili con le soluzioni su accennate potranno essere sottoposte alla valutazione di questo Ministero.

d. Insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare

Per quanto concerne la lingua straniera nella scuola elementare, potranno essere attivati ulteriori posti per insegnanti specialisti esclusivamente nel caso in cui la dotazione organica non consenta di garantire la prosecuzione dell'insegnamento già avviato nell'anno in corso. Tali esigenze devono essere rappresentate a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione.

e. Centri Territoriali Permanenti

In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico non potrà subire incrementi se non a condizione che vi sia disponibilità di docenti in esubero non diversamente utilizzabili.

f. Quadro delle disponibilità

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo decentrato nazionale.

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore. La modifica della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Sempre al fine di predisporre tempestivamente il quadro delle disponibilità in base al quale operare per l'attivazione delle fasi relative all'avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. vorranno rappresentare ai dirigenti scolastici l'esigenza di disporre con sollecitudine, ove ne ricorrano le condizioni, gli esoneri o i semi-esoneri dall'insegnamento dei collaboratori.

Come previsto dal citato decreto interministeriale sugli organici, è stato costituito presso questo Ministero un Osservatorio permanente con il compito di monitorare, per l'intero arco dell'anno scolastico, le consistenze degli alunni e i relativi riflessi sugli organici.

A tal fine è indispensabile non solo che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti, ma che questo Ministero e il Sistema informativo conoscano tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre di un quadro preciso delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Al riguardo l'Eds, con propria nota tecnica note le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.

Con successive disposizioni saranno impartite indicazioni e istruzioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da parte dei Dirigenti scolastici qualora gli Uffici provinciali non completino le relative operazioni entro il 31.luglio p.v..

IL CAPO DIPARTIMENTO - Pasquale Capo


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