MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Circolare 8 febbraio 2001 Prot. n. 8317/DM

Oggetto: Contratti collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998- Artt. 8-9- 10 (S.O. n.150 alla G.U. n.207 del 5 settembre 1998), del 27.01.1999 (G.U. n.33 del 10.2.99) e CCNQ del 9 agosto 2000- Comparto scuola- periodo 1.1.2001- 31.8.2001

Permessi sindacali retribuiti

In attuazione dei contratti collettivi nazionali indicati in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 gennaio 2001–31 agosto 2001.

Nel trasmettere l’allegato prospetto di codesta provincia, contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.1.2001 - 31.8.2001, occorre precisare quanto segue.

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell’art.10 del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

-     l’espletamento del loro mandato;

-     partecipazione a trattative sindacali;

-     partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Allo scopo di favorire il proficuo svolgimento delle relazioni sindacali è opportuno che la S.V. concordi con le OO.SS. lo svolgimento degli incontri presso il Provveditorato agli studi, che dovranno tenersi, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. A tal proposito si richiama l’attenzione sul contenuto dell’art.10, con particolare riferimento al comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale quadro del 7.8.98 indicato in oggetto.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell’allegato prospetto, avessero già usufruito dall’1.1.2001 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2001.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l’attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell’art.7 dove è precisato che i citati dirigenti “non possono usufruire di permessi previsti dagli artt.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’ ”arco dello stesso mese”.

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale del 27.1.99, all’art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai capi di istituto. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l’attenzione della S.V. sulle modalità e procedure previste dall’art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali  indicati all’art.10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Il Contratto Collettivo quadro del 9 agosto 2000, all’art.3 comma 3, prevede che i permessi sindacali spettanti alle RSU sono pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La S.V. vorrà, pertanto, invitare i Dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 1.1.2001- 31.8.2001, il contingente di permessi spettanti alle RSU, secondo le modalità sopra indicate, e comunicarlo alle RSU stesse.

Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione delle ore di permesso tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Per quanto attiene la verifica, da parte di questo ufficio, del rispetto del monte ore di permessi assegnato, saranno successivamente fornite istruzioni operative.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58493321- 8492604 fax 06/58493567)

IL CAPO DI GABINETTO


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