Oggetto:
riconoscimento titoli di formazione professionale, ai fini abilitazione insegnamento in scuole ed istituti statali e non statali (scuola materna, scuola elementare, istituti di istruzione secondaria ed artistica), ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51.
Con circolare n. 70 (prot. n. 481) dell'11 marzo 1993 sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana nell'ambito delle procedure di riconoscimento di titoli di formazione professionale ai fini dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 e dei corrispondenti decreti legislativi (D.L. vo n. 115/92 e D.L. n. 319/94).
La disciplina dettata prevedeva che, in assenza di titoli di studio italiani e/o di certificati di servizio svolto presso istituzioni scolastiche italiane, comprovanti una adeguata conoscenza della lingua italiana, gli interessati dovessero essere sottoposti al detto accertamento presso Istituzioni scolastiche.
Con la presente le dette disposizioni
vengono modificate e sostituite da un onere di documentazione, comunque
a carico degli interessati, da soddisfare con la presentazione, congiuntamente
alla domanda di riconoscimento, di una della due certificazioni sotto indicate:
- Università per Stranieri
di Perugia: livello 5 - "CELI 5" (sito internet: www.unistrapg.it);
- Università per Stranieri
di Siena: livello 4 - "CILS 4" (sito internet: www.unistrasi.it).
Sono esentati, di norma, dalla presentazione
delle dette certificazioni coloro che:
- abbiano compiuto in Italia, come
minimo, otto anni di studio, esclusi quelli compiuti in posizione di ripetente,
con conseguimento dei relativi diplomi, nella specie degli studi secondari
ovvero secondario di secondo grado ed universitario triennale, con effettiva
frequenza di istituzioni scolastiche italiane (da documentare);
- ovvero, siano laureati (laurea almeno
triennale) ed abilitati all'estero per Italiano quale lingua straniera,
con studi compiuti, nella materia, per intero all'estero o iniziati in
Italia con corso che dà accesso all'abilitazione per le classi di
concorso 43A e 50A e completati all'estero (da documentare);
- ovvero, siano laureati con corso
che dà accesso all'abilitazione per le classi di concorso 43A e
50A, con studi universitari compiuti per intero in Italia o iniziati all'estero
per Italiano quale lingua straniera e completati in Italia, ed abilitati
all'estero per Italiano quale lingua straniera ovvero in Italia per le
dette classi di concorso 43A e 50A (da documentare).
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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