Docenti nominati in ruolo all'inizio dell'a. s. 1989/90 con provvedimento emesso dopo il 16/10/1989
Pervengono quesiti intesi a conoscere
se per i docenti nominati in ruolo - ai sensi dell'art. 8/bis della L.
426/88 ovvero degli articoli 43 e 44 della legge 270/82, o quali vincitori
dei concorsi per soli titoli - all'inizio del corrente anno scolastico,
con provvedimento emesso il 16 ottobre 1989 - i quali, essendo già
in servizio alla data della nomina in ruolo, anche in qualità di
supplenti annuali, assumeranno servizio nella sede di titolarità,
in relazione alle disposizioni impartite con CC.MM. n. 338 e 339 dell'11/10/1989,
a decorrere dall'1/9/1990 - il servizio prestato nel corrente anno scolastico
debba essere considerato servizio di ruolo per l'ordine di scuola e per
la classe di concorso per cui il docente ha conseguito tardivamente la
nomina.
Al riguardo si richiama quanto già
affermato nella citata C.M. n. 338 secondo cui gli effetti giuridici della
nomina in ruolo decorrono dall'inizio del corrente anno scolastico.
Pertanto, come già chiarito
anche in passato con la C.M. n. 113 del 17/4/1986, il servizio prestato
nel corrente anno scolastico deve essere considerato ai fini giuridici
servizio di ruolo per l'ordine di scuola e per la classe di concorso per
cui è stata conferita la nomina in ruolo intervenuta dopo il 16
ottobre 1989.
Quanto sopra comporta che ai docenti,
che all'atto della nomina in ruolo prestavano servizio in qualità
di supplente annuale, si debbano applicare le norme di stato giuridico
del personale di ruolo.
Per quanto riguarda poi la validità
del servizio prestato ai fini del superamento del periodo di prova, si
ribadiscono le disposizioni contenute nella citata C.M. 113/86 secondo
cui il servizio in questione è valido ai predetti fini ai sensi
della Legge 391/74 qualora sia reso in insegnamenti affini secondo i criteri
stabiliti nell'O.M. 14/7/1984, n. 216, e successive modifiche e integrazioni,
sulle utilizzazioni.
Debbono pertanto considerarsi utili,
per i docenti nominati negli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado e artistica, anche i servizi prestati nella scuola media e, viceversa,
per i docenti nominati nelle scuole medie quelli prestati in istituti di
istruzione secondaria di II grado e artistica.
Tali disposizioni non riguardano i
servizi prestati in qualità di insegnanti tecnico pratici, che non
sono utili pertanto ai fini del superamento della prova nel ruolo dei laureati,
considerate le caratteristiche peculiari di tali servizi anche in relazione
a quanto affermato dal Consiglio di Stato nel Parere del 27/6/1985, n.
1064/1984.
Per quanto concerne la partecipazione
alle attività seminariali previste per l'anno di formazione - cui
sono tenuti, come chiarito nella C.M. n. 55 del 4/3/1990, i soli docenti
nominati in ruolo quali vincitori del concorso per soli titoli - si precisa
che i docenti, per i quali il servizio prestato nel corrente anno scolastico
è da considerare utile, in relazione a quanto precisato nei precedenti
capoversi, ai fini del superamento del periodo di prova, devono essere
ammessi agli incontri organizzati per la classe di concorso per cui è
stata conseguita tardivamente la nomina nella provincia in cui gli interassati
stanno prestando servizio. I coordinatori dei predetti incontri rilasceranno
il previsto attestato di partecipazione al Comitato di valutazione della
scuola di servizio degli interessati, che è competente per la discussione
della relazione e la formulazione del Parere sul periodo di prova.
Per quanto concerne invece il diritto
al trattamento economico corrispondente al ruolo per cui è stata
conseguita la nomina, esso non può che decorrere dalla data di effettiva
assunzione in servizio nella sede assegnata per effetto della nomina in
ruolo e cioè dall'1/9/1990.
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