Ordinanza ministeriale concernente la "Definizione degli organici del personale di istruzione secondaria di primo grado" - Ordinanza di modifica n. 82 del 24/3/1993
Con O.M. 82 del 24/3/1993 sono state
apportate modifiche ed integrazioni dell'O.M. n. 356 del 21/12/1990 così
come modificata con l'O.M. n. 34 del 17/2/1992, concernente la definizione
degli organici del personale docente della scuola di istruzione secondaria
di I grado.
Nel trasmettere l'ordinanza predetta
- resa disponibile direttamente presso i servizi trasmissione dati di codesti
Provveditori a cura del Sistema Informativo - si evidenzia che le rettifiche
apportate riguardano l'art. 1 dell'Ordinanza che, relativamente agli incrementi
derivanti da sperimentazione, è stato modificato per adeguarlo al
nuovo accordo intercorso con il Ministro del Tesoro circa la base di calcolo,
e l'art. 2 che è stato integrato con riferimento alle norme di cui
all'art. 12, 9° comma, della legge 5/2/1992, n. 104. Lo stesso articolo
2 è stato modificato anche all'undicesimo comma, in cui è
prevista la possibilità di trasformare - sia pure in limiti molto
contenuti - le cattedre di lingua straniera.
Si richiama infine l'attenzione sulla
disposizione di cui al 3° comma dell'art. 1 secondo cui le classi costituite
per effetto dell'art. 12 comma 9° della legge 5 febbraio 1992 n. 104
ed in conformità delle apposite disposizioni contenute nel D.I.
14/1/1993 non dovranno essere rilevate nell'organico di diritto.
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