Riconoscimento di infermità per causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata. Documentazione
Contrariamente a quanto raccomandato in materia con
circolare n. 218 del 9 luglio u.s., pervengono ancora a questa Direzione
(Istruzione di I grado), richieste di riconoscimento di infermità
per causa di servizio, di equo indennizzo e di pensione privilegiata istruite
in materia non conforme alle indicazioni fornite con la predetta circolare,
sì da non consentire alla scrivente l'attivazione delle procedure
di propria competenza e l'adozione dei provvedimenti finali.
Ciò comporta, necessariamente, la restituzione
dei relativi fascicoli e l'allungamento dei tempi previsti per la definizione
dei procedimenti in questione.
Si rileva, in particolare, che vengono costantemente
trasmessi atti e documentazioni in copia conforme, disattendendo l'obbligo,
più volte ribadito, di fornire gli stessi in originale. A tale proposito
si rammenta che gli Organi di controllo non ammettono al visto titoli di
spesa che non siano corredati da documentazione originale, e ciò
in quanto essi stessi vincolati da una stringente normativa intesa a correggere
il rischio di duplicati contabili. Mentre, pertanto, è opportuno
che presso gli Uffici scolastici provinciali vengano conservate copie degli
atti istruttori, gli originali devono essere trasmessi, magari in plico
raccomandato, a questa Direzione.
Con l'occasione, si ritiene anche utile segnalare
alle SS.LL., perché ne facciano partecipi le dipendenti istituzioni
scolastiche, alcuni aspetti delle procedure in questione che, comprensibilmente
ignoti al personale che fa domanda, comportano oneri specifici a carico
dei richiedenti; oneri che, qualora disattesi, producono l'effetto di un
riconoscimento di infermità per causa di servizio meramente formale,
privo di vantaggi concreti. In particolare:
- ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 3/5/1957, n. 686,
chi ritenga di aver contratto un'infermità per causa di servizio
deve produrre domanda scritta al Provveditorato da cui dipende entro
sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso
o da quella in cui ha avuto conoscenza l'infermità. Se questo termine
non viene rispettato, la dipendenza dell'infermità da causa di servizio
può ancora essere formalmente riconosciuta, ma non produce i benefici
di cui all'art. 68, 7° ed 8° comma, del D.P.R. 10/1/57, n. 3 (equo
indennizzo, rimborso delle spese di cura, assegni completi per tutta la
durata dell'aspettativa);
- l'aver rispettato il termine predetto, tuttavia,
non pone al riparo da altri possibili problemi. Per ottenere il rimborso
delle spese di cura, infatti, l'art. 42 del citato D.P.R. n. 686/57 richiede
che di tale rimborso venga fatta esplicita domanda nella stessa istanza
con la quale si è chiesto il riconoscimento della causa di servizio,
istanza che va appunto proposta entro sei mesi dall'evento dannoso. Pertanto,
chi fiduciosamente attende il riconoscimento della causa di servizio per
poi chiedere il rimborso delle spese di cura, si vedrà respinta
tale forma di indennizzo, a meno che non ne abbia fatto esplicita menzione
nell'originaria (e tempestiva) domanda di riconoscimento. E' pur vero che
il citato art. 42 prevede la possibilità di chiedere il rimborso
delle spese di cura con istanza successiva a quella di riconoscimento della
causa di servizio, ma questa va ugualmente presentata nel termine di sei
mesi dal predetto art. 36;
- una volta che l'Amministrazione, e nei casi di
specie questa Direzione, abbai emesso il formale provvedimento che riconosce
la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per ottenere
il connesso beneficio dell'equo indennizzo, l'interessato, ai sensi dell'art.
51 del D.P.R. n. 686/57, deve farne formale domanda al Provveditorato (che
la trasmette successivamente a questa Direzione) entro dei mesi dal
giorno in cui gli viene notificato il provvedimento di riconoscimento della
causa di servizio, diversamente, il beneficio si perde.
Per evitare tutti gli inconvenienti connessi alla
complessità delle suddette procedure, giustamente ignote ai non
addetti ai lavori e non di rado fonte di risentite amarezze, è opportuno
consigliare agli interessati a questo tipo di pratiche, molto sinteticamente,
di chiedere sempre, nello stesso contesto della domanda di riconoscimento
di infermità per causa di servizio, anche il rimborso delle spese
di cura e la liquidazione dell'equo indennizzo, nonché ogni altro
beneficio che, ai sensi della vigente normativa, possa ricondursi all'ottenimento
della causa di servizio.
A coloro tra le SS.LL. che, infine, avessero già
da tempo ricevuto da questa Direzione richiesta di atti istruttori per
consentire la perequazione di trattamenti privilegiati di pensione, ai
sensi della legge 27/2/1991, n. 59, si rivolge viva preghiera di corrispondere
detti atti nel più breve tempo possibile, attesa la particolare
delicatezza e rilevanza sociale della norma, che com'è noto, è
posta a tutela di cittadini di età, nella stragrande maggioranza,
già avanzata. Non è opportuno rammentare, a questo proposito,
il particolare interesse che la Funzione Pubblica ha posto nell'osservare
l'applicazione della legge in questione.
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