Circolare ministeriale n. 85 dell'11 marzo 1994 prot. n. 9131

Riconoscimento di infermità per causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata. Documentazione

Contrariamente a quanto raccomandato in materia con circolare n. 218 del 9 luglio u.s., pervengono ancora a questa Direzione (Istruzione di I grado), richieste di riconoscimento di infermità per causa di servizio, di equo indennizzo e di pensione privilegiata istruite in materia non conforme alle indicazioni fornite con la predetta circolare, sì da non consentire alla scrivente l'attivazione delle procedure di propria competenza e l'adozione dei provvedimenti finali.
Ciò comporta, necessariamente, la restituzione dei relativi fascicoli e l'allungamento dei tempi previsti per la definizione dei procedimenti in questione.
Si rileva, in particolare, che vengono costantemente trasmessi atti e documentazioni in copia conforme, disattendendo l'obbligo, più volte ribadito, di fornire gli stessi in originale. A tale proposito si rammenta che gli Organi di controllo non ammettono al visto titoli di spesa che non siano corredati da documentazione originale, e ciò in quanto essi stessi vincolati da una stringente normativa intesa a correggere il rischio di duplicati contabili. Mentre, pertanto, è opportuno che presso gli Uffici scolastici provinciali vengano conservate copie degli atti istruttori, gli originali devono essere trasmessi, magari in plico raccomandato, a questa Direzione.
Con l'occasione, si ritiene anche utile segnalare alle SS.LL., perché ne facciano partecipi le dipendenti istituzioni scolastiche, alcuni aspetti delle procedure in questione che, comprensibilmente ignoti al personale che fa domanda, comportano oneri specifici a carico dei richiedenti; oneri che, qualora disattesi, producono l'effetto di un riconoscimento di infermità per causa di servizio meramente formale, privo di vantaggi concreti. In particolare:

- ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 3/5/1957, n. 686, chi ritenga di aver contratto un'infermità per causa di servizio deve produrre domanda scritta al Provveditorato da cui dipende entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza l'infermità. Se questo termine non viene rispettato, la dipendenza dell'infermità da causa di servizio può ancora essere formalmente riconosciuta, ma non produce i benefici di cui all'art. 68, 7° ed 8° comma, del D.P.R. 10/1/57, n. 3 (equo indennizzo, rimborso delle spese di cura, assegni completi per tutta la durata dell'aspettativa);
- l'aver rispettato il termine predetto, tuttavia, non pone al riparo da altri possibili problemi. Per ottenere il rimborso delle spese di cura, infatti, l'art. 42 del citato D.P.R. n. 686/57 richiede che di tale rimborso venga fatta esplicita domanda nella stessa istanza con la quale si è chiesto il riconoscimento della causa di servizio, istanza che va appunto proposta entro sei mesi dall'evento dannoso. Pertanto, chi fiduciosamente attende il riconoscimento della causa di servizio per poi chiedere il rimborso delle spese di cura, si vedrà respinta tale forma di indennizzo, a meno che non ne abbia fatto esplicita menzione nell'originaria (e tempestiva) domanda di riconoscimento. E' pur vero che il citato art. 42 prevede la possibilità di chiedere il rimborso delle spese di cura con istanza successiva a quella di riconoscimento della causa di servizio, ma questa va ugualmente presentata nel termine di sei mesi dal predetto art. 36;
- una volta che l'Amministrazione, e nei casi di specie questa Direzione, abbai emesso il formale provvedimento che riconosce la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per ottenere il connesso beneficio dell'equo indennizzo, l'interessato, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 686/57, deve farne formale domanda al Provveditorato (che la trasmette successivamente a questa Direzione) entro dei mesi dal giorno in cui gli viene notificato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, diversamente, il beneficio si perde.
Per evitare tutti gli inconvenienti connessi alla complessità delle suddette procedure, giustamente ignote ai non addetti ai lavori e non di rado fonte di risentite amarezze, è opportuno consigliare agli interessati a questo tipo di pratiche, molto sinteticamente, di chiedere sempre, nello stesso contesto della domanda di riconoscimento di infermità per causa di servizio, anche il rimborso delle spese di cura e la liquidazione dell'equo indennizzo, nonché ogni altro beneficio che, ai sensi della vigente normativa, possa ricondursi all'ottenimento della causa di servizio.
A coloro tra le SS.LL. che, infine, avessero già da tempo ricevuto da questa Direzione richiesta di atti istruttori per consentire la perequazione di trattamenti privilegiati di pensione, ai sensi della legge 27/2/1991, n. 59, si rivolge viva preghiera di corrispondere detti atti nel più breve tempo possibile, attesa la particolare delicatezza e rilevanza sociale della norma, che com'è noto, è posta a tutela di cittadini di età, nella stragrande maggioranza, già avanzata. Non è opportuno rammentare, a questo proposito, il particolare interesse che la Funzione Pubblica ha posto nell'osservare l'applicazione della legge in questione.


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